Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12930 del 27/05/2010

Cassazione civile sez. III, 27/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 27/05/2010), n.12930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12571/2009 proposto da:

D.A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO N.

10, presso lo studio dell’avvocato DANTE Enrico, che lo rappresenta e

difende unitamente a se stesso, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO

96, presso lo studio dell’avvocato LORENZO COLEINE, rappresentata e

difeso dall’avvocato ROSSI Francesco Achille, giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1823/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

17/12/08, depositata il 19/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Dante Enrico, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Rossi Francesco Achille, difensore della

controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 18 maggio 2009 D.A.P. ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 19 marzo 2009, depositata in data 19 gennaio 2009 dalla Corte d’Appello di Firenze che, riformando in sede di rinvio la sentenza del Pretore, lo aveva condannato a pagare in favore di S.M. la somma di Euro 2.155,16 a titolo di restituzione di quanto pagato in eccesso con riferimento all’immobile oggetto di locazione.

Il S. ha resistito con controricorso.

2 – Il ricorso viola il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6. E’ orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^, n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto.

Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

Gli oneri processuali sopra evidenziati non sono stati rispettati con riferimento alla consulenza tecnica e ai documenti posti a base delle censure.

3. – Inoltre la formulazione dei tre motivi di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena d’inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

I tre motivi, che denunciano vizi di motivazione, non presentano momenti di sintesi redatti secondo il modello controverso e idonei non solo a circoscrivere i fatti controversi (con il primo motivo l’anno di costruzione dell’immobile, con il secondo la data effettiva della fine dei lavori, con il terzo le somme corrisposte), ma a anche a specificare le ragioni delle, rispettivamente asserite, omissioni, insufficienze, contraddittorietà, incongruenze della motivazione.

In realtà, sotto i denunciati profili di vizi di motivazione, il ricorrente introduce ampi e ripetuti riferimenti alle risultanze processuali prospettandone un’interpretazione diversa da quella accolta dalla Corte territoriale. Ma proprio perchè la verifica implica esame degli atti e apprezzamenti di merito le censure esulano dai limiti del sindacato di legittimità.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Entrambe le parti hanno presentato memorie e chiesto d’essere ascoltate in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non inducono a diversa statuizione restando confermato la inadeguata ottemperanza agli oneri processuali posti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 366 bis c.p.c..

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, rilevando, tuttavia, che, come osservato nella memoria, essa non ha preso in esame il quarto motivo di ricorso; ma esso censura la compensazione per 1/4, anzichè in misura maggiore, delle spese di lite e, quindi, attacca inammissibilmente una facoltà discrezionale del giudice di merito, che ha motivato la propria scelta;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA