Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12932 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 23/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.23/05/2017),  n. 12932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23155/2011 proposto da:

F.I.S. Factoring Investimenti Servizi Finanziari S.p.a., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Col Di Lana n.28, presso l’avvocato Iovino Fabrizio,

rappresentata e difesa dall’avvocato Piras Giovanni Maria, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento Brecos S.r.l., in persona del curatore dott.

G.A.G., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza A. Mancini n.4,

presso l’avvocato Cecinelli Guido, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 484/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 02/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2017 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Rilevato che:

Con sentenza del 27/4-2/5/2011, la Corte d’appello di Brescia ha respinto l’appello proposto dalla F.I.S. Factoring Investimenti Finanziari s.p.a. avverso le sentenze del Tribunale di Brescia n. 3924 del 2005 (di reiezione dell’opposizione allo stato passivo per la mancata ammissione in chirografo al passivo del Fallimento della Brecos s.rl. del credito di Euro 227.294,32, per la ritenuta inefficacia delle cessioni di credito, L. 21 febbraio 1991, n. 52, ex art. 7) e L. n. 2684 del 2006 (di accoglimento per Euro 518.309,09 della revocatoria proposta dal Fallimento Brecos L. n. 52 del 1991, ex art. 7, comma 1, in relazione ai pagamenti del cessionario per i debiti ceduti dalla società fallita all’interno del rapporto di factoring).

La Corte del merito, specificamente e per quanto ancora interessa, ha ritenuto provata dal curatore la scientia decoctionis sulla base di elementi indiziari, gravi precisi e concordanti, considerato il protesto pubblicato sul bollettino del 9 luglio 2002 per un importo tra l’altro modesto, e l’iscrizione di tre ipoteche giudiziarie sugli immobili della Brecos, aggiungendo i dati ricavabili dal rapporto della D.B. del 9/11/1991, sul sensibile progressivo indebitamento della Brecos già in evidenza nel bilancio del 2000, e sul dato preoccupante sulle passività a breve, considerata altresì la specifica qualità della cessionaria.

Ha rilevato che alla dichiarata inopponibilità delle cessioni conseguiva l’inopponibilità al Fallimento dei rapporti di debito/credito derivanti dalle anticipazioni dei pagamenti dei debitori ceduti in favore della fallita.

Avverso detta pronuncia ricorre sulla base di tre motivi la F.I.S. Factoring Investimenti Finanziari s.p.a..

Si difende con controricorso il Fallimento.

La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

Col primo motivo, la ricorrente, facendo valere ambedue i vizi ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sostiene che il Fallimento avrebbe ridotto la domanda di inefficacia delle cessioni di credito ad Euro 518.309,09 e che le proprie anticipazioni, in seguito alla mancata ammissione al passivo ed all’inefficacia delle cessioni di cui alle fatture nn.100 e 101/2002, sono diventate superiori (Euro 730.000,00+ Euro 15603,41+ interessi), da cui l’opponibilità al Fallimento e la compensazione relativa ex art. 56 legge fall..

Secondo la ricorrente, la Corte del merito è incorsa in errore con la statuizione di cui a pagina 23 della sentenza, atteso che il Curatore ha accettato e riconosciuto le cessioni dell’11 dicembre 2002, per crediti contestati e non pagati, quando non ha contestato le eccezioni della F.I.S. sulle cessioni delle fatture 119 e 120 del 2002; ha modificato la domanda; ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado che limita l’inefficacia alle cessioni dei crediti del 17 ottobre; non ha proposto appello incidentale sulla ridotta declaratoria di inefficacia per Euro 518.309,09, rispetto alla domanda introduttiva per Euro 789.869,37.

Il primo motivo è inammissibile.

La questione posta col motivo dalla ricorrente deve ritenersi nuova, non risultando essere stata fatta valere nel giudizio di merito alla stregua del contenuto della sentenza impugnata, nè la F.I.S. ha indicato dove e con quale atto avesse fatto valere l’accettazione ed il riconoscimento da parte del Curatore delle cessioni dell’il dicembre 2002 per crediti contestati e non pagati (sul principio, si veda tra le ultime la pronuncia Cass. del 18/10/2013, n. 23675, che ha affermato che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione). Nè si tratta di questione di mero diritto, intendendo la ricorrente far valere l’accettazione da parte del Curatore delle cessioni dell’11/12/2002, alla stregua dei comportamenti processuali indicati, e quindi una questione che implica elementi di fatto e di diritto.

Col secondo mezzo, la F.I.S. si duole dell’ omessa valutazione degli ulteriori documenti prodotti, in particolare dei quattro certificati D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, ex art. 2, comma 1, lett. p) emanato in attuazione della legge quadro sui lavori pubblici del 1994 sulle capacità non solo costruttive, ma finanziarie, della Brecos, emessi sino a novembre 2002.

Il secondo motivo è inammissibile.

La ricorrente infatti si limita ad indicare del tutto genericamente che si tratta di certificazioni relative anche alla capacità economica e finanziaria degli appaltatori pubblici, ma non ha specificato quali dati, tra l’altro dotati di decisività, sarebbero stati ritraibili dai documenti in oggetto.

Col terzo mezzo, la ricorrente sostiene che la Corte d’appello ha omesso di valutare le quattro attestazioni della corretta esecuzione dei lavori pubblici e i certificati emessi dai Direttori dei Lavori dell’ALER prov. di Bergamo e dell’ Università di Brescia, nonchè i certificati D.P.R. n. 34 del 2000, ex art. 2, comma 1, lett. p; non si è interrogata sul vantaggio che avrebbe avuto la F.I.S. nell’accettare ulteriori cessioni conoscendo lo stato di insolvenza della Brecos dal 22/10/2002; ha errato nel valutare il rapporto D.B. del 9/11/2001, anteriore al contratto di factoring del 18/12/2001.

Anche il terzo mezzo è inammissibile, dolendosi la ricorrente della mancata valutazione di tutta la documentazione prodotta, e del giudizio svolto dalla Corte del merito, mentre il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento nè costituisce occasione per accedere ad un terzo grado di giudizio ove far valere la supposta ingiustizia della decisione impugnata (così la pronuncia Cass., Sez. u., del 29/3/2013, n. 7931).

Va conclusivamente dichiarata l’inammissibilità del ricorso; le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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