Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12929 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 26/06/2020), n.12929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 632-2018 proposto da:

CENTRO CATANESE DI MEDICINA E CHIRURGIA CASA DICURA SPA in persona

del legale rappresentante, L.F.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G. SPONTINI 11, presso lo studio

dell’avvocato PAOLA BARTGLINI, rappresentati e SILVESTRO VITALE;

contro

ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA, in persona dei legali rappresentanti,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO, 17/A, presso lo

studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende;

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo

studio dell’avvocato MARCO ANNECCHINO, rappresentata e difesa

dall’avvocato CONCETTA PATERMO;

– controricorrenti –

nonchè contro

M.O.R., C.C., AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA,

L.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1628/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 07/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. SESTINI DANILO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

i coniugi M.O.R. e C.C. convennero in giudizio i medici L.F.F. e L.S. e la Casa di Cura Lanteri Villa Fiorita s.p.a. deducendo che, a causa della negligente assistenza prestata al travaglio della C., la stessa aveva partorito – il (OMISSIS) – un feto morto e chiedendo pertanto la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni;

tutti i convenuti resistettero alla domanda e chiamarono in causa, per l’eventuale manleva, le rispettive compagnie assicuratrici della responsabilità civile;

il Tribunale di Catania affermò la responsabilità dei convenuti e li condannò, in solido, al pagamento di 70.000,00 Euro in favore della C. e di 50.000,00 Euro in favore del M.; rigettò, invece, le domande di manleva ritenendo che la denuncia di sinistro inviata alle compagnie assicuratrici il giorno dopo il fatto non risultasse idonea ad interrompere il termine di prescrizione;

La Corte di Appello di Catania ha accolto parzialmente il gravame del M. e della C., liquidando agli stessi – rispettivamente – gli importi di 72.000,00 Euro e di 104.000,00 Euro; ha rigettato, invece, il gravame proposto dalla Casa di Cura e dal L.F. nei confronti della Milano Assicurazioni s.p.a. e della Allianz Assicurazioni s.p.a. (già RAS) confermando la sentenza di primo grado in punto di intervenuta prescrizione;

hanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto, il Centro Catanese di Medicina e Chirurgia Casa di Cura s.p.a. (incorporante la Casa di Cura Lanteri Villa Fiorita) e L.F.F., affidandosi a due motivi; hanno resistito, con distinti controricorsi, la Allianz s.p.a. e la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (già Milano Assicurazioni);

il P.M. ha rassegnato conclusioni scritte; le controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il primo motivo denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1219 c.c., art. 1362 c.c., comma 1, artt. 1364,1369 e 2943 c.c., per avere la Corte territoriale “erroneamente, ritenuto prescritto il diritto dei ricorrenti ad essere manlevati e garantiti dai propri Assicuratori negando che la denuncia di sinistro del 16/03/1994, inviata alle Compagnie Assicurative il 17/03/1994, fosse idonea ad interrompere la prescrizione”: riprodotta la denuncia, i ricorrenti premettono che l’atto di costituzione in mora non richiede, per essere idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, un particolare rigore di forme (purchè sia manifestata, con sufficiente chiarezza e in forma scritta, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto) e assumono che la Corte di merito ha violato le regole di ermeneutica degli atti negoziali – applicabili anche agli atti unilaterali recettizi – che impongono di tener conto dell’intento perseguito dall’autore dell’atto, alla luce della sua natura e del suo oggetto, e che avrebbero dovuto far interpretare la denuncia cautelativa come “richiesta di adempimento della prevista garanzia”;

il motivo è inammissibile, giacchè, sebbene prospettato in termini di violazione di norme di diritto, mira a conseguire -in difetto di evidenza di violazioni di canoni ermeneutici- una diversa lettura di merito della denuncia “cautelativa” di sinistro, in ordine alla quale la Corte di merito ha affermato che era volta esclusivamente alla comunicazione dell’apertura di un procedimento penale, senza possibilità di manifestare una volontà di manleva rispetto a pretese risarcitorie che non erano state ancora avanzate;

va altresì evidenziato -quale ulteriore profilo di inammissibilità-che le censure non investono il profilo -sotteso alla pronuncia della Corte territoriale- della necessità, ai fini della sospensione della prescrizione, che la comunicazione all’assicuratore concerna la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato o l’azione da questi proposta e che, quindi, sia successiva ad esse, in conformità ad un p acifico orientamento di legittimità secondo cui, “in tema di assicurazione, l’art. 2952 c.c., comma 4, regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, stabilisce, quale regime speciale, la sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato, con decorrenza non già dalla denuncia del sinistro, ma dalla comunicazione all’assicuratore della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato” (Cass. n. 4548/2014; cfr. anche Cass. n. 10598/2001 e Cass. n. 4426/1997);

il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nonchè degli artt. 1310,2937 e 2944 c.c., e art. 2952 c.c., comma 4, per non avere la Corte “reso alcun provvedimento sulla richiesta di ammissione della produzione della lettera raccomandata a.r., datata 08/01/2002, inoltrata dalla Milano Assicurazioni s.p.a. alla RAS s.p.a.”, lettera con cui “la Milano Assicurazioni s.p.a., assicuratore del Dott. L.F., ragguagliava la RAS-Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a., assicuratore della Casa di Cura Lanteri Villa Fiorita, sullo sviluppo delle trattative stragiudiziali relative al sinistro”; premesso che il silenzio della Corte sulla richiesta istruttoria aveva comportato l’implicito diniego all’ammissione della produzione, i ricorrenti deducono che la rilevanza del documento (non prodotto in primo grado per causa ad essi non imputabile) si era manifestata soltanto a seguito della sentenza del Tribunale (che aveva escluso l’efficacia interruttiva della denuncia di sinistro) ed evidenziano che detto documento era idoneo “a far mutare in tutto il contenuto della sentenza che dichiarava prescritta la domanda di garanzia (…) evincendosi dalla corrispondenza il sostanziale riconoscimento, da parte degli Assicuratori, del diritto ex art. 2944 c.c. e la conseguente rinuncia ad avvalersi della prescrizione (a quel tempo, in ipotesi, già maturata), secondo la disciplina dell’art. 2937 c.c.”; aggiungono che la Corte era “anche incorsa nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non pronunciandosi sul contenuto e sulla valenza del documento non ammesso”;

il motivo è inammissibile in relazione alla deduzione del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 (ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, a fronte di una “doppia conforme” di merito) e infondato -se non inammissibile-in ordine alle altre censure, in quanto l’assunto della indispensabilità del documento nei termini di cui a Cass., S.U. n. 10790/2017, ossia della sua idoneità ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla sentenza gravata, è del tutto privo di evidenza e presuppone un apprezzamento fattuale (nel senso dell’avvenuto riconoscimento del diritto e della rinuncia a far valere la prescrizione) che non è consentito in sede di legittimità;

a ciò si aggiunga la considerazione che la deduzione della violazione dell’art. 345 c.p.c. è strumentale all’affermazione della non operatività della prescrizione per rinuncia alla stessa o per sua interruzione a seguito del riconoscimento del diritto e comporta l’introduzione nel giudizio di questioni nuove, che non risultano trattate dalla sentenza impugnata e rispetto alle quali i ricorrenti non hanno indicato se, come e quando siano state dedotte nelle fasi di merito;

il ricorso va pertanto rigettato;

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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