Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12927 del 26/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 26/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 26/05/2010), n.12927
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
T.M. residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso,
giusta delega a margine dell’atto di costituzione, dall’Avv. d’Ayala
Valva Francesco, domiciliato nel relativo studio in Roma, Viale
Paridi n. 43;
– intimato –
avverso la sentenza n. 122/39/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione Staccata di Latina n. 39, in data
22/03/2006, depositata il 05 maggio 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
13 aprile 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Sentito, pure, per l’intimato contribuente, l’avv. Francesco d’Ayala
Valva;
Presente il Sostituto Procuratore Generale dr. Riccardo Fuzio, che
non ha fatto osservazioni.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 16522/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 122/39/06, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione Staccata di Latina n. 39, il 22.03.2006 e DEPOSITATA il 05 maggio 2006.
Con tale decisione, la Commissione di merito, ha accolto l’appello del contribuente e ritenuto che l’Agenzia avesse tardivamente esercitato la pretesa fiscale.
2 – L’impugnazione di che trattasi, che riguarda cartella di pagamento, relativa ad IRPEF e CSSN anno 1993, si articola in più doglianze con cui si deduce violazione e falsa applicazione di legge sotto diversi profili, nonchè contraddittorietà ed in ogni caso insufficiente motivazione della pronuncia impugnata.
3 – L’intimato non ha svolto difese in questa sede.
4 – La sentenza impugnata, giusta censura formulata con il quinto mezzo, con cui si denuncia il vizio di motivazione, sembra faccia malgoverno sia del consolidato principio secondo cui la motivazione di una sentenza per relationem ad altra sentenza, è legittima quando il giudice, riportando il contenuto della decisione evocata, non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione (Cass. n. 1539/2003; n. 6233/2003; n. 2196/2003; n. 11677/2002), sia pure del consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale, è configurabile l’omessa motivazione, quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico- giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 2067/1998).
4 bis – La sentenza, in vero, non solo evidenzia rilevanti lacune nella narrativa in fatto, ma, pure disattende i citati consolidati principi, avendo giustificato il decisum con apodittiche, lapidarie e generiche espressioni di condivisione per la decisione di primo grado, senza indicare gli elementi presi in considerazione nell’iter decisionale, e omettendo ogni riferimento alle eccezioni di rito e di merito dell’Agenzia, quali riproposte in questa sede.
5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. con l’accoglimento del quinto motivo del ricorso, assorbiti gli altri, che, in ipotesi, potranno essere riproposti in sede di eventuale riesame.
Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, l’atto di costituzione del contribuente del 22.09.2009, nonchè tutti gli altri atti di causa;
Considerato che i primi tre mezzi, con i quali si fa valere il vizio ex art. 112 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 4 non risultano fondati, tenuto conto che, riguardando questioni preliminari rispetto alla adottata decisione di merito, deve ritenersi che le eccezioni con gli stessi proposte, siano state implicitamente rigettate e, d’altronde, in relazione al medesimo art. 360 c.p.c., n. 3 risultano inammissibili;
Considerato, infatti, che ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^ e che secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del Decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione(Cass. SS.UU. n. 20603/2007, n. 16002/2007);
Considerato che, nel caso, la doglianza non appare formulata in coerenza al disposto di legge ed al citato principio;
Considerato, altresì, che il ricorrente per cassazione che denunci il vizio di motivazione, “deve rappresentare i fatti, sostanziali e processuali, in modo da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo” (Cass. n. 15672/05; 19756/05, n. 20454/2005, SS.UU. 1513/1998) e che, quindi, deve indicare specificamente le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, nonchè i vizi logici e giuridici della motivazione (Cass. n. 11462/2004, n. 2090/2004, n. 1170/2004, n. 842/2002);
Considerato che, nel caso, non risultano specificamente (Cass. n. 1170/2004, n. 12025/2000)indicate le circostanze di fatto ed i documenti che avrebbero potuto indurre ad una diversa decisione (Cass. n. 849/2002, n. 2613/2001);
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione con specifico riferimento alla sussistenza del vizio di contraddittoria od insufficiente motivazione, denunciata con il quinto mezzo, ragion per cui, in base ai richiamati principi, lo stesso va accolto e, per l’effetto, – cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, la quale procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando adeguatamente;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
PQM
Rigetta, per inammissibilità, i primi tre motivi del ricorso;
accoglie il quinto motivo cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese, ad altra sezione della CTR del Lazio; dichiara assorbito il quarto mezzo.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010