Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12929 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 26/05/2010), n.12929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14683-2009 proposto da:

E.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

FOTI SALVATORE, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso la sentenza n. 23/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di GENOVA, depositata il 20/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista e condivisa dal Collegio la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“- che la sig.ra E.A. ricorre a questa Corte Suprema chiedendo, per ragioni che attengono al merito di una lite fiscale (anno 2000), l’annullamento di una sentenza della commissione tributaria regionale della Liguria, che peraltro non è elencata tra i documenti depositati;

– che il ricorso non contiene l’indicazione della parte contro la quale viene proposto, nè tanto meno è stato notificato ad alcuno:

– che. conseguentemente, il ricorso è inammissibile e va deciso in tal senso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”;

Considerato che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione e che le spese sono a carico della sola parie soccombente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

 

 

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