Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12930 del 22/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 22/06/2016), n.12930
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10824/2015 proposto da:
M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. NICOTERA
29, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MICCICHE’, rappresentato
e difeso dall’avvocato CLAUDIO MAGGIOLO giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresentata e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1608/7/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di VENEZIA del 30/09/2014, depositata il 20/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Il contribuente ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio ed in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato legittimo l’impugnato avviso di accertamento relativo ad IRPEF 2006; la CTR, in particolare, ha evidenziato: che il ricorrente aveva ammesso e non contestato di avere percepito la somma illecita oggetto della pretesa impositiva;
che la pratica, per la definizione della quale era stata corrisposta la somma, risultava chiusa con atto di adesione del marzo 2016; che le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio all’A.G. da tal B.G. erano assolutamente generiche e non riferibile alla somma in questione.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Entrambi i motivi, con i quali il ricorrente si duole che la CTR abbia posto alla base della decisione un fatto non provato (primo motivo) ed inidoneo ad integrare una presunzione (secondo motivo), sono inammissibili in quanto con gli stessi si tende, sub specie di violazione di legge (rispettivamente art. 115 c.p.c. e art. 2727 c.c.), ad una nuova valutazione del fatto storico (percepimento della predetta somma nel 2005), espressamente preso in considerazione dalla CTR (v. riferimento all’atto di adesione del marzo 2016).
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016