Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12927 del 22/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 22/06/2016), n.12927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10510-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DUILIO 7,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO FEDERICO, che la rappresenta

e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 401/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 28/10/2014, depositata il 27/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;

udito l’Avvocato Federico Claudio difensore del controricorrente

che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello incidentale del contribuente, ha annullato l’impugnata cartella per mancato invio, da parte dell’Amministrazione, dell’esito della liquidazione effettuata ex art. 36 bis relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

Il contribuente resiste con controricorso.

Il motivo è infondato, dovendosi dar seguito a Cass. 11000/2014, secondo cui “in tema di riscossione delle imposte, la L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 412, obbliga l’Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, a comunicare al contribuente l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicchè l’omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA