Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12927 del 22/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 22/06/2016), n.12927
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10510-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
V.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DUILIO 7,
presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO FEDERICO, che la rappresenta
e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 401/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA del 28/10/2014, depositata il 27/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;
udito l’Avvocato Federico Claudio difensore del controricorrente
che si riporta agli scritti.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello incidentale del contribuente, ha annullato l’impugnata cartella per mancato invio, da parte dell’Amministrazione, dell’esito della liquidazione effettuata ex art. 36 bis relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
Il contribuente resiste con controricorso.
Il motivo è infondato, dovendosi dar seguito a Cass. 11000/2014, secondo cui “in tema di riscossione delle imposte, la L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 412, obbliga l’Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, a comunicare al contribuente l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicchè l’omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016