Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12932 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 13/05/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 13/05/2021), n.12932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5298-2018 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

AVENTINA 3/A, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO CASULLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ORONZO MAZZOTTA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI,

GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1282/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/12/2017 R.G.N. 106/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SAVERIO CASULLI;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1282 del 2017, ha riformato la decisione di primo grado e rigettato le domande di accertamento negativo proposte, con separati ricorsi poi riuniti, da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per sentire dichiarare non dovuti contributi e somme aggiuntive, per oltre 6.000.000 di Euro, pretesi dall’INPS sull’indennità di mancato preavviso alla quale oltre novanta dirigenti avevano rinunciato all’esito della transazione, raggiunta con la società, con la quale avevano concordato, ed accettato, la cessazione dal servizio in epoca successiva, in periodo compreso fra il (OMISSIS).

2. Per la Corte territoriale i rapporti di lavoro dei quali si controverteva erano stati risolti con il licenziamento dei dirigenti, con effetto dal ricevimento della lettera di recesso, e con comunicazione del diritto all’indennità di mancato preavviso per cui, per avere il licenziamento già prodotto l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro, l’indennità di mancato preavviso, espressamente riconosciuta dalla società nell’intimare il licenziamento, costituiva elemento retributivo già entrato a far parte del patrimonio dei dipendenti, e come tale soggetto ad obbligazione contributiva.

3. La Corte fiorentina dava atto che la scrittura privata, sottoscritta, da ciascun dirigente licenziato, qualche settimana dopo l’intimazione del licenziamento, e con la quale veniva pattuita la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro da epoca successiva – di alcune settimane – rispetto alla firma della scrittura medesima, prevedeva l’erogazione di una somma, a titolo di incentivo all’esodo, con esplicita rinuncia, da parte del lavoratore, ad ogni ulteriore pretesa, compresi il preavviso o l’indennità sostitutiva del preavviso, e conteneva, altresì, un’implicita rinuncia ad impugnare il licenziamento, a fronte del pagamento del consistente incentivo all’esodo, senza, tuttavia, alcuna menzione di un’eventuale revoca del licenziamento.

4. Quanto alla domanda subordinata svolta dalla Banca, volta a sottrarre, dagli importi pretesi dall’INPS, la contribuzione già versata tra la data dell’originario licenziamento e la successiva e definitiva cessazione dei rapporti di lavoro, la Corte territoriale riteneva il periodo lavorato dai dirigenti soggetto alla normale contribuzione mentre la pretesa contributiva dell’INPS concerneva l’intera indennità di mancato preavviso alla quale i lavoratori avevano rinunciato, in via transattiva.

5. Avverso tale sentenza ricorre Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., con ricorso affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste l’NPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo si censura la sentenza, in relazione all’interpretazione della transazione intervenuta tra le parti, per violazione del principio di autonomia negoziale (art. 1322 c.c.), dei canoni di interpretazione dei contratti (artt. 1362, 1363, 1366), e la conseguente falsa applicazione dell’art. 2115 c.c., comma 3, L. n. 153 del 1969, art. 12,D.L. n. 338 del 1989, art. 1 conv. in L. n. 389 del 1989.

7. Con il secondo motivo, rinnovando la censura delle disposizioni richiamate nel mezzo che precede e dei canoni interpretativi dei contratti, si deduce violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 10, e si censura la sentenza per non avere ritenuto enucleabile dalla transazione la revoca del precedente licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

8. Con il terzo motivo si deduce, ancora, la violazione delle già richiamate diposizioni, in relazione alla domanda subordinata incentrata sulla pretesa decurtazione, dall’obbligazione contributiva, di quanto versato, a titolo di contributi, in riferimento all’attività lavorativa prestata dai dirigenti nel periodo seguito alla revoca del licenziamento, con la ripresa del servizio e fino alla definitiva cessazione.

9. Le argomentazioni esposte dalla società, a sostegno dei primi due motivi, possono così sintetizzarsi: – la Corte di merito ha ritenuto del tutto ininfluente il titolo in forza del quale sono cessati i rapporti di lavoro, da cui discenderebbe l’imposizione dell’obbligo contributivo sull’indennità di preavviso mai corrisposta ai lavoratori; – la correlazione dell’obbligo contributivo, al dovuto e non al riscosso, e l’autonomia dell’obbligazione previdenziale nulla avrebbero a che fare con la fattispecie, in cui le parti avrebbero dato attuazione alle intese, di cui alla scrittura privata, rispristinando il rapporto di lavoro e sostituendo il licenziamento con una risoluzione consensuale, previa revoca del primo; – non è predicabile una presunta irretrattabilità della scelta di licenziare e l’inopponibilità all’INPS delle scelte successive, in riferimento al titolo di scioglimento del vincolo contrattuale; – è stata preclusa la valutazione delle intese fra le parti come frutto di una più complessa regolamentazione a carattere novativo; – la revoca del licenziamento, per fatti concludenti, emergeva dal ripristino del rapporto di lavoro a tutti gli effetti e dalla conseguente scelta delle parti di procedere alla risoluzione consensuale; – il riferimento allo schema del nuovo istituto, introdotto dal novellato art. 18, comma 10 Statuto, si limita a precisare che la revoca produce il solo effetto del diritto alla retribuzione medio tempore maturata senza che possano trovare applicazione i nuovi regimi sanzionatori; – in definitiva, la mancata corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso non deriva affatto da un atto di rinuncia a tale diritto ma da una diversa scelta delle parti, vale a dire dalla volontà di modificare il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro.

