Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12927 del 23/06/2015
Civile Sent. Sez. 3 Num. 12927 Anno 2015
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA
SENTENZA
sul ricorso 13463-2012 proposto da:
ZAMPONI MIRCO ZMPMRC77A31F388W, MORETTI PASQUALINA
MRTPQL57B511653L, elettivamente domiciliati in ROMA,
V.LE DEI QUATTRO VENTI 150, presso lo studio
dell’avvocato LAURA LUCIDI, rappresentati e difesi
dall’avvocato MAURIZIO BENVENUTO giusta procura
2015
speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
975
contro
STROZZI GIUSEPPINA;
– intimata –
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Data pubblicazione: 23/06/2015
nonchè contro
CIROCCHI GIULIA ved. STROZZI, STROZZI MARIA TERESA,
elettivamente domiciliate in ROMA,’ LUNGOTEVERE DEI
MELLINI 10, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO
CASTELLANI, che le rappresenta e difende unitamente
giusta procura
speciale
autenticata dal Segretario Comunale del Comune di
Serra San Quirico;
– resistenti con procura speciale –
avverso la sentenza n. 26/2012 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 14/01/2012, R.G.N. 1052/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza
del
21/04/2015 dal
Consigliere
Dott.
RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato LAURA LUCIDI per delega;
udito l’Avvocato ROMEO FERRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
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all’avvocato ROMEO FERRINI
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 20 dicembre 2000 Franco
Strozzi ha convenuto davanti al Tribunale di Ancona, sez. dist.
di Fabriano, Pasqualina e Gino Moretti, nonché Mirco Zamponi rispettivamente proprietaria, usufruttuario e affittuario di un
proprietà dell’attore
chiedendo il risarcimento dei danni provocati al suo fondo dalla
cattiva irreggimentazione delle acque provenienti dal fondo
soprastante dei convenuti, danni quantificati in £. 3.250.000;
oltre all’esecuzione dei lavori necessari ad evitare il
ripetersi degli inconvenienti.
I convenuti hanno resistito ed il Tribunale, con sentenza 27
giugno 2005, li ha condannati al pagamento di C 317,30, oltre
interessi legali dall’evento dannoso al saldo, nonché
all’esecuzione dei lavori necessari ad evitare il ripetersi dei
danni, ed ha compensato le spese di causa.
Proposto appello da Giulia Crocchi ved. Strozzi, Maria Teresa
Strozzi e Giuseppina Strozzi, nella qualità di eredi di Franco
Strozzi, deceduto nelle more del processo, esclusivamente
contro il capo della sentenza di appello che ha disposto la
compensazione delle spese, e rimasti contumaci gli appellati,
con sentenza n. 26/2012, depositata il 14 gennaio 2012, la
Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo
grado, ha condannato gli appellati al pagamento delle spese
processuali e di CTU relative al giudizio di primo grado, nonché
al pagamento delle spese di appello.
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terreno confinante con altro di
Con atto notificato il 23 maggio 2012 Mirco Zamponi e Pasqualina
Moretti propongono ricorso per cessazione.
Gli intimati non hanno depositato difese.
Giulia Crocchi e Maria Teresa Strozzi hanno conferito procura al
difensore, il quale ha partecipato all’udienza di discussione.
1.-
Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano violazione
dell’art. 92, 2 0 coma, cod. proc. civ. e insufficienza,
illogicità ed erroneità della motivazione, per avere la Corte di
appello escluso la sussistenza di gravi ragioni per compensare
le spese.
Assumono che la Corte di appello ha omesso di considerare una
circostanza fondamentale ai fini della compensazione delle
spese, cioè la sostanziale riduzione della somma richiesta
dall’attore in risarcimento dei danni, da parte del giudice di
primo grado.
2.- Il motivo non è fondato.
Va premesso che, essendo stato il presente giudizio instaurato
prima del 1 0 .3.2006, è ad esso applicabile l’art. 92 cod. proc.
civ. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 2
della 1. n. 263/2005 e poi dall’art. 45 della 1. n. 6912009.
L’attore è risultato vincitore in primo grado, pur se per una
somma inferiore a quella richiesta, alla
quale
peraltro aveva
adeguato la propria domanda in sede di precisazione delle
conclusioni.
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Motivi della decisione
In questi casi non ricorre la fattispecie della reciproca
soccombenza, bensì solo l’obbligo del giudice – ove si tratti
della condanna al pagamento di una somma di denaro – di
liquidare le spese alla parte vittoriosa applicando le voci di
tariffa corrispondenti alla somma attribuita all’attore, anziché
forense.
Secondo la formulazione originaria dell’art. 92, applicabile
alla fattispecie, la riduzione della somma attribuita può
anche costituire giusto motivo di compensazione delle spese, ma
sempre attraverso una valutazione discrezionale del giudice,
valutazione che non è suscettibile di censura in questa sede di
legittimità.
Ed invero, in tema di regolamento delle spese processuali, il
sindacato della corte di cassazione va limitato ad accertare
che non risulti violato il principio secondo il quale le spese
non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Esula
invece dal controllo di legittimità e rientra nel potere
discrezionale del giudice di merito la valutazione
dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di
lite: ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca; sia
nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 14
novembre 2002, n. 16012; Cass. l ° ottobre 2002, n. 14095; Cass.
11.novembre 1996, n. 9840).
3.- Il ricorso è respinto.
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a quella da lui domandata, a norma dell’art. 6 della tariffa
4.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna i
ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
esborsi ed
e 200,00 per
700,00 per compensi; oltre al rimborso delle spese
generali ed agli accessori di legge.
Roma, 21 aprile 2015
L
900,00, di cui
liquidate complessivamente in