Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12929 del 09/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12929 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 920-2012 proposto da:
BUSCO MARIA FEDELE BSCMFD50M46B923C, elettivamente
domiciliata in ROMA, PASSEGGIATA DI RIPETTA 25, presso lo
studio dell’avvocato TOSCANO ISIDORO, rappresentata e difesa
dall’avvocato MOSCHETTI ROBERTO, giusta mandato a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
ITALFONDIARIO SPA nella qualità di mandataria di Castello
Finance Sri in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio
dell’avvocato GARGANI BENEDETTO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GUIDO GARGANI, giusta procura a
margine del controricorso;

o()

Data pubblicazione: 09/06/2014

- controricarrente nonché contro
MANZARI SAVERIO, RADOGNA SAVERIO;
– intimati –

2.11.2010, depositata il 15/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO;
udito per la controricorrente l’Avvocato Roberto Catalano (per delega
avv. Benedetto Gargani) che si riporta agli scritti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
«1. Con sentenza depositata in data 15.11.2010 il Tribunale di Bari
ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta da Maria Fedele
Busco, quale parte esecutata, nei confronti di Italfondiario s.p.a. (quale
procuratrice di Castello Finance s.p.a., creditrice procedente), di
Saverio Manzari (creditore intervenuto) e di Saverio Radogna
(aggiudicatario), condannando l’opponente al pagamento delle spese
processuali in favore di Italfondiario, costituito in giudizio.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione
Maria Fedele Busco formulando un unico motivo.
L’Italfondiario ha resistito con controricorso, deducendone
l’inammissibilità per tardività e, comunque, l’infondatezza.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte degli altri intimati.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli ara. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto
appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.
Ric. 2012 n. 00920 sez. M3 – ud. 15-04-2014
-2-

avverso la sentenza n. 3410/2010 del TRIBUNALE di BARI del

4. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: violazione dell’art. 111
Cost. (violazione o falsa applicazione dell’art. 490 co.3 cod. proc. civ.
in riferimento all’art. 360 n.3 cod. proc. civ..
4.1. Alla presente controversia, avente ad oggetto opposizione agli

la sospensione dei termini per il periodo feriale. Questa Corte è infatti
costante nell’affermare che:
il principio sancito dall’art. 3 della legge n. 742 del 1969, secondo
cui talune cause, quali quelle di opposizione all’esecuzione, non sono
sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi
riferito all’intero corso del procedimento, sicché esso ha
indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per
cassazione: la norma citata, difatti, anche nella parte in cui richiama
l’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a
controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da
giustificare l’esigenza di una sollecita trattazione), e non già all’organo
giudiziario presso il quale pende la controversia medesima (Cass.2
marzo 2010, n. 4942);
la norma dettata dall’art. 3 della legge n. 742 del 1969 relativamente
ai giudizi di opposizione all’esecuzione risulta applicabile a tutti gli
incidenti di cognizione cui danno luogo le questioni insorte nell’ambito
dell’esecuzione forzata e per le quali è prevista la decisione con
sentenza (cfr. Cass. 13 gennaio 2009, n.484; Cass. 11 febbraio 2005,
n.2847; Cass. 3 febbraio 2003 n. 1531) e, quindi, tra l’altro,
all’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ..
Orbene il presente ricorso per cassazione, avverso la sentenza del
Tribunale depositata in data 15.11.2010 risulta inoltrato per la notifica
in data 27.12.2011, oltre il termine annuale previsto dall’art. 327 cod.
proc. civ. (nel testo qui applicabile anteriore alla modifica apportata
Ric. 2012 n. 00920 sez. M3 – ud. 15-04-2014
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atti esecutivi non si applica — come in tutte le opposizioni esecutive —

dall’art. 46 della L. n. 69 del 2009 per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio
2009).
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di
consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte
ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate
in favore della parte resistente in € 5.200,00 (di cui € 200.00 per
esborsi) oltre accessori come per legge.
Roma 15 aprile 2014
IL PRESIDENTE
dott. Mario Finocchiaro

nella relazione.

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