Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1293 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. I, 20/01/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11902/2009 proposto da:

C.A. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

MICALETTI Giuseppe, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 5/09 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO del

9.12.08, depositato il 30/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Giuseppe Micaletti che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. EDUARDO

VITTORIO SCARDACCIONE che nulla osserva rispetto alla relazione

scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che C.A., con ricorso dell’11 maggio 2009, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Campobasso depositato in data 30 dicembre 2008, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del C. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha dichiarato improponibile la domanda, per intervenuta decadenza, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 17 gennaio 2008 – era fondata sui seguenti fatti: a) il C., asseritamente creditore del corrispettivo residuo di contratto d’appalto, aveva proposto la relativa domanda al Tribunale di Teramo con citazione del 12 luglio 1983; b) la causa era stata definita dalla Corte di cassazione con ordinanza del 29 marzo 2007 ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal C.;

che la Corte d’Appello di Campobasso, con il suddetto decreto impugnato: a) ha dichiarato improponibile la domanda, per intervenuta decadenza dal diritto di proporla ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4, in quanto l’ordinanza della Corte di cassazione che aveva definito il giudizio presupposto era stata pubblicata il 29 marzo 2007, mentre il ricorso per il riconoscimento dell’equa riparazione era stato depositato in data 17 gennaio 2008, oltre il termine di decadenza di sei mesi di cui alla stessa L. n. 89 del 2001, art. 4;

b) ha affermato che la decadenza dal diritto di proporre detta domanda può essere rilevata anche d’ufficio; c) ha affermato altresì che è irrilevante, ai fini della dichiarazione di decadenza, la circostanza che avverso l’ordinanza della Corte di cassazione che pronuncia l’inammissibilità del ricorso possa essere proposto ricorso per revocazione, in quanto la sentenza impugnata con ricorso per cassazione dichiarato inammissibile passa in cosa giudicata e può essere eseguita, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con i due motivi di censura vengono denunciati come illegittimi:

a) la affermata rilevabilità d’ufficio della decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, tenuto conto che il resistente Ministro della giustizia non aveva formalmente eccepito la decadenza nè l’aveva sostanzialmente coltivata; b) l’affermata consumazione del termine di decadenza semestrale, nonostante che avverso l’ordinanza di inammissibilità della Corte di Cassazione potessero ancora proporsi ricorso per revocazione o di opposizione di terzo;

che il ricorso non merita accoglimento;

che infatti, quanto alla censura sub a), secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione per superamento della durata ragionevole del processo, quando sussista la causa di decadenza per il mancato rispetto del termine semestrale per la proposizione della relativa domanda, di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, il giudice è tenuto a rilevarla, anche d’ufficio e in sede di legittimità, ed a dichiarare l’improponibilità dell’azione, in quanto il diritto all’equa riparazione spettante al privato ricorrente in base alla citata legge è disponibile, mentre non lo è la posizione del soggetto passivo rispetto a tale diritto, cioè dell’amministrazione pubblica chiamata a corrispondere il richiesto indennizzo, non potendo detta amministrazione, soggetta alle norme sulla contabilità pubblica ed agli specifici vincoli di bilancio richiamati dalla citata L. n. 89 del 2001, art. 7, rinunciare alla decadenza, avuto riguardo agli interessi pubblici che presiedono alla erogazione delle spese gravanti sui pubblici bilanci, con la conseguenza che, in tale ipotesi, non opera il limite che non consente di prospettare, con il motivo di ricorso per cassazione, questioni nuove in sede di legittimità, in quanto tale preclusione non vale allorchè si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 13287 dal 2006 e 19976 del 2009);

che, quanto alla censura sub b), è sufficiente osservare che, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., comma 5, “La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto” e, quindi, a maggior ragione, dichiarato inammissibile come nella specie, ed inoltre che l’opposizione di terzo avverso sentenze della Corte di cassazione è ammessa nei casi – diversi da quello di specie – in cui la Corte abbia deciso la causa nel merito;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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