Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12926 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 26/06/2020), n.12926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23867-2017 proposto da:

B.A., in persona dell’omonimo titolare, C.A.

E G. S S in persona del legale rappresentante

C.G., C.I. in persona dell’omonimo titolare,

T.E. in persona dell’omonimo titolare, Z.L. in persona

dell’omonimo titolare, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NIZZA

N 59, presso lo studio dell’avvocato ANGELA PALMISANO, rappresentati

e difesi dall’avvocato MADDALENA ALDEGHERI;

– ricorrenti –

contro

AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 863/2017 del TRIBUNALE di VERONA, depositata

il 06/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. FIECCONI FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 5/10/2017, avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 863/2017, pubblicata in data 6/4/2017, Le Aziende Agricole B.A., C.A. e G., C.I., T.E. e Z.L., propongono gravame innanzi a questa Corte, affidandolo a quattro motivi. Con controricorso notificato a mezzo pec il 21/11/2017 resiste AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

2. Per quanto qui d’interesse, nel primo grado di giudizio le predette Aziende Agricole deducevano di aver ricevuto, nel corso del mese di marzo 2015, in busta raccomandata con avviso di ricevimento inviata da Equitalia, alcune cartelle di pagamento con cui AGEA intimava il pagamento, entro 60 giorni, di importi a titolo di debito “per prelievo latte” per le campagne lattiero – casearie a partire dal 1995/1996 e fino al 2008/2009. Avverso le cartelle notificate proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Verona, con atto di citazione notificato il 2/4/2015, deducendo quattordici motivi di opposizione sia ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 1, sia ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3/7/2017 si costituiva AGEA, contestando la fondatezza dell’opposizione ed eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario alla luce della previsione di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo contenuta nel D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. t).

3. Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di Verona dichiarava il difetto di giurisdizione in relazione ai motivi 3.3), 3.4), 5), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 14) e rigettava la domanda fondata sugli ulteriori motivi, compensando le spese di lite tra le parti. In particolare, il giudice di prime cure, affermando la propria giurisdizione, rilevava che le previsioni sulla giurisdizione amministrativa hanno natura eccezionale, con la conseguenza che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo deve essere esclusa con riferimento a quelle controversie che ineriscono ad aspetti del prelievo supplementare coinvolgenti diritti soggettivi, secondo l’insegnamento di questa Corte (Cass., Sez. U., Ordinanza n. 25261 dell’1/12/2009 e Sez.U., Ordinanza n. 13897 del 15/6/2009). Pertanto, la controversia introdotta dalle Aziende Agricole doveva ritenersi ricompresa nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo limitatamente alle contestazioni riguardanti un accertamento sul procedimento di applicazione del prelievo supplementare, sull’obbligo di pagare il prelievo stesso (come determinato dall’Amministrazione), sui criteri per la sua determinazione (inclusi gli accessori) e, dunque, in quanto implicanti un accertamento sull’an o sul quantum del prelievo, di competenza della Pubblica Amministrazione.

