Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12931 del 23/05/2017
Cassazione civile, sez. I, 23/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.23/05/2017), n. 12931
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22984/2011 proposto da:
Veneto Banca S.c.p.a., già Veneto Banca Holding S.c.p.a., già Banca
Popolare di Intra S.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Conti di Tuscolo
n.5, presso l’avvocato Reccia Maurizio, rappresentata e difesa dagli
avvocati Piacentini Davide, Poltronieri Federica, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento Alfa S.r.l.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VARESE, depositato il 16/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/03/2017 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, Rilevato che:
Il Tribunale di Varese, con decreto depositato il 16/7/2011, ha rigettato l’opposizione proposta dalla Banca Popolare di Intra s.p.a. allo stato passivo del Fallimento Al.Fa. s.r.l., per la mancata ammissione del privilegio per il credito di Euro 150.000,00, di cui alla polizza vita n. (OMISSIS) Uniqa (o Uniqua) Previdenza s.p.a. Index Diamante del valore nominale di Euro 150.000,00, costituita in pegno a favore della Banca dalla società poi fallita.
In particolare, il Tribunale, premesso che risultava documentalmente provato che il 28/2/2008 la Al.Fa. aveva stipulato a favore del proprio amministratore un contratto di assicurazione vita, versando all’assicuratrice il premio unico di 150.000,00 Euro e che i diritti nascenti da detto contratto erano stati costituiti in pegno a favore della Banca Popolare di Intra, ha rilevato che dalla scheda di adesione al contratto di assicurazione vita in atti risultava che il contratto era stato stipulato in favore del terzo beneficiario, Alberati Fabrizio,che aveva partecipato alla stipula quale legale rappresentante e beneficiario, da cui l’irrevocabilità della pattuizione; che dalla intestazione della polizza, in difetto di allegazioni che ne permettessero una diversa qualificazione, risultava trattarsi di polizza linked, contratto finanziario-assicurativo il cui valore dipende direttamente dalle prestazioni di attività o dall’indice di riferimento (presunzione avvalorata dai riferimenti alla Consob e dal richiamo alla documentazione tipica degli strumenti finanziari), per cui, in difetto della produzione anche della documentazione richiamata nel documento in oggetto, contenente la regolamentazione del rapporto (scheda sintetica, prospetto informativo, condizioni contrattuali), e di ulteriori elementi da parte dell’opponente, non era possibile, allo stato, individuare titolarità, limiti e portata del diritto di credito sottoposto a pegno.
Ricorre facendo valere due motivi di impugnazione la Veneto Banca s.p.a., già Veneto Banca Holding, già Banca Popolare di Intra.
Il Fallimento non ha svolto difese.
Considerato che:
Col primo motivo, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1882, 1885, 1923, 2801 e ss. cod. civ., e del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 2, artt. 51 e 53 legge fall.; evidenzia di avere prodotto col ricorso ex art. 98 legge fall. l’originale della polizza vita, che detta polizza non può essere fatta rientrare apoditticamente nello schema legale del contratto di assicurazione, essendo il rischio demografico inesistente ed il rischio di investimento a carico dell’assicurato, mentre l’assicuratore deve solo pagare il valore del capitale investito al momento dell’evento in base agli indici di riferimento, per cui la fattispecie è inquadrabile nello schema dell’acquisto di prodotti finanziari (assicurativi) ed il curatore è legittimato a pretendere il bene pignorato dal debitore, che non può rifiutarne la consegna sul presupposto dell’esistenza del pegno.
Col secondo motivo, la banca denuncia la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., per avere il Tribunale sollevato l’eccezione che sarebbe spettata al Fallimento, svolgendo una ricostruzione presuntiva e non richiesta sulla effettiva realizzabilità e sul controvalore della polizza costituita in pegno.
I due motivi possono essere valutati unitariamente, stante la stretta connessione degli stessi.
E’ in primis infondato il dedotto vizio di extrapetizione, essendosi il Tribunale del tutto correttamente interrogato sulla possibilità di statuire sulla prelazione pignoratizia, sulla titolarità, sui limiti e sulla portata del diritto di credito sottoposto a pegno, mentre il primo motivo, inteso a far valere la natura di prodotto finanziario(assicurativo) del contratto, visto il pagamento del premio interamente al momento della sottoscrizione e l’obbligo di pagamento nel caso ad una scadenza predeterminata, è inammissibile, non confrontandosi con l’effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata, che, considerata la specifica natura della polizza (sulla quale peraltro insiste la stessa ricorrente, qualificandola come prodotto finanziario-assicurativo), e dato atto della presenza “di strumenti che potrebbero non garantire neppure la restituzione del capitale” e dell’attribuzione dei diritti a terzi, ha rilevato la mancanza della documentazione, richiamata nel documento agli atti, riguardante la regolamentazione del rapporto, necessaria per determinare l’oggetto del diritto costituito in pegno, che non poteva semplicisticamente individuarsi nella somma equivalente al premio versato, e l’effettiva disponibilità del diritto in capo alla società e non al terzo.
Conclusivamente, va respinto il ricorso.
Non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituito il Fallimento.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017