Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1293 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 19/01/2017, (ud. 22/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18786-2013 proposto da:

B.M., (OMISSIS), D.F.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 6, presso lo

studio dell’avvocato ELIO VITALE, che li rappresenta e difende

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA (OMISSIS), in persona dell’avv. T.T.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 15, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO MASTROLILLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MICHELE FARAGLIA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 420/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 24/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’estinzione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con sentenza del 5 marzo-24 aprile 2013 la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato l’appello proposto da D.F.A. e B.M. avverso sentenza del 20 luglio 2009 con cui il Tribunale di Sulmona ne aveva rigettato la domanda di rimozione di un pilastro di elettrodotto da un loro giardino e aveva accolto la domanda della controparte Enel Distribuzioni S.p.A. di accertamento dell’acquisizione per usucapione da parte di quest’ultima della servitù di elettrodotto sul loro fondo;

rilevato che avverso tale sentenza D.F.A. e B.M. hanno proposto ricorso, da cui si è difesa con controricorso Enel Distribuzioni S.p.A.;

rilevato che anteriormente all’udienza fissata, e cioè in data 29 gennaio 2015, è deceduto B.M. e che poi tempestivamente, con atto del 11 novembre 2015, D.F.A., in proprio e quale coerede di B.M., nonchè gli altri coeredi di quest’ultimo, B.S., B.D. e B.L., hanno rinunciato al ricorso, e che tale atto di rinuncia è stato sottoscritto per adesione da Enel Distribuzioni S.p.A.;

rilevato che in tale atto si dichiara che in ordine alle spese le parti si sono già accordate in separata sede.

PQM

visto l’art. 390 c.p.c. dichiara l’estinzione del processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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