4. Avverso la sentenza, le Aziende Agricole indicate propongono ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso AGEA. Le ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -violazione e falsa applicazione della L. n. 33 del 2009, art. 8-quinquies, comma 10-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 10, 25 e 26 degli artt. 136 e ss. c.p.c. e, in particolare, degli artt. 148 e 149 c.p.c., della L. n. 890 del 1982, artt. 3, 7 e 14 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60. In tesi, il giudice di primo grado – erroneamente interpretando le norme de quibus – avrebbe ritenuto insussistente la violazione della L. n. 33 del 2009, art. 8-quinquies, comma 10-bis, motivando il rigetto sulla base della considerazione che la disposizione prevede espressamente la possibilità di avvalersi di Equitalia per la notificazione delle cartelle di pagamento opposte. Per converso, ai sensi del predetto art. 8-quinquies, comma 10-bis, il compito di effettuare la notifica delle cartelle di pagamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 25, – come quelle impugnate – sarebbe espressamente demandata alla sola AGEA, che può esclusivamente “avvalersi” della collaborazione del Gruppo Equitalia e del Corpo della Guardia di Finanza. Tuttavia, secondo la previsione di legge, solo alla Guardia di Finanza sarebbero affidate le funzioni demandate dalla legge agli Ufficiali della riscossione e, ai sensi dell’art. 26 del medesimo decreto, le cartelle di cui all’art. 25 possono essere notificate solo dagli Ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge. Nel caso di specie, quindi, l’agente notificante Equitalia non rivestirebbe nè la qualifica di Ufficiale della riscossione (che sarebbe demandata dalla L. n. 33 del 2009, art. 8-quinquies, comma 10-bis, solo al personale del Corpo della Guardia di Finanza), nè la funzione di “concessionario”, trattandosi nel caso di cartelle di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25, emesse direttamente dall’ente creditore AGEA, nè quella di ente creditore. Del pari, non rivestendo la funzione di “concessionario” diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure – secondo le ricorrenti, Equitalia non avrebbe neppure potuto notificare la cartella esattoriale mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In definitivat le notifiche delle cartelle di pagamento di cui è causa, in quanto eseguite a mezzo del servizio postale, in busta chiusa, direttamente ed in proprio da Equitalia che, nel caso di specie, non sarebbe “concessionario”, nè “esattore”, nè svolgerebbe le funzioni di Ufficiale della riscossione e, pertanto non sarebbe soggetto “abilitato” alla notifica, devono ritenersi inesistenti. Tale inesistenza, peraltro, neppure potrebbe essere oggetto di sanatoria nè ai sensi dell’art. 156 c.p.c., (raggiungimento dello scopo), nè ai sensi dell’art. 291 c.p.c., (rinnovazione dell’atto). Nel caso delle cartelle di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25, si tratterebbe di provvedimenti amministrativi recettizi e, pertanto, il perfezionamento del procedimento notificatorio inciderebbe sulla fattispecie costitutiva dell’atto, sicchè il vizio della notificazione, sia esso qualificabile in termini di giuridica inesistenza o di nullità, ridonderebbe in vizio dell’atto rendendolo illegittimo e, come tale, meritevole di riparatorio annullamento in sede giurisdizionale.

2. Con il secondo motivo si denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, e della L. n. 33 del 2009, art. 8-quinquies, comma 10-bis, sull’assunto che l’art. 36, comma 4-ter prescriva a pena di nullità, l’indicazione di tutti i tre diversi responsabili del procedimento – di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella – indipendentemente dal fatto che gli stessi appartengano ad un medesimo ente. Nel caso concreto, invece, nelle cartelle sarebbe stato indicato il solo responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e non anche i responsabili dell’emissione delle cartelle e della notifica delle stesse che avrebbero, peraltro, dovuto essere indicati nominativamente per assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa. Da ciò dovendone derivare la nullità delle cartelle opposte. Il Tribunale, di contro, erroneamente interpretando la disposizione avrebbe ritenuto che nel caso in cui – come nella fattispecie concreta – l’ente creditore e quello riscossore coincidano, sarebbe sufficiente l’indicazione di un’unica persona fisica e la circostanza che la notificazione della cartella sia stata effettuata da Equitalia, non imporrebbe l’indicazione di un responsabile del procedimento di notificazione, poichè il riferimento alla notificazione della cartella contenuto nella disposizione de qua, va considerato congiuntamente all’emissione della stessa, e dunque non sarebbero necessarie ulteriori indicazioni, qualora l’operazione materiale di notificazione sia stata affidata dall’ente riscossore ad un terzo.

