Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1293 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 22/01/2021), n.1293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8072-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 118, presso lo studio dell’avvocato MARIA CARLA VECCHI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA VERNAZZA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 40/2013 della COMM.TRIB.REG. della Liguria,

depositata il 11/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 40/9/2013 pubblicata l’11 ottobre 2013 la Commissione tributaria regionale della Liguria ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova n. 180/1/10 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da P.P. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate e con il quale era stato rideterminato il reddito con il metodo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4 rettificandolo da Euro 32.686,00 ad Euro 64.805,00;

che la Commissione tributaria regionale ha considerato e valutato gli elementi forniti dal contribuente discordanti rispetto a quanto considerato dall’Ufficio accertatore. In particolare il possesso degli immobili da vari anni, la dichiarazione di redditi cospicui negli anni precedenti, il possesso di beni mobili registrati solo per alcuni mesi all’anno e giustificato dall’attività svolta di commerciante di motoveicoli;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo;

che P.P. non si è costituito nei termini depositando Oolo procura e depositando successiva memoria;

considerato che con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e ss. e dell’art. 2697 c.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3; in particolare si deduce che il giudice del merito non avrebbe considerato gli elementi forniti dall’ufficio legalmente attestanti la capacità presuntiva contributiva del contribuente;

che il motivo è fondato. Gli elementi forniti dall’Ufficio a sostegno della determinazione del reddito presunto del contribuente sono stati considerati dal giudice del merito il quale tuttavia non li ha ritenuti elementi attestanti la capacità presuntiva contributiva del contribuente considerando gli elementi contrari forniti dal medesimo e ritenendoli sufficienti a contrastare la presunzione posta a base dell’accertamento. In tema di accertamento sintetico, la prova contraria a carico del contribuente, avente ad oggetto la provenienza non reddituale dell’elemento accertato dal fisco come sintomatico di una maggiore capacità contributiva, pur non normativamente tipizzata, deve comunque essere fornita dal contribuente. Nel caso in esame il giudice del merito ha considerato che il contribuente avrebbe fornito la prova contraria alla legittima presunzione del proprio reddito affermando che i beni mobili, di cui l’Ufficio ha considerato il possesso, sono connessi all’attività commerciale svolta, mentre i beni immobili erano stati considerati negli anni precedenti per i quali era stato dichiarato un reddito superiore. Le affermazioni della sentenza impugnata non si riferiscono tanto a prove fornite dal contribuente quanto a mere considerazioni che non possono, come tali, contrastare la legittima presunzione da parte dell’Ufficio accertatore;

Che la sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale della Liguria che provvederà a verificare la sussistenza di reali prove fornite dal contribuente a giustificazione degli elementi presuntivi posti a fondamento dell’accertamento impugnato, provvedendo anche al regolamento delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

 

 

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