Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12930 del 09/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12930 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 4099-2012 proposto da:
TUFO MIRELLA TFUMLL69E57A328P, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell’avvocato
CHIARA ANAZZA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANAZZA
GIOVANNI, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
INCI SRL in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5,
presso lo studio dell’avvocato TRICERRI LAURA, che la rappresenta
e difende unitamente agli avvocati CREMASCHI STEFANO,
EMANUELE BELARDI, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 09/06/2014

avverso l’ordinanza R.G. 261/2011 del TRIBUNALE di
MONTEPULCIANO, depositata il 20/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA

Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
« 1. Con ordinanza in data 20.12.2011 il Tribunale di
Montepulciano — decidendo sul reclamo proposto ex art. 624 cod.
proc. civ. da Mirella Tufo avverso il provvedimento del G.E. di
Montepulciano di rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione
per rilascio promossa dalla s.r.l. IN.CI . quale aggiudicataria
dell’immobile di proprietà della Tufo in una precedente esecuzione
immobiliare — rigettava il reclamo, ponendo a carico della reclamante le
spese del procedimento di reclamo.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso straordinario ex
arti il cod. proc. civ. Mirella Tufo formulando due motivi.
La s.r.l. IN.CI . ha resistito con controricorso, deducendo
l’inammissibilità e infondatezza del ricorso.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto
appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.
4. Con i motivi di ricorso si denuncia: a) violazione di norme di
diritto in relazione all’art. 360 n.1 cod. proc. civ.; b) omessa,
insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.
4.1. Il ricorso appare inammissibile perché proposto contro un
provvedimento che in alcun modo può essere qualificato sentenza agli
effetti dell’art. 111, comma 7 Cost.. Invero costituisce ius receptum che
sono impugnabili con ricorso straordinario per Cassazione, i
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(2-(–Qi

AMBROSIO.

provvedimenti pronunciati dagli organi giurisdizionali, che, sebbene
non qualificati dalla legge come sentenze, hanno natura di decisione,
perché giudicano in ordine a situazioni di diritto sostanziale delle parti e,
perciò, presentano attitudine alla formazione del giudicato, e sono

né da parte del giudice che li ha emessi, né da parte di altro giudice.
Orbene il provvedimento impugnato, dal punto di vista formale,
rientra nel novero delle ordinanze, per cui non è compreso tra quelli
per i quali l’art. 360 cod. proc. civ. consente il ricorso ordinario per
cassazione. Inoltre, sotto l’aspetto sostanziale, il medesimo
provvedimento è privo di quei caratteri di definitività e decisorietà solo
in presenza dei quali esso sarebbe suscettibile di ricorso straordinario ai
sensi dell’art. 111 Costituzione.
E’ infatti applicabile il seguente principio di diritto ripetutamente
affermato da questa Corte: è inammissibile, tanto nel regime dell’art.
624 cod. proc. civ. scaturito dalla riforma di cui alla 1. n. 52 del 2006,
quanto in quello successivo di cui alla 1. n. 69 del 2009, il ricorso per
cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso l’ordinanza con cui il
giudice dell’esecuzione abbia provveduto sulla sospensione
dell’esecuzione, nell’ambito di un’opposizione proposta ai sensi degli
art. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., nonché avverso l’ordinanza emessa
in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o
l’abbia direttamente concessa, trattandosi nel primo caso di
provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies cod.
proc. civ., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in
quanto suscettibili di ridiscussione nell’ambito del giudizio di
opposizione (Cass. 08/05/2010, n. 11243; Cass. 12/03/2008, n.
6680).»

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definitivi, nel senso di non essere soggetti secondo la legge a riesame,

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di
consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti
nella relazione.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte
ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate
in favore di parte resistente in € 4.200,00 (di cui € 200,00 per esborsi)
oltre accessori come per legge.
Roma 15 aprile 2014
IL PRESIDENTE
dott. Mario Finocchiaro

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo,

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