Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12927 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 23/05/2017, (ud. 14/03/2017, dep.23/05/2017),  n. 12927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22661/2015 proposto da:

G.G., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

Comune di Rieti, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via G. Galilei n.45, presso l’avvocato Russo

Augusto, rappresentato e difeso dall’avvocato Cerroni Rocco, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.I., B.R., C.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1131/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/03/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 24.1.2002 n. 783 questa Corte cassava la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma, aveva determinato l’indennità, dovuta dal Comune di Rieti a G.G. ed agli altri comproprietari indicati in epigrafe, per l’espropriazione di un’area inclusa nell’ambito di un PEEP, affermando dover esser stato applicato il criterio posto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis. Con ordinanza del 2011 n. 6874, questa Corte, adita a seguito del giudizio di rinvio, cassava la decisione della Corte territoriale, affermando il principio secondo cui la stima del valore venale dell’area espropriata, se fatta con il metodo analitico, doveva basarsi sull’indice che individua la densità territoriale della zona.

Nuovamente adita in sede di rinvio, la Corte d’Appello di Roma, per quanto d’interesse, con la sentenza del 18.2.2015 ha determinato l’indennità in applicazione della legge del 1992 e dell’indice di edificabilità territoriale, quale individuato dal CTU, ed al netto delle realizzate strutture di carattere sociale, la cui volumetria, astrattamente computabile, non era stata considerata per mancata prova della relativa entità, ha, poi, rigettato la domanda di rivalutazione monetaria, ed ha compensato per la metà le spese del giudizio.

Per la cassazione della sentenza, ricorrono G.G. e consorti con cinque motivi, ai quali il Comune di Rieti replica con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 136 Cost. e della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 per avere la sentenza liquidato l’indennità sulla scorta del sistema dimidiato dichiarato illegittimo, con la sentenza n. 348 del 2007 della Corte Cost..

1.1. Il motivo è fondato. La Corte territoriale ha determinato l’indennità in base al criterio di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis che era inapplicabile già a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di detta sentenza che ne aveva dichiarato l’illegittimità (art. 136 Cost. e L. n. 87 del 1953, art. 30, comma 3). Nè la disciplina era applicabile, come afferma la Corte romana, per effetto del principio di diritto posto dall’ordinanza n. 6874 del 2011, la cui statuizione è stata, del tutto, equivocata, essendo con essa stata affermata inapplicabile ratione temporis la L. n. 244 del 2007, ed espressamente richiamata la giurisprudenza secondo la quale, nelle procedure soggette a detto regime pregresso, rivive l’art. 39 della legge fondamentale sulle espropriazioni del 1865, e va, quindi, fatto riferimento al valore di mercato.

2. Col secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, della L. n. 2359 del 1865, art. 39 e art. 42 Cost.. L’indice di edificabilità era stata determinato dal CTU e dalla sentenza che ne aveva recepito le conclusioni, in base al rapporto tra superficie totale e cubatura totale, senza considerare la volumetria delle strutture sociali realizzabili, ed in violazione del principio di diritto posto dall’ordinanza che aveva disposto il rinvio. 2.1. Il motivo è fondato. Costituisce costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 22421 del 2008) che, ai fini della liquidazione dell’indennità espropriativa di un’area ricompresa nell’ambito di un PEEP, occorre tener conto delle previsioni del piano in punto di densità volumetriche, riferite agli indici medi di fabbricabilità (territoriale) desunti del rapporto fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi liberi per l’intera zona omogenea, al lordo dei terreni da destinarsi a spazi liberi; dovendo, appunto, trascurarsi la maggiore o minore fabbricabilità che il singolo fondo venga a godere o subire per effetto della concreta collocazione sull’area di specifiche edificazioni ovvero servizi ed infrastrutture proprio perchè già computati nell’ambito del predetto indice medio.

2.2. Tale ultimo principio è stato ribadito in seno al principio di diritto posto con l’ordinanza di questa Corte n. 6874 del 2011, ma non risulta osservato nella sentenza impugnata, che ha, invece, desunto l’indice di fabbricabilità da quella effettivamente realizzata. A tale errore dovrà, quindi, ovviare il giudice del rinvio, tenendo conto, proprio come affermano i ricorrenti, dell’indice medio stabilito in seno al piano, senza che rilevi la cubatura effettivamente realizzata.

3. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo, con cui si denuncia il vizio di motivazione circa l’entità del valore venale, l’omessa motivazione in ordine alla domanda volta al riconoscimento della rivalutazione monetaria ed alle spese del giudizio restano assorbiti.

4. Il giudice del rinvio provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie i motivi primo e secondo, assorbiti gli altri cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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