Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1293 del 22/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1293 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 2165-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA,
DE ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO, TRIOLO VINCENZO, giusta
procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
VISCONTI FRANCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2,
presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PONZONE GIOVANNI GAETANO, giusta
mandato speciale in calce al controricorso;

– co.ntroricorrente –

8V 3
Al

Data pubblicazione: 22/01/2014

avverso la sentenza n. 6369/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI del 20.12.2010,
depositata il 12/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE CORASANITI

che si riporta alla relazione scritta.

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FATTO E DIRITTO
Atteso che e’ stata depositata relazione che premesso che la Corte d’Appello di
Bari, con la sentenza n. 6369 del 2010, oggetto del presente ricorso per cassazione,
accoglieva l’impugnazione proposta da Visconti Franca avverso la sentenza del giudice
del lavoro che aveva rigettato la domanda volta all’accertamento del diritto alla
riliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola sulla base della retribuzione
giornaliera fissata dalla contrattazione collettiva integrata della Provincia di
appartenenza, anziché in base al salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 e
non più incrementato negli anni successivi, esponeva quanto segue.
«Preliminarmente, la Corte d’Appello, affermava che non poteva trovare
applicazione, nella fattispecie in esame, la decadenza di cui all’art. 47 del dPR n. 639
del 30 aprile 1970, come interpretato dall’art. 6 del d.l. n. 103/91 convertito nella 1 n.
166/91.
Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre l’INPS prospettando tre motivi
di ricorso. Visconti Franca resiste con controricorso.
Con il primo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma 3,
del dPR n. 639 del 1970 e successive modifiche, affermando l’applicabilità nel caso in
esame della decadenza così disciplinata (…).
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione
dell’art. 18, comma 18, del d.l. n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111/2011.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 44, 49 e 53, del
CCNL operai agricoli e fiorovivaisti del 1998, in relazione al d.lgs. n. 314 del 1997, art.
6 comma 4 lett. a), nonché in relazione agli arti. 1362 e 2120 cod. civ., ed alla legge n.
297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11.
L’INPS, con i suddetti secondo e terzo motivo di ricorso, censura la sentenza
per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità
di disoccupazione, anche la voce denominata “quota di TFR”, la quale invece non
dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale effettiva natura di retribuzione differita».
La relazione, con articolate argomentazioni, concludeva per la non
fondatezza del primo motivo di ricorso e per l’accoglimento del secondo e del
terzo motivo di ricorso.
Il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni svolte nella relazione (cfr.
Cass. n. 200 del 5 gennaio 2011, id n. 11152 del 2011, n. 17832 del 2011, n. 7118 del
2012 e numerose altre conformi), considerato, da un lato, che le Sezioni Unite di questa
Corte, con la sentenza n. 12720 del 2009, componendo un contrasto di giurisprudenza
insorto nell’ambito della sezione lavoro, hanno affermato che “la decadenza di cui al
d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal d.l. 29 marzo 1991, n. 103,
art. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166 – non può
trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere
non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma
solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello
dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di
calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una
componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello
della ordinaria prescrizione decennale”, dall’altro, che, confermando quanto già
ritenuto con la sentenza n. 10546 del 2007, secondo cui ai fini della liquidazione
delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita
dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario
medio convenzionale ex art. 4 d.lgs. 16.4.97 n. 146 – non è comprensiva del
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lEu
esidente

trattamento di fine rapporto, questa Corte ha ulteriormente affermato che “sulla
base del suddetto principio, la voce denominata quota di t.f.r. dai contratti collettivi
vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità
di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti,
che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al d.l. 14.6.96 n. 318,
art. 3, conv. dalla legge 29.7.96, n. 402, a norma del quale, agli effetti
previdenziali, [la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere
individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo
escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti
stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da
parte dell’autonomia collettiva” (v. Cass. n. 202 del 2011, ord. n. 18516 del 2011
e numerose altre conformi).
Tale orientamento giurisprudenziale è stato confermato dal legislatore, il
quale con norma interpretativa contenuta nell’art. 18, comma 18, del d.l. 6.07.11
n. 98, convertito dalla legge n. 111 del 2011, prevede che “1 art. 4 del decreto
legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e l’articolo 01, comma 5, del decreto- legge 10
gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81,
si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni
temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva
della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla
contrattazione collettiva” (Cass., ord. n. 18516 del 2011).
Pertanto, il ricorso dell’I.N.P.S. va accolto con riguardo al secondo e al terzo
motivo e la sentenza della Corte di appello di Bari va cassata nella parte impugnata.
Il primo motivo di ricorso deve essere rigettato attesa l’ inapplicabilità dell’art.
47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, prima delle integrazioni apportate dell’art. 38 del
D.L. n. 98 del 2011, al caso di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali
solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa
nel merito, col rigetto della domanda iniziale con riferimento alla inclusione del T.F.R.
nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione.
L’esito complessivo della lite e la considerazione relativa alla sopravvenienza
della norma di legge interpretativa citata consigliano l’integrale compensazione tra le
parti delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo ed il terzo
motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel
merito dichiara non dovuta la quota denominata TFR nell’indennità di disoccupazione
agricola. Spese compensate dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013

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