Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12929 del 22/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 22/06/2016), n.12929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10811/2015 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DI

VILLA MASSIMO 33, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO SICARI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA LIBRANTI giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3157/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO depositata il 20/02/2014, depositata il

17/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;

udito l’Avvocato Andrea Libranti difensore del ricorrente che

insiste per raccoglimento del primo motivo del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Il contribuente ricorre, affidandosi a due motivi, illustrati anche da successiva memoria, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello dell’Amministrazione ed in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato valido l’impugnato avviso di accertamento relativo ad IRPEF 2004; la CTR, in particolare, ha rilevato che nessuna norma prevede che il mancato rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, determini l’invalidità o la nullità dell’atto impositivo.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il primo motivo, con il quale si denunzia il mancato rilevo da parte della CTR dell’inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi, è infondato, alla stregua del principio già espresso da questa Corte, secondo cui “nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass. 3064/2012; 14908/2014; v. anche Cass. 514472016).

Fondato è, invece, il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole che la CTR, nel rigettare la relativa eccezione di nullità dell’avviso impugnato per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, abbia ritenuto che nessuna norma prevede che il mancato rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, determini l’invalidità o la nullità dell’atto impositivo.

Questa Corte, invero, ha precisato che “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio”.

L’impugnata sentenza, statuendo di per sè la legittimità dell’avviso impugnato sul mero rilievo che nessuna norma prevede la nullità dello stesso in caso di inosservanza del termine dilatorio in questione, non appare rispettosa del su enunciato principio.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, va rigettato il primo motivo e accolto il secondo, con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio, anche per le spese, alla CTR Sicilia, diversa composizione, che provvederà ad accertare in concreto la sussistenza nel caso in esame dei motivi di urgenza che hanno indotto l’Amministrazione ad emanare l’avviso prima del decorso del detto termine; in particolare, al riguardo, la CTR valuterà l’addotta circostanza (v. pag. 18 controricorso) che, rispetto alla data di scadenza (31-12-2009) dei tetinini decadenziali per l’accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43, la Procura della Repubblica di Gela (dalle cui indagini scaturiva l’accertamento in questione) ha concesso solo in data 17/11/2009 il nulla osta all’utilizzo anche ai fini fiscali dei dati acquisiti.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo;

cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Sicilia, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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