Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12930 del 23/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12930 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge

Ricorrente
Contro

Riviello e Figli di Maria Gerarda Riviello e C s.a.s., in persona del legale rapp.te pro tempore, Riviello Luigi e Riviello Elena, elett.te dom.to in Roma, alla via del Mattonato 4,
presso Donato Piccini/mi, rapp.to e difeso dall’avv. Gaetano Michele Maria De Bonis ,
giusta procura in atti

Controricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n.
281/2013/1 depositata il 3/10/2013;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 20/5/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
volgimento del processo
La controversia promossa da Riviello e Figli di Maria Gerarda Ritiello e C s.a.s.

contro

l’Agenzia delle Entrate ha ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento n.
890020201331/2009 per maggior reddito d’impresa. Con la decisione in epigrafe, la CTR
ha rigettato l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della
CTP di Potenza n 304/3/2010 – che aveva accolto il ricorso della società- ritenendo la
Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 4293/14

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 23/06/2015

illegittimità dell’avviso di accertamento in quanto fondato solo con riferimento a documentazione extrac,ontabile rinvenuta presso terzi. Il ricorso proposto si articola in due motivi.
Resiste con controricorso la società contribuente. A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c.
è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del dpr
633/1972, 39 del d.p.r. 600/73,

in relazione all’art. 360 , I comma n. 3 c.p.c., laddove la

CTR ha escluso rilevanza alla sola documentazione extracontabile rinvenuta presso terzi.
La censura è fondata alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 8255/2008),
secondo cui è utilizzabile ai fmi dell’accertamento di operazioni non contabilizzate nella
contabilità “ufficiale” qualsiasi forma di documentazione che sia astrattamente idonea ad
evidenziarne l’esistenza, purché legittimamente rinvenuta nel corso di verifiche fiscali, in
quanto detta documentazione, pur in assenza di irregolarità contabili ed inadempimenti di
obblighi di legge, non può essere ritenuta dal giudice di per sè probatoriamente irrilevante,
integrando essa elemento probatorio, ancorché presuntivo, utilmente valutabile in sede di
accertamento IVA, indipendentemente dal contestuale riscontro di tali irregolarità ed inadempimenti (v. anche Cass. 8-9-2006, n. 19329). In ordine al problema dell’efficacia probatoria di tale documentazione, è stato sancito che il rinvenimento di una contabilità informale
costituisce indizio grave preciso e concordante della esistenza di imponibili non riportati
nella contabilità ufficiale, che legittima l’Amministrazione Finanziaria a procedere ad accertamento induttivo (Cass. Sez. Trib., 27-3-2006, n. 6949). D’altro canto documenti utilizzabili ai fini di accertamento tributario possono essere anche quelli sequestrati a terzi (Cass.
sez. trib. N. 21301/2013; Cass. n. 19837 del 2005; Cass. sez. trib. n. 2775 del 2001).
Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR
della Basilicata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impuz.

gnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR della

e

Basilicata.
Così deciso in Roma, 20/512015

Corte Suprema di Cassazione—VI Scz. Civ. -T– R.G. n. 4293/14

Ordinanza pag. 2

t.

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