Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12932 del 13/06/2011

Cassazione civile sez. II, 13/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 13/06/2011), n.12932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.H. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso,

dall’Avv. PERNICE MARIA CARMELA ed elettivamente domiciliato presso

lo studio dell’Avv. Dino Costanza, in Roma, v. G. Mercalli, n. 46;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI DELLA REGIONE SICILIA,

in persona dell’Assessore pro tempore;

– intimato –

per la cassazione dell’ordinanza L. n. 689 del 1981, ex art. 23,

comma 1, adottata dal Giudice di pace di Palermo nel proc. iscritto

al n. R.G. 6530/’09, depositata il 7 maggio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso: “nulla osserva”.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 2 marzo 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Con ordinanza depositata il 7 maggio 2009, adottata ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, il giudice di pace di Palermo dichiarava inammissibile l’opposizione avverso l’ordinanza- ingiunzione n. 59 del 2009 emessa dal Dirigente dell’Assessorato Turismo Comunicazione Trasporti Regione Sicilia, notificata il 28 marzo 2009, sul presupposto che la stessa fosse stata depositata in cancelleria il 29 aprile 2009, e, quindi, 31 giorni dopo la suddetta notifica.

Nei riguardi della menzionata ordinanza (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 17 giugno 2010 e depositato il 7 luglio 2010) S.H., articolandolo in due distinti motivi, ciascuno dei quali corredato dall’esposizione del requisito di ammissibilità previsto dall’art. 366 bis c.p.c.. L’intimato non risulta essersi costituito in questa fase con controricorso. Ritiene il relatore che sembrano sussistere, nel caso in questione, i presupposti per dichiarare manifestamente fondato il proposto ricorso basato su due connessi motivi. Con il primo motivo (denunciante violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, in combinato disposto con l’art. 149 c.p.c., e la L. n. 890 del 1982, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sul presupposto che l’opposizione all’indicata ordinanza-ingiunzione era stata proposta a mezzo posta con invio del relativo plico in data 23 aprile 2009 (pervenuto alla cancelleria del competente giudice di pace il 29 aprile 2009), è stato chiesto a questa Corte se, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 689 del 1981, art. 22, deve considerarsi tempestiva un’opposizione notificata a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno ai sensi del combinato disposto della stessa L. n. 689 del 1981, art. 22, con l’art. 149 c.p.c., e la L. n. 890 del 1982, art. 4, nell’ipotesi in cui la consegna del plico da parte del notificante all’agente postale sia intervenuta entro il termine previsto dall’art. 22 cit., comma 1 e, ciò nonostante, il plico pervenga alla cancelleria del giudice adito soltanto successivamente alla scadenza di detto termine.

Con il secondo motivo (prospettante la censura di violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e il vizio di motivazione circa un fatto controverso per il giudizio, avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) è stato chiesto a questa Corte di verificare se deve ritenersi illegittima un’ordinanza resa L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 1, in relazione ad un’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22, inviata a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, senza che il giudice abbia preventivamente valutato la data di consegna del plico all’agente postale, così come riportata sulla ricevuta di accettazione della raccomandata, nonchè sul timbro postale di accettazione apposto sulla busta contenente gli atti inviati.

I due motivi, evidentemente connessi, sono palesemente fondati perchè – sul presupposto dell’ammissibilità del formulato ricorso avverso l’ordinanza di inammissibilità pronunciata L. n. 689 del 1981, ex art. 22, comma 1, (pur a seguito della soppressione dell’art. 23, u.c. della stessa legge con il D.Lgs. n. 40 del 2006:

cfr., per tutte, Cass., sez. 2^, ord. 2 agosto 2010, n. 18009) – risultano concretate sia le dedotte violazioni di legge che il prospettato vizio di motivazione.

E’ risaputo che con la sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 18 marzo 2004 fu stabilito un importante principio inteso a facilitare il cittadino nell’esercizio dell’accesso alla Giustizia in tema di opposizione avverso i provvedimenti amministrativi irrogativi di sanzioni amministrative, ricadenti nell’alveo del paradigma procedimentale generale della fondamentale L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, essendo stata sancita – con la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale di tale disposizione normativa l’ammissibilità della proposizione del ricorso in sede giurisdizionale a mezzo posta, così facendo caducare l’obbligo a carico dell’opponente di farsi necessariamente carico dell’onere di depositare in cancelleria l’atto introduttivo contenente la domanda giudiziale.

La Corte costituzionale volle, con tale pronuncia, conformare – nel soddisfare l’esigenza costituzionale di garantire l’effettività del diritto di agire in giudizio e del correlato diritto di difesa – la modalità introduttiva del processo speciale di opposizione ai provvedimenti implicanti l’irrogazione di sanzione amministrative alla duttilità e alla semplicità di forme che caratterizzano questo tipo di procedimento, che involge una moltitudine di utenti e che legittima anche la possibilità della costituzione personale, oltre a contraddistinguersi per una (eventuale) fase istruttoria sostanzialmente informale e non assoggettata a un regime propriamente preclusivo.

Del resto la stessa sentenza della Corte costituzionale si pose in sintonia con altra precedente decisione dichiarativa dell’illegittimità costituzionale – e tenuta presente come termine di comparazione – riferita al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, commi 1 e 2, così confermando l’esigenza di evitare irragionevoli sanzioni di inammissibilità in danno del soggetto che si intende tutelare e considerando in via generale il deposito degli atti e del fascicolo di parte ai fini della costituzione in giudizio come attività materiale e come formalità meramente esecutiva priva di qualsiasi contenuto volitivo autonomo, rispetto alla quale ragionevolmente, in difetto di specifiche esigenze, dovrebbe essere irrilevante il soggetto che materialmente proceda alla consegna e, perciò, priva di un’effettiva razionale giustificazione assoggettare – in processi di agile struttura, con forme assolutamente snelle e concentrate e di tendenziale immediata definibilità – il deposito del ricorso e degli atti relativi ai fini della costituzione delle parti ad un’unicità di forma consistente nella presentazione brevi manu presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario competente.

Con la sentenza in discorso n. 98 del 2004 il Giudice delle leggi ebbe a chiarire, peraltro, un correlato aspetto, anch’esso dipendente dalle evoluzioni della stessa giurisprudenza costituzionale (cfr, in particolare, Corte cost. 26 novembre 2002, n. 477) in tema di perfezionamento dei procedimenti notificatori con riferimento all’affermazione dell’importante principio della scissione degli effetti tra il notificante e il notificatario. E, così, in motivazione, fu opportunamente evidenziato che, al fine della valutazione della tempestività della proposizione del ricorso, sarebbe stato necessario avere riguardo al momento della spedizione del plico nel termine stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 22, che rappresenta l’effettivo termine da prendere come parametro di riferimento in proposito per inferire la conformazione diligente del trasgressore al dettato normativo, non potendosi far ricadere sulla sua sfera giuridica conseguenze negative riconducibili all’inerzia o al ritardo di terzi (come quelle ascrivibili al servizio postale che potrebbe determinare la ricezione, da parte dell’ufficio giudiziario destinatario, del plico raccomandato oltre il termine indicato dal citato art. 22), qualificabili come condotte non imputabili al contravventore.

Peraltro il legislatore del 2005, aggiungendo un terzo comma al citato art. 149 c.p.c. (per effetto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. e), come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39 quater, comma 2, conv., con modif., nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, a decorrere dal 1 marzo 2006), ha normativizzato tale principio, prevedendo che “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”.

Conseguentemente, rilevandosi che, nella fattispecie, a fronte della notificazione dell’ordinanza-ingiunzione avvenuta in data 28 marzo 2009, l’atto di opposizione fu proposto a mezzo raccomandata a.r.

inviata il 23 aprile 2009, la domanda dei ricorrente si sarebbe dovuta ritenere certamente tempestiva, indipendentemente dalla circostanza che il plico ebbe a pervenire presso la cancelleria del giudice competente il 29 aprile 2009, che è stata la sola data, invece, ad essere presa in considerazione dal giudice adito che ha erroneamente identificato il giorno di arrivo in cancelleria con quello di deposito in cancelleria dell’atto di opposizione, mancando di prendere in considerazione le argomentazioni precedentemente evidenziate, così incorrendo sia nelle violazioni di legge che nell’omessa motivazione prospettate con il ricorso. In definitiva, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., (nella versione ante L. n. 69 del 2009), ravvisandosi ex actis la manifesta fondatezza del ricorso”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, nei riguardi della quale non sono state sollevate critiche ad opera delle parti (non essendo risultate depositate memorie a tal fine e non essendo comparso alcuno all’adunanza camerale);

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Palermo, in persona di altro magistrato, che, nel provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, si atterrà al principio di diritto in base al quale, in tema di opposizione a provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative, deve considerarsi tempestiva un’opposizione notificata a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, (come inciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2004), in combinato disposto con l’art. 149 c.p.c., e la L. n. 890 del 1982, art. 4, nell’ipotesi in cui la consegna del plico da parìe del notificante all’agente postale sia intervenuta entro il termine previsto dal citato art. 22, comma 1, rimanendo irrilevante che il plico pervenga alla cancelleria del giudice adito soltanto successivamente alla scadenza di detto termine.

P.Q.M.

La Corte cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Giudice di pace di Palermo, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2011

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