Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1293 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 22/01/2020), n.1293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2398/2014 proposto da:

EQUITALIA SUD s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

elettivamente domiciliata in ROMA, via Federico Cesi 21, presso lo

studio dell’Avv. Salvatore Torrisi, rappresentata e difesa dall’avv.

Giuseppe Fiertler, in virtù di procura speciale in calce al ricorso

per cassazione;

– ricorrente –

contro

S.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 868/06/13 della CTP di Cosenza, depositata il

18/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2019 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

MATTEIS STANISLAO, il quale ha concluso per l’accoglimento del primo

e del secondo motivo, assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso datato 11 settembre 2013, S.D. chiedeva che venisse data ottemperanza alla sentenza n. 109/06/12, pronunciata dalla CTP di Cosenza, oramai passata in giudicato, mediante ordine di restituzione della somma di Euro 93.577,89, maggiorata degli interessi legali, in suo favore e a carico di EQUITALIA SUD s.p.a. (società incorporante la EQUITALIA ETR. s.p.a.).

Quest’ultima si costituiva in giudizio, deducendo che la sentenza sopra menzionata aveva provveduto solo sull’impugnazione di un’iscrizione ipotecaria, disposta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, per il mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali, senza statuire sul diritto o meno alla restituzione delle somme eventualmente pagate in adempimento del credito portato dalle menzionate cartelle. Eccepiva quindi: l’inammissibilità della richiesta, per non essere compresa nel decisum del giudicato invocato; l’improcedibilità del ricorso, per essere stato promosso solo contro l’agente di riscossione e non anche contro gli enti impositori; l’assenza di una statuizione da eseguire, stante l’intervenuta cancellazione dell’ipoteca, in attuazione del decisum portato dal giudicato.

Con sentenza n. 868/06/13, depositata il 18 dicembre 2013, la CTP ha accolto la richiesta di ottemperanza, disponendo che EQUITALIA SUD s.p.a. provvedesse al pagamento dell’importo indicato e nominando, per il caso di inadempimento, un commissario ad acta.

Avverso tale sentenza, EQUITALIA SUD s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di impugnazione. Nessuna attività difensiva è stata svolta in questa sede da S.D., regolarmente intimato.

La Procura Generale ha depositato memoria illustrativa delle proprie conclusioni.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sebbene il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 10, preveda che, contro le sentenze adottate nei giudizi di ottemperanza delle decisioni delle Commissioni tributarie, sia possibile solo il ricorso per cassazione “per inosservanza delle norme sul procedimento”, la S.C. ha più volte affermato che, in applicazione dell’art. 111 Cost., è anche ammissibile il ricorso straordinario per cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4796 del 28/02/2011; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7801 del 23/04/2004), il quale, com’è noto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., novellato comma 4, consente di prospettare tutte le censure indicate nel medesimo art., precedente comma 1.

2. Nel caso di specie risultano proposti quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, e dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere il giudice omesso di statuire sull’eccezione di inammissibilità della richiesta di ottemperanza, avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro, sollevata dalla ricorrente in ragione della ritenuta estraneità del decisum, portato dal giudicato, rispetto alla domanda formulata.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice dell’ottemperanza emesso provvedimenti che nulla avevano a che fare con la sentenza, di cui si è chiesta l’attuazione, la quale ha semplicemente dichiarato la nullità di un’iscrizione ipotecaria, eseguita in danno del contribuente ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, senza adottare alcuna statuizione in ordine alla restituzione richiesta in sede di ottemperanza.

Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, e dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere il giudice dell’ottemperanza omesso di statuire sull’eccezione di improcedibilità, formulata in ragione della mancata introduzione del giudizio solo nei confronti dell’agente di riscossione e non anche degli enti impositori.

Con il quarto motivo si deduce l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il giudice dell’ottemperanza omesso di motivare in ordine all’oggetto del giudicato fatto valere e al contenuto del dispositivo, riportando solo la richiesta del ricorrente poi accolta.