3. Con il terzo motivo, le ricorrenti denunciano – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia l’omessa considerazione che nelle cartelle impugnate non erano indicati gli atti di accertamento presupposti e la data di notifica dei medesimi in violazione del D.M. 3 settembre 1999, n. 321 (artt. 1,2 e 6), e successive modifiche e integrazioni, del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e ss., delle garanzie imposte dalla L. n. 212 del 2000, artt. 1 e 7, dalla L. n. 241 del 1990, artt. 1 e 3, nonchè degli artt. 2,3,24,25 e 97 Cost.. Si deduce che nelle cartelle opposte risulterebbe completamente omesso ogni riferimento ai predetti atti di accertamento che, in base alla normativa in materia (L. n. 468 del 1992, L. n. 118 del 2009, L. n. 5 del 2001 e L. n. 119 del 2003), avrebbero dovuto essere necessariamente notificati alla fine di ogni annata lattiero-casearia, da parte di AGEA. Nelle cartelle non verrebbe richiamato nessun atto di accertamento presupposto, nè indicata alcuna data di notifica del medesimo, tant’è che AGEA non avrebbe mai provveduto alla notifica di tali atti ai produttori. In tesi, il Giudice di primo grado avrebbe illegittimamente respinto tali doglianze motivando semplicemente “con riferimento, poi, al motivo (di opposizione) n. 4), è sufficiente osservare che dalla cartella contestata si desume inequivocabilmente gli estremi del prelievo supplementare cui si riferisce”. Tale motivazione non avrebbe permesso agli attuali ricorrenti di controllare il criterio logico seguito dal giudice per approdare al proprio convincimento e, dunque, secondo l’insegnamento di questa Corte si configurerebbe anche una omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: non presentando alcuna delle indicazioni delle circostanze ai fini dell’individuazione dell’atto presupposto, le cartelle opposte non avrebbero permesso ai contribuenti di operare un controllo sulla legittimità della procedura di riscossione promossa nei loro confronti, soprattutto con riferimento agli importi intimati a credito da AGEA (sia a titolo di capitale che di interessi), perchè derivanti da atti di accertamento presupposti non indicati e, comunque, non notificati e rendendo dunque impossibile verificare l’esattezza dell’eventuale avvenuto scomputo, da parte dell’amministrazione, delle somme liquidate negli anni di riferimento a titolo di premio PAC.

4. Con il quarto motivo, le ricorrenti – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 – chiedono a questa Corte di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario anche in relazione ai motivi nn. 3.3), 5), 7), 10), 11) e 12) dell’atto di citazione introduttivo del giudizio, rispetto ai quali il giudice di primo grado aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, ritenendoli rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Rilevano che i motivi indicati sarebbero tutti motivi di opposizione con i quali non verrebbe in alcun modo in contestazione il momento “applicativo” del prelievo e, dunque, sarebbero esclusi dalla disposizione di cui all’art. 133 cod. proc. amm., comma 1, lett. t), che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla “applicazione” del prelievo supplementare. Deducono che – sulla base dell’orientamento espresso da questa Corte nonchè dalla Corte costituzionale (invocano, Cass., Sez. U., Ordinanza n. 25261 dell’1/12/2009 e C.Cost. n. 204/2004 e 191/2006) – l’interpretazione della norma che demanda alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve essere “restrittiva” e, quindi, svolta individuando le controversie direttamente inerenti al momento applicativo del prelievo supplementare e che, pertanto, non riguarderebbe la fase di riscossione del prelievo e nelle quali verrebbero in rilievo solo diritti soggettivi. Nel caso concreto, invece, i motivi di opposizione sarebbero tutti relativi alla successiva fase di riscossione del prelievo, già liquidato dall’amministrazione e iscritto nel registro nazionale e, dunque, non contestando il momento applicativo dello stesso, sarebbero sottratti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

5. Preliminarmente, vanno analizzati il terzo ed il quarto motivo di ricorso, in quanto pongono questioni attinenti al riparto tra giurisdizione amministrativa e ordinaria in tale materia. Essi sono entrambi palesemente infondati.

