Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12927 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. I, 06/07/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 06/07/2020), n.13927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26016/2015 proposto da:

Arena NPL One S.r.l., e per essa quale mandataria la Unicredit Credit

Management Bank S.p.a. (già denominata UniCredito Gestione Crediti

Società per Azioni – Banca per la gestione dei crediti), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via degli Scipioni n. 268/a, presso lo studio dell’avvocato

Filesi Marco, rappresentata e difesa dall’avvocato Napolitano Paolo,

giusta procura speciale per Notaio P.C.C. del

(OMISSIS);

– ricorrente –

contro

A.G.P., in proprio e nella qualità di titolare della

ditta individuale” I.D.C. Info Data Comuilcation di

A.G.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Vittoria Colonna n.

32, presso lo studio dell’avvocato Olivieri Maria Federica,

rappresentato e difeso, dall’avvocato Scafuro Giuseppe, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1529/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 31/03/2015.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2019 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.G.P. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Napoli la Banca di Roma spa e premesso di aver intrattenuto con tale banca un contratto di conto corrente, espose che aveva dovuto pagare alla banca somme non dovute corrispondenti sia alla capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell’art. 1283 c.c. sia a commissioni varie e di massimo scoperto mai pattuite per iscritto e che, dopo anni di rapporti regolari, la banca aveva chiesto l’immediato rientro dello scoperto di conto esistente, incamerando titoli investiti per Euro 6.653,11 e richiedendo, tramite la propria mandataria, il pagamento della somma di Euro 19.383,77; chiese, pertanto, l’accertamento e la declaratoria di invalidità di tutte le clausole di determinazione e applicazione degli interessi ultra legali, provvigioni di massimo scoperto e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, la conseguente riduzione della pretesa creditoria della banca convenuta sulla scorta di CTU e la condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente richieste, previo accertamento dell’avvenuto superamento del “tasso soglia” ex lege n. 108 del 1996.

Nella resistenza della banca, il Tribunale, all’esito della disposta CTU, accolse la domanda, ritenendo l’invalidità delle clausole di determinazione ed applicazione dei tassi d’interessi ultra legali e, l’illegittimità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli stessi interessi, per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., condannando la banca a restituire quanto incassato in più.

Banca di Roma spa propose appello, che venne rigettato. Unicredit Credit Management Bank spa (avente causa di Banca di Roma spa), quale mandataria della società Arena NPL One srl, ricorre per Cassazione sulla base di due motivi, mentre A.G.P. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la società ricorrente deduce il vizio di nullità assoluta della sentenza, ex art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per un insanabile contrasto tra la motivazione e il dispositivo, perchè la Corte d’appello avrebbe prima accolto l’impugnazione in. relazione alla sussistenza e validità di un accordo scritto che ha regolato gli interessi e le competenze applicate al rapporto di conto corrente e successivamente rigettato integralmente l’appello.

Con il secondo motivo; la società ricorrente deduce la violazione degli artt. 91,92,112 e 336 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè nel caso in cui si ritenga che la Corte di appello abbia parzialmente riformato la sentenza del Tribunale, la relativa sentenza è erronea nella parte in cui condanna la banca appellante al pagamento integrale delle spese di giudizio, benchè l’appello sia stato parzialmente accolto.

Il primo motivo di censura è fondato, con assorbimento del secondo motivo.

Infatti, la Corte d’appello, mentre, nella parte narrativa della sentenza precisa che il tribunale aveva accolto la domanda anche con riguardo al tasso ultra legale degli interessi, la cui pattuizione aveva dichiarato invalida, dal canto suo, invece, dà atto della preesistenza di un accordo contenente la determinazione dei costi bancari per il correntista (tassi, spese, e commissioni) che comportava la legittimità di tali pattuizioni e, quindi, dà atto della fondatezza della censura dell’appellante riguardante la clausola determinativa del tasso di interessi in misura superiore a quella legale, regolarmente contenuta nel contratto scritto di apertura di credito, e precisa che il conteggio del saldo andava effettuato computando gli interessi al tasso ivi previsto ed escludendo la sola capitalizzazione; nel dispositivo, invece, statuisce il totale rigetto dell’appello: vi è pertanto insanabile contraddizione tra motivazione, che accerta la legittimità del computo degli interessi al tasso validamente pattuito, e dispositivo della sentenza impugnata, che invece, rigetta totalmente il gravame.

Va, pertanto, dichiarata la nullità della sentenza, In parte qua, per difetto del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4. In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo la sentenza va conseguentemente cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, per un nuovo esame in parte qua.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata, nei limiti di cui in motivazione e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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