Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12931 del 22/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 22/06/2016), n.12931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10965/2015 proposto da:

F.LLI M. DI M.M. & C. SNC, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO MARIA MANTOVANI giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 259/01/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA del 19/09/2013, depositata il 10/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR Emilia-Romagna, rigettando l’appello della F.lli M. di M. & C. snc, ha confermato la sentenza della CTP di Bologna che aveva respinto il ricorso presentato dalla medesima società avverso l’avviso di accertamento per IRPEG, IRAP ed IVA 2002. Avverso detta sentenza la società ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi; l’Agenzia non si è costituita.

Con il primo motivo di impugnazione, denunziante – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 29, la società si duole dell’incompletezza del contraddittorio, che doveva essere necessariamente instaurato rispetto sia alla società sia ai soci, essendo gli accertamenti che riguardano l’una e gli altri intimamente collegati tra loro per effetto della disciplina prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5.

Siffatto motivo, di natura preliminare, è fondato, con conseguente assorbimento degli altri.

Va, invero, rilevato che, come evidenziato da Cass. sez. unite 14815/2008, “in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (v., in ordine alla possibilità di riunione, Cass. 3830/2010).

Siffatto principio appare applicabile anche nel caso di specie, ove il giudizio, nel quale non vi è possibilità di riunione e non sono state fatte valere questioni personali, si è svolto sin dall’inizio senza la partecipazione dei soci; a tanto non osta il fatto che l’accertamento in questione ha ad oggetto anche maggiori IVA ed IRAP. A tale ultimo riguardo va invero evidenziato che, come già precisato da questa Corte, “l’IRAP è imposta assimilabile all’ILOR, in quanto essa ha carattere reale, non è deducibile dalle imposte sui redditi ed è proporzionale, potendosi, altresì, trarre profili comuni alle due imposte del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 17, comma 1 e art. 44” (Cass. 10145/2012); ne consegue che, essendo l’Irap imputata per trasparenza ai soci, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento dell’IRAP dovuta dalla società.

In ordine, poi, al profilo relativo all’IVA, va innanzitutto ribadito che, come già affermato da questa Corte, è vero che l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone autonomamente operato non determina, in caso di impugnazione, un litisconsorzio necessario nei confronti dei soci, attesa l’assenza –

in mancanza di un meccanismo analogo a quello previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2 e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 – di un accertamento unitario e di una conseguente automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci;

ciò posto, va tuttavia precisato che, ove (come nel caso di specie) l’Agenzia abbia proceduto con un unico atto ad accertamenti di imposte dirette ed IRAP a carico di una società di persone, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di “simultaneus processus” per l’inscindibilità delle due situazioni (conf. Cass. 20094/2015; Cass. 12236/2010).

Alla luce di siffatte considerazioni, pertanto, in accoglimento del primo motivo, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio, con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di prime cure affinchè provveda a decidere la controversia previa integrazione del contraddittorio.

In considerazione dell’intervento solo in corso di giudizio dei principi di cui sopra da parte di questa Corte, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti gli altri;

cassa l’impugnata sentenza e dichiara la nullità dell’intero giudizio, con rinvio per un nuovo esame alla CTP di Bologna; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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