Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12931 del 09/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12931 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 5460-2012 proposto da:
CONSOLI ANTONINO CNSNNN60C13A766M titolare
dell’omonima ditta, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.
CITTADINO SALVATORE, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA TROPEA CARNI SRL;
– intimata avverso la sentenza n. 612/2011 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA del 18.2.2011, depositata 11 02/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO.

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Data pubblicazione: 09/06/2014

Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
«1. Con sentenza in data 02.05.2011 la Corte di appello di Catania
ha rigettato l’appello proposto da Antonino Consoli nei confronti della

sentenza in data 23.03.2005 del Tribunale di Catania, sez. distaccata di
Belpasso di rigetto dell’opposizione proposta dal Consoli avverso il
decreto ingiuntivo di pagamento per € 10.567,50 emesso in data
21.01.2003 in favore della Tropea Carni s.r.l. a titolo di corrispettivo di
forniture di carni.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione
Antonino Consoli formulando tre motivi.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto
appare destinato ad essere dichiarato inammissibile o almeno rigettato.
4. Con i motivi di ricorso si denuncia: a) violazione dell’art. 2697
cod. civ. in relazione all’art. 360 n.3 cod. proc. civ.; motivazione
illogica, erronea, insufficiente e contraddittoria circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n.5 cod.
proc. civ.; b) violazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360
n.3 cod. proc. civ. sotto altro profilo; violazione per mancata
applicazione dell’art. 1241 cod. civ.; motivazione illogica, erronea,
insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per
il giudizio in relazione all’art. 360 n.5 cod. proc. civ. c) violazione e
falsa applicazione degli artt.91 e 91 cod. proc. civ..
4.1. Prima di ogni altra considerazione si rileva la mancata
ottemperanza dell’onere dell’autosufficienza del ricorso per cassazione,
che, secondo una consolidata elaborazione giurisprudenziale,
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Curatela del Fallimento della Tropea Carni s.r.l. confermando la

costituisce il corollario del requisito di specificità dei motivi di
impugnazione e che risulta ora tradotto nelle più puntuali e definitive
disposizioni contenute negli artt. 366, co.1, n.6 e 369, co. 2, n. 4 cod.
proc. civ. (cfr. SS.UU. 22 maggio 2012, n.8077 in motivazione). In

come requisito di ammissibilità «la specifica indicazione degli atti processuali,
dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda»,
richiede la specificazione dell’avvenuta produzione in sede di
legittimità, accompagnata dalla doverosa puntualizzazione del luogo
all’interno di tali fascicoli, in cui gli atti o documenti evocati sono
rinvenibili (cfr. SS.UU. 2 dicembre 2008, n. 28547; SS.UU. 25 marzo
2010, n. 7161).
Nel caso di specie parte ricorrente fa riferimento ad una congerie di
documenti — fatture, documenti di trasporto, matrici e fotocopie di
assegni — al più facendo riferimento ad allegati in primo grado, ma
senza specificare in quale sede sono precisamente rinvenibili, né
tantomeno chiarire se sono tuttora reperibili in atti.
4.2. Con più specifico riferimento al primo mezzo si osserva che il
motivo di ricorso risulta sostanzialmente ripetitivo di censure cui la
Corte di appello ha dato adeguata risposta, evidenziando, da un lato, la
genericità delle contestazioni svolte nell’originaria opposizione e,
dall’altro lato, la completezza della prova dei fatti costitutivi della
pretesa dell’opposta-ingiungente, atteso che, oltre le fatture, erano state
prodotte anche cambiali e bolle di consegna della merce, la cui
sottoscrizione non era stata disconosciuta da parte opponente. A
fronte di tali argomentazione si rivela inconducente la lunga
dissertazione in ricorso circa l’insufficienza della prova rappresentata
dalle fatture, mentre è generica la contestazione della valenza della

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particolare la norma di cui all’art. 366 n.6 cod. proc. civ., ponendo

sottoscrizione dei «documenti di trasporto» siccome (in tesi) effettuata «solo
ai fini dell’accettazione della merce».

4.3. Considerazioni analoghe valgono per il secondo motivo di
ricorso, atteso che la Corte territoriale ha espresso, in termini che si

conferma della decisione di primo grado, rilevando vuoi l’inidoneità
della prova rappresentata da fotocopie di assegni o addirittura di
matrici di assegni, vuoi anche l’insussistenza dei presupposti per
l’imputazione dei (pretesi) pagamenti alle forniture per cui è causa. E’
appena il caso di aggiungere che tali argomentazioni — siccome
escludono in radice un credito restitutorio dell’odierno ricorrente —
danno contezza anche delle ragioni della mancata applicazione della
(pretesa) compensazione.
4.4. L’ultimo motivo è privo di autonomia e segue la sorte dei
precedenti.»
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di
consiglio, il Collegio — considerato che nella memoria conclusiva parte
ricorrente ha dato atto che è stata raggiunta una transazione tra le parti
con conseguente cessazione della materia del contendere — rileva che il
ricorso va dichiarato inammissibile in considerazione della
sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità
non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Roma 15 aprile 2014
IL PRESIDENTE
dott. Mario Finocchiaro

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. M3 – ud. 15-04-2014

sottraggono a censura sotto il profilo logico-giuridico, le ragioni della

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