Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12927 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 26/06/2020), n.12927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20372-2018 proposto da:

ANTICA LOCANDA MONTIN DI G. E L.C. SNC (RICORSO NON

DEPOSITATO) in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 29, presso lo studio

dell’avvocato VALERIA MARSANO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO TOMMASEO PONZETTA;

– ricorrente –

contro

VERITAS SPA in persona del Direttore Generale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34/B presso lo studio

MAURIZIO CECCONI che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANDREA PASQUALIN;

– controricorso iscritto con certificato negativo –

avverso la sentenza n. 2592/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società ricorrente, Antica Locanda Montin, ha versato, tra gli anni 2004 e 2010, la tariffa d’igiene ambientale (TIA) su cui ha corrisposto l’IVA.

Ritenendo, anche alla luce di orientamenti giurisprudenziali successivi, che si trattava di tributo, esente da prestazione esente da IVA, ha agito nei confronti della VERITAS spa, società che ha riscosso il pagamento, per la restituzione dell’importo corrispondente all’imposta non dovuta.

La VERITAS spa ha eccepito che l’IVA era stata comunque portata, in via definitiva, ossia non più ritrattabile, in detrazione, e che dunque questa circostanza impediva di considerare indebito il pagamento.

Il giudice di primo grado ha parzialmente accolto la domanda di ripetizione, dichiarando in parte prescritto il diritto ed in parte fondato.

Il giudice d’appello ha invece accolto la tesi della convenuta, riformando la decisione del primo grado e rigettando la richiesta di ripetizione di indebito. Ricorre la Antica Locanda Montin con un solo motivo. V’è controricorso della VERITAS sas, e memorie delle parti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La ratio della decisione impugnata è (implicitamente) nella nozione di pagamento di indebito.

Sostengono i giudici di merito che qualora l’IVA sia stata indebitamente corrisposta, ma sia stata portata in detrazione dal soggetto che l’ha versata, l’operazione è di fatto economicamente neutra, ossia: chi ha indebitamente pagato ha recuperato per altro verso la somma, cosi che non v’è indebito di cui chiedere la ripetizione.

2.- Questa ratio è contestata dalla ricorrente con un motivo di ricorso, che denuncia violazione sia dell’art. 2033 c.c. che del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19.

La tesi della ricorrente è duplice. Intanto, si assume che, essendo diverso il rapporto che lega chi versa l’IVA a chi la riceve, da un lato, da quello tra chi, dall’altro lato, avendo versato l’IVA la porta in detrazione, ed il Fisco, non può il soggetto del primo rapporto (chi ha ricevuto l’IVA) eccepire alcunchè di relativo al secondo rapporto (ossia che l’IVA è stata comunque detratta).

Inoltre, si assume che la detrazione può incidere sulla ripetizione solo quando riguardi un’IVA dovuta, e non come nel caso che ci occupa quando l’IVA non è dovuta: in tal caso, non essendo dovuta VIVA, non lo è neanche la detrazione, e dunque il pagamento dell’IVA, non potendo formalmente essere detratto, è indebito.

2.1. Il motivo è infondato.

Intanto, va ricordato che alcuni dati rilevanti per la decisione sono pacifici: è pacifico che la ricorrente ha versato una certa somma a titolo di IVA, pur non dovendo farlo. Infatti, nel caso di TIA, le Sezioni Unite di questa corte hanno ritenuto che la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, oggi abrogato, avendo natura tributaria, non è assoggettabile all’IVA, che mira a colpire la capacità contributiva insita nel pagamento del corrispettivo per l’acquisto di beni o servizi e non in quello di un’imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente (Cass. Sez. Un. 5078/2016).

E’ altrettanto pacifico che però la somma versata indebitamente a titolo di IVA è stata portata in detrazione dalla società ricorrente, e tale beneficio fiscale è ormai definitivo, essendo trascorso il tempo per poterlo revocare, o perchè il Fisco possa contestarlo.

Con la conseguenza che è pacifico che la somma versata indebitamente è stata recuperata attraverso la detrazione fiscale, cosi che l’operazione, per la ricorrente, da un punto di vista economico, si pone come neutra.

Ciò premesso, questa corte, sia pure in decisione non recentissima, ha statuito che il cessionario di un bene, il quale assuma di aver indebitamente pagato al cedente quanto da questi versato a titolo d’IVA, può agire con azione di ripetizione, nell’ambito del rapporto con detto cedente (autonomo rispetto al rapporto tributario fra il medesimo e l’Amministrazione finanziaria), solo se non abbia portato in detrazione o non abbia comunque la facoltà di portare in detrazione la relativa somma nella propria dichiarazione d’imposta (in relazione alla qualità d’imprenditore), atteso che, in caso contrario, il pagamento assertivamente indebito non ha il carattere di un esborso effettivo (Cass. 3078/1992).

Il tema è stato ripreso da decisioni successive anche quanto al primo dei due argomenti usati dalla ricorrente, vale a dire l’autonomia del rapporto tra cedente e cessionario (quello in cui è pagata l’IVA) dal rapporto tra cessionario (che ha pagato l’IVA) e Fisco (nei cui confronti il cessionario fa valere la detrazione).

Si è osservato infatti che in tema di IVA, il cedente del bene o il prestatore del servizio è legittimato a pretendere il rimborso per la somma versata in relazione ad imposta indebitamente fatturata solo se sia completamente escluso il rischio di perdita di entrate fiscali da parte dell’Erario. Invero, dal compimento di un’operazione imponibile discendono tre rapporti fra di loro autonomi, l’uno tra l’amministrazione finanziaria e il cedente, relativamente al pagamento dell’imposta, l’altro tra il cedente ed il cessionario, in ordine alla rivalsa, e il terzo tra l’amministrazione ed il cessionario, per ciò che attiene alla detrazione dell’imposta assolta in via di rivalsa, ma tale autonomia presuppone che rimanga salvo il principio della neutralità dell’IVA, il quale postula l’esclusione, in concreto, dell’eventualità di una perdita di gettito tributario (Cass. 4020/ 2012). In sostanza, se in astratto non si obiettare a chi agisce per la ripetizione dell’indebito pagamento dell’IVA che comunque quell’IVA l’ha detratta, o meglio, se in astratto questa obiezione non può essere fatta dal percettore dell’indebito pagamento IVA, in concreto l’autonomia dei due rapporti (cedente cessionario, da un lato, e Cessionario – Fisco dall’altro) viene meno quando, per effetto della ripetizione venga meno la neutralità dell’IVA nel senso che lo Stato perde il gettito tributario.

Nella fattispecie, dunque, riepilogando, l’autonomia tra i due rapporti – quello in cui l’IVA è versata e quello in cui l’IVA è detratta- è giustificata dalla neutralità dell’imposta e fino a che tale neutralità si mantenga; non lo è più se, per effetto della rivendicazione fatta nel primo dei due rapporti (ossia quello in cui l’IVA è corrisposta), il Fisco veda perdere il suo gettito, in quanto l’IVA viene rimborsata e nello stesso tempo detratta.

Inoltre, conta ai fini della definizione di pagamento ex art. 2033 c.c., l’effettivo esborso in capo al solvens. Non può parlarsi di pagamento se l’esborso effettuato in un rapporto (tra cedente e cessionario) è comunque recuperato nell’altro rapporto (tra cessionario e Fisco).

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 3200,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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