10. I motivi, esaminati congiuntamente per la loro logica connessione, sono da rigettare.

11. Questa Corte ha già ribadito, in più occasioni, che l’estraneità della transazione, intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore, al rapporto contributivo discende dal principio per cui alla base del calcolo dei contributi previdenziali deve essere posta la retribuzione, dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo, e non quella di fatto corrisposta, in quanto l’espressione usata dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, per indicare la retribuzione imponibile (“tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro”) va intesa nel senso di tutto ciò che ha diritto di ricevere, ove si consideri che il rapporto assicurativo e l’obbligazione contributiva ad esso connesso sorgono con l’instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l’obbligazione contributiva del datore di lavoro verso l’istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi, nei confronti del prestatore d’opera, siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti (cfr., da ultimo, alla cui condivisa motivazione si rinvia, Cass. n. 15411 del 2020, ed ivi ulteriori e numerosi precedenti).

12. Dal complesso dei richiamati principi discende che le somme pagate a titolo di transazione dipendono da questo contratto e non dal (diverso) contratto di lavoro, posto che la funzione del contratto di transazione, ai sensi dell’art. 1965 c.c., è, in ogni caso, di precludere alle parti stipulanti l’accertamento giudiziale del rapporto o delle sue regole, cosicché la sua esecuzione non è esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto oggetto della controversia (v., in tal senso, Cass. n. 17495 del 2009 e Cass. n. 15411 del 2020 cit.).

13. Inoltre, il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, all’art. 6 (Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi), nel novellare la L. n. 153 del 1969, art. 12 prevede, al punto 4, l’esclusione dalla base imponibile di numerosi emolumenti, tra i quali, ad esempio, oltre alle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto, quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni, i proventi derivanti da polizze assicurative, i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari.

14. Tanto premesso, nella vicenda all’esame non viene in rilievo la rafforzata necessità (argomentata da Cass. n. 27933 del 2017) di dover provare e distinguere, nel novero delle pattuizioni di un accordo transattivo, le poste di sicura natura retributiva, e di collegamento intrinseco al sottostante rapporto di lavoro, per l’assoggettamento ad imposizione contributiva, sibbene si tratta di verificare la natura, recte, la causa dell’indennità sostitutiva del preavviso riconosciuta, dalla società, con l’intimazione del licenziamento.

15. Vale premettere che, come chiarito da tempo (per tutte, si rinvia a Cass. n. 6607 del 2004), sul fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva, che ha natura di obbligazione pubblica nascente ex lege, non può incidere in alcun modo la volontà negoziale, che regoli in maniera diversa l’obbligazione retributiva, ovvero risolva con un contratto di transazione la controversia insorta in ordine al rapporto di lavoro, precludendo alle parti il relativo accertamento giudiziale.

16. L’espressione di una diversa volontà, tra datore di lavoro e lavoratore, non può esplicare neanche effetti riflessi (effetti che si possono avere solo per i rapporti non autonomi) sulla posizione dell’Inps, che fa valere in giudizio il credito contributivo derivante dalla legge e non dalla transazione.

17. Costituisce ulteriore principio acquisito della giurisprudenza di questa Corte che l’avvenuto pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, successivamente alla cessazione del rapporto, costituisca circostanza irrilevante e che la relativa contribuzione debba concorrere a formare la base imponibile e pensionabile (cfr. Cass. nn. 13959 del 2009, 12095 del 2013).

18. Ebbene, l’assoggettamento dell’indennità sostitutiva del preavviso alla contribuzione previdenziale consegue alla natura retributiva dell’indennità (v., fra le altre, Cass. nn. 5974 del 1984, 13395 del 1999, 9895 del 2016).

19. E’ nel momento stesso in cui il licenziamento acquista efficacia che sorge il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva del preavviso e la conseguente obbligazione contributiva su tale indennità: se poi, successivamente, il lavoratore licenziato rinunci al diritto all’indennità, tale rinuncia non potrà avere alcun effetto sull’obbligazione pubblicistica, preesistente alla rinuncia e ad essa indifferente perché il negozio abdicativo proviene da soggetto (il lavoratore) diverso dal titolare (INPS) (v., fra le altre, Cass. n. 17670 del 2007).

20. Con l’intimazione del licenziamento, l’indennità sostitutiva del preavviso rientra nel novero di “tutto ciò che ha diritto di ricevere” il lavoratore e viene attratta, per il suo intrinseco valore retributivo, nel rapporto assicurativo, autonomo e distinto, completamente insensibile, per quanto detto, all’effettiva erogazione e, dunque, all’argomento difensivo dell’essere o meno entrata nel patrimonio del lavoratore.

21. Del resto, tale costruzione, oltre ad essere coerente con la natura pubblicistica dell’obbligazione contributiva, trova ulteriore conferma nel riconoscimento, del quale si è dato atto nei paragrafi che precedono, della ricomprensione della contribuzione corrispondente all’indennità sostitutiva del preavviso nella base imponibile agli effetti del trattamento pensionistico del lavoratore.

22. L’ultimo motivo è inammissibile giacché si risolve nel devolvere alla Corte, nonostante la diversa intestazione del motivo, censura, per contraddittorietà della motivazione, non più spendibile dopo la novella dell’art. 360, n. 5 codice di rito.

23. In conclusione, la sentenza impugnata, che si è adeguata agli esposti principi, è immune da censure.

24. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

25. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 30.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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