Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12928 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 23/05/2017, (ud. 14/03/2017, dep.23/05/2017),  n. 12928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

T.F., V.L., elettivamente domiciliati in Roma,

Piazza della Libertà n.10, presso l’avvocato Paternostro Gemma,

rappresentati e difesi dall’avvocato Valentini Olinto Raffaele,

giusta procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Po n.49,

presso l’avvocato Masciocchi Alessandro, rappresentato e difeso

dall’avvocato Mascolo Angelo, giusta procura in calce ai

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 80/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI, del

17/01/2012 e depositata il 30/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/03/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che chiede che Codesta

Suprema Corte voglia rigettare il ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 80/2012, notificata il 17 febbraio 2012, accoglieva l’appello proposto da S.M. avverso la sentenza n. 668/2005, resa dal Tribunale di Trani, dichiarando la nullità della c.t.u. espletata in primo grado e respingendo la querela di falso proposta da T.F. e V.L. nei confronti della controdichiarazione in data 18 ottobre 1984, dalla quale risultava che il reale corrispettivo dell’appalto stipulato dai medesimi, in data 3 ottobre 1984, con l’impresa edile S.M. ammontava a Lire 480.000.000, e non a Lire 250.000.000, come indicato nel contratto di appalto intercorso tra le stesse parti;

avverso tale pronuncia T.F. e V.L. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, ai quali lo S. ha replicato con controricorso;

tutte le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.; il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO CHE:

con il primo motivo di ricorso, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 194 e 195 cod. proc. civ. e art. 90 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, T.F. e V.L. censurano la sentenza di appello nella parte in cui ha dichiarato, su eccezione della difesa dello S., la nullità della c.t.u. espletata in prime cure, che aveva dichiarato la falsità delle sottoscrizioni apparentemente apposte dal T. e dalla V. sulla suddetta controdichiarazione, per non avere il consulente dato avviso alle parti della data di inizio delle operazioni peritali;

la doglianza è da ritenersi infondata;

gli istanti deducono, infatti, che l’inizio delle operazioni peritali sarebbe coinciso con l’udienza, svoltasi in presenza di tutte le parti, nella quale si era proceduto al giuramento del consulente, alla formulazione dei quesiti ed alla raccolta delle scritture di comparazione mediante rilascio di saggio grafico da parte degli odierni ricorrenti, sicchè sarebbe da considerarsi erroneo, a parere dei ricorrenti, l’assunto del giudice di appello, secondo cui l’acquisizione del saggio grafico avrebbe “rappresentato un’operazione meramente preliminare” alle indagini vere e proprie, “effettuata dal c.t.u. in quella sede per ragioni pratiche, attesa la presenza fisica della parte”;

nell’ipotesi in cui il consulente non svolga un’attività consultiva in udienza o in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 62 cod. proc. civ., le disposizioni di cui all’art. 194 c.p.c., comma 2 e art. 90 disp. c.p.c., comma 1, stabiliscono, per contro, che alle parti vada data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste quanto alle indagini successive, incombendo sulle parti l’onere d’informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi (Cass. 02/03/2004, n. 4271; Cass. 07/07/2008, n. 18598; Cass. 18/03/2014, n. 6195), costituendo l’omissione (anche di una) di simili comunicazioni ragione di nullità della consulenza stessa, ogni qual volta, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni “di persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori”, al fine di “presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni o istanze” (Cass. 15/07/2016, n. 14532; Cass. 07/04/2006, n. 8227); nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che il rilascio di saggi grafici in udienza costituisse un’attività preliminare alle indagini peritali vere e proprie, non potendo evidentemente la consulenza grafica ridursi ad una semplice raccolta di scritture di comparazione, laddove il c.t.u. avrebbe dovuto successivamente dare corso “alle attività di verifica dei dati documentali e di analisi degli stessi e di acquisizione degli elementi valutativi forniti dalle parti costituite”, ponendo le parti medesime in grado, tramite i loro difensori e consulenti, di presenziare al successivo lavoro di coordinamento, accostamento, accertamento e valutazione del contenuto delle scritture acquisite e di quelle la cui attendibilità avrebbe dovuto accertare (Cass. 08/10/1979, n. 5190);

con il secondo e terzo motivo di ricorso, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su n punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d’appello abbia del tutto omesso di esaminare le risultanze delle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio celebratosi dinanzi alla stessa Corte, e trascritte nel ricorso, dalle quali sarebbe emerso che nessuno dei testi escussi aveva “mai affermato di avere saputo dell’esistenza dei documenti denunziati di falso”, e lamentano che il giudice di seconde cure non abbia in alcun modo preso in considerazione le osservazioni alla c.t.u. disposta in appello – che, contraddicendo quella di primo grado, aveva accertato l’autenticità delle sottoscrizioni dei ricorrenti – formulate dal c.t.p. degli appellati e depositate il 28 marzo 2011;

i motivi sono da reputarsi fondati;

la motivazione omessa o insufficiente – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis) è, invero, configurabile ogni qual volta dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione (Cass. Sez. U. 25/10/2013, n. 24148; Cass. 14/11/2013, n. 25608);

sotto tale profilo, con specifico riferimento alla consulenza grafologica, deve osservarsi che, in tema di verifica dell’autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, esige non solo che il giudice fornisca un’adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente (giustificazione cui è tenuto con riguardo ad ogni genere di consulenza, le cui conclusioni condivida o disattenda), ma anche che egli valuti l’autenticità della sottoscrizione dell’atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli altri elementi concreti sottoposti al suo esame (Cass. 28/04/2005, n. 8881);

nel caso concreto, dall’esame della sentenza di appello si evince che la Corte territoriale non ha in alcun modo menzionato, neppure per disattenderle, le deposizioni testimoniali assunte nel giudizio di secondo grado, dalle quali era emerso che nessuna delle persone escusse era a conoscenza dell’esistenza della suddetta controdichiarazione, contenente l’indicazione di un prezzo maggiore di quello risultante dal contratto di appalto, e che la Corte non ha tenuto conto in alcun modo, non essendo desumibile dalla decisione d’appello nessun riferimento al riguardo, delle consistenti e puntuali osservazioni mosse dagli odierni ricorrenti, con le note tecniche del 28 marzo 2011, alla relazione di c.t.u.;

siffatto omesso esame è tanto più censurabile, in quanto le conclusioni cui erano pervenuti i consulenti nominati nei due gradi del giudizio erano difformi ed in contrasto;

in accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso, l’impugnata sentenza deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte

d’appello di Bari in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e prendendo in adeguata considerazione le risultanze istruttorie suindicate.

PQM

 

accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso; rigetta li primo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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