3. In considerazione della priorità logico-giudica della censura formulata, deve essere subito esaminato il secondo motivo di ricorso, che risulta fondato.

Parte ricorrente ha allegato che la pronuncia, di cui è stata chiesta l’ottemperanza, ha riguardato soltanto l’iscrizione ipotecaria, eseguita nei confronti dell’intimata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, per crediti derivanti da cartelle esattoriali.

L’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria è stata accolta e, dagli atti del giudizio di ottemperanza riportati nel ricorso per cassazione, risulta incontestato che, in esecuzione della statuizione adottata, l’iscrizione sia stata anche cancellata.

A prescindere dalle ragioni della decisione che hanno portato all’accoglimento dell’impugnazione, l’oggetto del giudizio, di cui è stata chiesta l’ottemperanza, ha dunque riguardato soltanto l’iscrizione ipotecaria e, infatti, non risultano essere state adottate ulteriori statuizioni a cui la ricorrente avrebbe dovuto adeguarsi.

In particolare, la decisione non risulta avere statuito sulla debenza o meno di somme pagate dall’intimato alla ricorrente, ai fini della verifica della spettanza di un qualche diritto alla restituzione, che non risulta essere stata disposta.

Com’è noto, il giudizio disciplinato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, è ammissibile anche a fronte di comandi privi dei caratteri di puntualità e precisione propri del titolo esecutivo, in quanto tale giudizio presenta connotati diversi dall’esecuzione forzata disciplinata dal c.p.c., perchè il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione, bensì quello di rendere effettivo quel comando, compiendo tutti gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva della sentenza della quale si chiede l’esecuzione (cfr. Cass., Sez. 5 civ., n. 16569 del 20/06/2019, riguardante una fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto ammissibile, in applicazione del principio, il ricorso al giudice dell’ottemperanza a fronte di una pronuncia che riconosceva il diritto al rimborso del contribuente, senza provvedere alla sua quantificazione).

Tuttavia è evidente che il giudice dell’ottemperanza non può attribuire alle parti nuovi ed ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti in sentenza, ma solo enucleare e precisare gli obblighi che da essa derivano (Cass., Sez. 5 civ., n. 16735 del 21/06/2019; Cass., Sez. 5 civ., n. 14642 del 29/05/2019).

E nel caso di specie il giudicato favorevole al contribuente non ha annullato un diniego di rimborso illegittimo e neppure un atto impositivo viziato, ma ha riguardato soltanto l’invalidità di una iscrizione ipotecaria.

E’ pertanto evidente che l’unico comando che poteva scaturire da tale decisione era l’ordine di cancellazione dell’ipoteca, che tuttavia nella specie è incontestato che sia stata già eseguita.

4. Le questioni prospettate negli ulteriori motivi di ricorso devono ritenersi assorbite dall’accoglimento del motivo appena esaminato.

5. Deve pertanto essere accolto il secondo motivo di ricorso e, assorbiti tutti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè risultano ulteriori profili controversi rilevanti ai fini della decisione, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante il rigetto del ricorso proposto da S.D. per l’ottemperanza della sentenza n. 109/06/2012 della CTP di Cosenza, perchè, come sopra evidenziato, tale pronuncia non consente di far valere il diritto alla restituzione di somme di denaro, su cui il giudicato non si è pronunciato.

La statuizione sulle spese segue la soccombenza, sicchè S.D. deve essere condannato al rimborso delle spese di lite sostenute da Equitalia Sud s.p.a. nel giudizio di ottemperanza e in questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

– accoglie il secondo motivo di ricorso e, dichiarati assorbiti tutti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto da S.D. per l’ottemperanza della sentenza n. 109/06/2012 della CTP di Cosenza;

condanna S.D. al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, che liquida in Euro 2.000,00, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge;

condanna S.D. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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