Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12932 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. I, 26/06/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 26/06/2020), n.12932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24312/2018 proposto da:

A.M.W., elettivamente domiciliato presso lo Studio

dell’avv. Andrea Maestri in Ravenna, Via Meucci n. 7;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Per il Riconoscimento

Della Protezione Internazionale Di Bologna Sez. Di Forlì Cesena;

– intimato –

avverso la sentenza n. 421/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 dal Dr. PIERLUIGI DI STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.M.W., cittadino del Pakistan, ricorre con tre motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 23 gennaio 2018 che rigettava la sua impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La Corte di appello espone che:

il richiedente riferiva di essere espatriato per la paura di essere ucciso da sconosciuti che, dopo aver egli sventato un furto nel negozio di famiglia uccidendo uno dei ladri, lo avevano minacciato di morte per telefono e, non trovandolo poi in casa, avevano ucciso suo padre;

la vicenda, già di per sè non credibile, risulta del tutto infondata in considerazione delle contraddizioni e diversità di circostanze riferite nelle varie occasioni in cui era stata riferita dal ricorrente; la stessa vicenda, peraltro, comunque non integrerebbe le condizioni della protezione sussidiaria nè potrebbe essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi umanitari poichè, secondo quanto riferisce lo stesso ricorrente, risulta che le condizioni di vita di W. nel paese di origine, in caso di rientro, sarebbero dignitose.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è espressamente limitato al tema della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione di legge non essendo stata svolta alcuna indagine relativa alle condizioni del paese di origine.

Il motivo è infondato.

Solo nella prima parte del motivo si fa riferimento alla vicenda concreta del ricorrente, limitato però ad una generica doglianza sulla inadeguata valutazione da parte dei giudici di merito; quindi, per tale parte, non risulta sviluppato un motivo rilevante in sede di legittimità.

Nella seconda parte, invece, sono richiamate varie fonti di conoscenza sulle condizioni del paese di origine per affrontare essenzialmente il tema della assenza di tutela della libertà di espressione; si tratta, però, di una questione del tutto estranea alla vicenda del ricorrente.

La sentenza, comunque, avendo dato atto della non credibilità a monte delle vicende narrate, non aveva obbligo di procedere a ulteriori verifiche secondo gli obblighi di cooperazione istruttoria di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alle disposizioni in materia di protezione dei rifugiati (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1; art. 33 Convenzione di Ginevra del 1951 sulla protezione dei rifugiati). Chiede di interpretare le norme richiamate nel senso che la protezione internazionale vada estesa a tutti i paesi in cui il migrante si sia trovato in transito, nel caso di specie la Libia.

Il motivo è infondato. La questione del possibile respingimento verso un paese diverso dal Pakistan, di origine del ricorrente, non risulta in questione e, comunque, non risulta essere stata dedotta in fase di merito. In ogni caso, si è in presenza di allegazioni del tutto generiche.

Con il terzo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo in riferimento ai presupposti per il riconoscimento alla protezione umanitaria. Si duole che la decisione sia stata adottata sulla scorta della mancata allegazione di fatti di tipo personale, lì dove doveva tenersi conto delle condizioni di vita in Pakistan.

Il motivo è caratterizzato da argomentazioni del tutto generiche, che non tengono conto della motivazione della sentenza impugnata nè delle stesse ragioni della richiesta originaria di protezione; il ricorrente aveva giustificato l’allontanamento dal Pakistan per le vicende personali, ritenute non comprovate, e la Corte di Appello ha considerato come lo stesso ricorrente abbia dichiarato le condizioni agiate della famiglia, condizione motivatamente ritenuta escludere le ragioni per la protezione umanitaria.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione della controparte.

La Corte di appello ha revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore del richiedente che, pertanto, è tenuto al versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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