5.1. In particolare, con il quarto motivo è posta, dinanzi a questa Corte, la questione relativa all’individuazione del giudice delle opposizioni alle cartelle notificate per il pagamento di somme di denaro a titolo di “prelievo latte” o di “prelievo supplementare per quote latte”, su cui – anche di recente – si sono pronunciate le Sezioni Unite (Cass., Sez. U., Ordinanze nn. 31370 e 31371 del 5/12/2018). Con le menzionate ordinanze, il Supremo Consesso ha chiarito il seguente principio: “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. t), che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A.. Ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall’Autorità amministrativa nell’esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell’intera controversia, ancorchè caratterizzata dall’intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi”. Le Sezioni Unite, invero, hanno osservato che il Giudice di legittimità già in una precedente occasione aveva ritenuto di enunciare il principio di diritto idoneo a ripartire la giurisdizione tra i due plessi giudicanti, secondo la regola così enunciata: “Anche nei giudizi promossi dopo l’entrata in vigore del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, art. 2-sexies, convertito in L. 25 giugno 2005, n. 109, è devoluta al giudice ordinario la giurisdizione sulle opposizioni avverso ordinanze-ingiunzioni irroganti sanzioni amministrative per violazione delle norme attinenti al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; le controversie cui si riferisce la citata disposizione, istitutiva di una giurisdizione esclusiva in favore del giudice amministrativo, sono infatti soltanto quelle direttamente inerenti al momento applicativo del prelievo supplementare, restandone, quindi, escluse le opposizioni, anche se emesse per la violazione delle norme dirette ad assicurare il versamento del medesimo prelievo” (Cass., Sez. U., Ordinanza n. 13897 del 15/6/2009).

5.2. Ritornando sulla questione, vista la riemergente esigenza di tracciare un chiaro spartiacque tra G.O. e G.A. in subiecta materia, le Sezioni Unite nel 2018 hanno avallato i rilievi del P.G., il quale riteneva che l’avvenuto pignoramento come atto iniziale dell’esecuzione non potesse costituire il discrimen tra i due plessi, nel senso che solo il pignoramento sarebbe stato idoneo a radicare la giurisdizione del G.O. Tale criterio di riparto, di origine amministrativistica, non sarebbe stato infatti conducente laddove l’opposizione fosse proposta avverso una cartella esattoriale non preceduta da pignoramento, nel qual caso la giurisdizione sarebbe stata ipso iure del G.A. Il criterio non si prestava ad essere dirimente ai fini dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione in ordine alle opposizioni, proposte ex artt. 615 o 617 c.p.c., poichè, potendosi dare opposizioni pre-esecutive o esecutive, la scelta della giurisdizione sarebbe dipesa esclusivamente dalla volontà della parte che avrebbe potuto esperirla immediatamente (contro la cartella o l’intimazione) ovvero successivamente al pignoramento, in tal modo frazionando la giurisdizione secondo la fase del procedimento esecutivo anzichè secondo l’oggetto dell’impugnazione. Alla luce di tali nodi critici, dunque, il Supremo Consesso rilevava l’opportunità che la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. t), (c.p.a.) secondo cui “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (…) t) le controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari”, venisse interpretata alla luce del “principio di concentrazione delle tutele”, espresso già dalla giurisprudenza di legittimità in altri settori dell’ordinamento in quanto inteso come canone superiore da privilegiare ogniqualvolta vi sia un pericolo di frazionamento e di frammentazione della tutela giurisdizionale (Cass., Sez. 1 -, Sentenza n. 22932 del 29/9/2017; Sez. 1, Sentenza n. 15482 del 22/6/2017; Sez. U., Sentenza n. 15283 del 25/7/2016).

