Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12931 del 27/05/2010

Cassazione civile sez. III, 27/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 27/05/2010), n.12931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13267/2009 proposto da:

D.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

PAULUCCI DE’ CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato SANDULLI

Piero, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

T.R., D.A., F.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SALUZZO 8, presso lo studio dell’avvocato

NATALE Fernando, che li rappresenta e difende, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 315/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA

dell’8/01/09, depositata il 22/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 27 maggio 2009 D.M.G. ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 31 marzo 2009, depositata in data 22 gennaio 2009 dalla Corte d’Appello di Roma, confermativa della sentenza del Tribunale di Velletri – Sezione distaccata di Albano Laziale – che aveva respinto l’opposizione da lui proposta al precetto intimatogli da T.R., D. A. e F.M..

Costoro hanno resistito con controricorso.

2 – La formulazione dell’unico motivo di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

3. – Il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2514 c.c.. Formula un quesito con il quale chiede alla Corte di affermare che in caso di scioglimento di diritto di una società cooperativa a responsabilità limitata in caso di persistenza di debiti della cooperativa pur dopo la chiusura della fase di liquidazione persiste l’autonomia patrimoniale perfetta della società, per cui i soci sono limitatamente responsabili, in applicazione dell’art. 2514 c.c., comma 2.

Un quesito siffatto si rivela assolutamente generico e astratto, poichè prescinde totalmente dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha ritenuto pregiudiziale il rilievo che il ricorso si rivela aspecifico poichè ripropone una questione già prospettata alla Corte territoriale senza esaminare e contrastare le argomentazioni con cui è stata decisa;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli arti 380 bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2010

 

 

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