Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12932 del 09/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12932 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 5711-2012 proposto da:
ZOCCHI DARIO ZCCDRA37A29D542A, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA PIETRO QUERINI 8, presso lo studio dell’avvocato
LO CONTE MASSIMINO, che lo rappresenta e difende, giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
URBINATI NINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TEOFILO FOLENGO 49, presso lo studio dell’avvocato FACILLA
GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli avvocati MAGNANI
GIORGIO, SANCISI FEDERICO, giusta procura speciale alle liti in
calce al controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 09/06/2014

avverso la sentenza n. 1275/2010 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA DEL 12.11.2010, depositata il 02/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA

udito per il controricorrente l’Avvocato Giovanni Facilla (per delega
orale art. 14 L. 247/12) che si riporta agli scritti e deposita nota spese.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
«1. Con sentenza in data 20.11.2009 il Tribunale di Forlì — ritenuta
non provata la domanda di pagamento di canoni di locazione proposta
da Dario Zocchi nei confronti di Nino Urbinati — accoglieva la
domanda subordinata ex art. 2041 cod. civ. e condannava l’Urbinati al
pagamento della soma di € 3.900,00 oltre interessi e spese
processuali.
La decisione, gravata da impugnazione dell’Urbinati, era riformata
con sentenza in data 02.02.2011 con la quale la Corte di appello di
Bologna rigettava tutte le domande dello Zocchi, condannandolo al
pagamento delle spese del giudizio.
1. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione
Dario Zocchi formulando un unico articolato motivo.
Nino Urbinati ha resistito con controricorso.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto
appare destinato ad essere rigettato.
4. Il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2041 e 2042 cod. civ. e
difetto di motivazione, deducendo l’errata applicazione del principio di
sussidiarietà e l’insufficienza motivazionale sul punto

Ric. 2012 n. 05711 sez. M3 – ud. 15-04-2014
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AMBROSIO;

4.1. Il motivo appare manifestamente infondato, avendo la Corte di
appello fatto applicazione di principio consolidato in tema di
sussidiarietà dell’azione di arricchimento. Invero ai sensi dell’art. 2041
c.c., i presupposti per la proposizione dell’azione generale di

causa di un soggetto; b) nell’ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di
modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto
costitutivo; d) nella sussidiarietà dell’azione (art. 2042 cod. civ.), nel
senso che essa può avere ingresso solo allorché chi la eserciti, secondo
una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla
previsione del suo esito, possa esercitare un’altra azione per farsi
indennizzare il pregiudizio subito (cfr. Sez. Unite, 25 novembre 2008,
n. 28042). Ne consegue che non può dirsi che la locupletazione di un
soggetto a danno dell’altro sia avvenuta senza giusta causa, quando
questa sia invece la conseguenza di un contratto o comunque di un
altro rapporto, almeno fino a quando il contratto o l’altro rapporto
conservino la propria efficacia obbligatoria (cfr. Sez. Unite, 03 ottobre
2002, n. 14215).
Da tale premessa di principio deriva, secondo un consolidato
orientamento giurisprudenziale, che l’azione di arricchimento senza
giusta causa può essere proposta in via subordinata rispetto all’azione
contrattuale proposta in via principale soltanto qualora l’azione tipica
dia esito negativo per carenza ab ongine dell’azione stessa derivante da
un difetto del titolo posto a suo fondamento (Cass. 10 agosto 2007, n.
17647), ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda
ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti
all’accoglimento, oppure quando la domanda ordinaria, dopo essere

Ric. 2012 n. 05711 sez. M3 – ud. 15-04-2014
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arricchimento senza causa vanno ravvisati: a) nell’arricchimento senza

stata proposta, non sia stata più coltivata dall’interessato (Cass. 2 aprile
2009, n. 8020).
Nel caso in esame il ricorrente ha proposto una domanda ordinaria,
fondata su titolo contrattuale, senza offrire prova sufficiente

subordinata di arricchimento. »
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di
consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti
nella relazione, osservando come l’indirizzo giurisprudenziale
richiamato nella relazione risulti avere continuità anche in Cass. 13
marzo 2013, n. 6295.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore di parte
resistente in € 2.000,00 (di cui € 200,00 per esborsi) oltre accessori
come per legge.
Roma 15 aprile 2014
IL PRESIDENTE
dott. Mario Finocchiaro
f\

all’accoglimento e, pertanto, non poteva trovare ingresso la domanda

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