Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12932 del 27/05/2010

Cassazione civile sez. III, 27/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 27/05/2010), n.12932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13350/2009 proposto da:

P.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUBELLI Massimo, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IMPIANTI SICUREZZA METALLICI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1229/2009 del TRIBUNALE di BARI dell’1/04/09,

depositata il 14/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 26 maggio 2009 P.N. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 14 aprile 2009 dal Tribunale di Bari che, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, aveva dichiarato la legittimazione ad agire della Impianti Sicurezza Metallici S.r.l. e lo aveva condannato a pagare alla medesima Euro 2.582,28 a titolo di saldo della merce fornita. L’intimata non ha espletato attività difensiva.

2 – I tre motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena d’inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3 – Con il primo motivo il ricorrente lamenta difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione al capo di cui al n. 1 del dispositivo nella duplice manifestazione di erronea valutazione delle risultanze processuali ed omesso esame.

La censura risulta priva del momento di sintesi avente i requisiti sopra indicati e necessario per specificare le ragioni del duplice vizio denunciato e, per contro, sottopone all’esame della Corte una serie di argomentazioni che rendono necessari esame degli atti e apprezzamenti di fatto, cioè attività che non sono consentite al giudice di legittimità.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta omessa motivazione su punto decisivo della controversia relativamente al capo sub 2 della sentenza.

Anche in questo caso manca il momento di sintesi di cui si è superiormente detto. Inoltre, con le argomentazioni poste a sostegno della censura viene trattato il tema del disconoscimento di documenti senza che sia stata denunciata la violazione delle norme che regolano la materia.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 320 c.p.c..

Con il quesito finale chiede alla Corte di stabilire se il Giudice d’appello, in ottemperanza al regime delle preclusioni processuali relative alle eccezioni di parte non rilevabili d’ufficio, avrebbe dovuto dichiarare tardiva l’eccezione di decadenza della garanzia dei vizi, sollevata dalla parte venditrice per la prima volta in sede di comparsa conclusionale.

Il quesito è astratto poichè prescinde dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale ha correttamente affermato (trattandosi di una condizione dell’azione) che l’onere di provare la tempestività della denuncia proposta dal consumatore o la sussistenza del riconoscimento o dell’occultamento del vizio da parte del venditore è a carico del primo.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2010

 

 

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