5 3. Seguendo l’insegnamento delle Sezioni Unite, “è necessario verificare se le situazioni sottoposte dal ricorrente abbiano o meno comportato l’esaurimento dell’esercizio della potestà amministrativa, ovvero si chieda comunque un suo ulteriore esercizio e verifica per il necessario esame di situazioni di interesse legittimo”. Pertanto, non sono certamente scrutinabili dal giudice ordinario le doglianze di merito, svolte in questa sede, volte a mettere in discussione, anche implicitamente, l’esercizio di poteri amministrativi involgenti la determinazione del quantum debeatur oggetto delle cartelle opposte. Dunque, correttamente, il Tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in riferimento ai motivi di opposizione contenuti nell’atto di citazione, e in particolare, al motivo n. 3.3, relativo all’asserita nullità della cartella per omessa indicazione delle procedure di rateizzazione; al motivo n. 3.4, sulla nullità della cartella per erronea indicazione degli interessi di mora; al motivo n. 5, sulla nullità della cartella per omessa notifica degli atti di accertamento presupposti; al motivo n. 7, sulla nullità della cartella per mancanza di motivazione circa l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’azione esecutiva; al motivo n. 10, sulla nullità della cartella per difetto di motivazione, relativo alla mancata possibilità di verifica dell’iter logico seguito da AGEA per la determinazione dell’ammontare del prelievo supplementare iscritto a ruolo, anche in relazione alla compensazione degli importi PAC dovuti sulle somme intimate a titolo di prelievo supplementare; al motivo n. 11, sull’illegittimità della pretesa applicazione di interessi alle imputazioni di prelievo supplementare, in quanto in tesi non previsti dalla L. n. 119 del 2003, art. 10, comma 34 e sul difetto di motivazione in ordine alla quantificazione degli interessi; al motivo n. 12, sull’erronea quantificazione degli importi iscritti a ruolo, sia in riferimento agli importi capitale che in riferimento agli interessi. Con le riportate censure, infatti, si chiede che siano sottoposte al vaglio del G.O. posizioni in cui prevalgono esigenze di protezione degli interessi legittimi riguardo alla procedura di accertamento del credito della P.A., in quanto involgenti l’esercizio di potestà pubbliche nell’ambito della determinazione del quantum e della verifica della legittimità dei poteri esercitati da AGEA che, dunque, non rientrano nel “plesso giurisdizionale ordinario”. Nei richiamati precedenti, infatti, le Sezioni Unite, hanno escluso la giurisdizione ordinaria facendo riferimento – nello specifico – alla doglianza sottoposta al loro esame e relativa all’errata iscrizione a ruolo degli importi a titolo di prelievo supplementare ed interessi, ed hanno rilevato che essa comporta – attraverso una sostanziale domanda di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., – una contestazione del quantum accertato dall’Autorità amministrativa, attraverso l’esercizio delle sue potestà pubbliche la cui verificazione attiene a una posizione di interesse legittimo e, quindi, appartiene alla giurisdizione del G.A..

6. Tanto premesso, deve rilevarsi l’inammissibilità anche del terzo motivo, essendo la censura in esso contenuta finalizzata a rimettere in discussione l’esattezza degli importi intimati, soprattutto con riferimento allo scomputo delle somme a titolo di premio PAC. Dunque, anche questa doglianza palesa una contestazione sul quantum accertato da AGEA e di conseguenza, implica un vaglio rimesso al solo giudice amministrativo.

7. In relazione al primo e al secondo motivo deve rilevarsi la loro inammissibilità per mancanza di interesse a ricorrere. Infatti: “L’interesse all’impugnazione – inteso quale manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo – deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l’esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica” (Così, Cass. Sez. U., sentenza n. 12637 del 19/5/2008; in senso conforme, ex plurimis, Cass., Sez. 1-, sentenza n. 20689 del 13/10/2016; Sez. 6-3, ordinanza n. 25712 del 4/12/2014; Sez. L, sentenza n. 13373 del 23/5/2008).

7.1. Nel caso concreto la ritenuta nullità e/o annullabilità delle cartelle di pagamento per notificazione inesistente o nulla (n. 1); ovvero, per non essere stati indicati tutti i responsabili del procedimento (n. 2) non trova conforto nei numerosi precedenti di questa Corte in materia tributaria, secondo cui: “le condizioni di validità dell’atto impositivo, quali prescritte dalle relative norme, vanno tenute distinte (logicamente e cronologicamente) dalle condizioni di sua notificazione. Pertanto, l’irritualità della notificazione può essere fatta valere dal contribuente unicamente al fine di eccepire la decadenza dell’amministrazione dalla possibilità di esercitare la pretesa tributaria, o la prescrizione dell’azione, ovvero al fine di dimostrare la tempestività dell’impugnazione dell’atto, altrimenti il contribuente non ha interesse a dedurre un vizio della notificazione che non ridonda, di per sè, in vizio dell’avviso di accertamento” (Cass., Sez. 5-, sentenza n. 10079 del 21/4/2017; Sez. 5, Sentenza n. 7838 del 17/4/2015; Sez. 5, sentenza n. 16407 del 3/11/2003). Più precisamente, in tema di atti d’imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicchè la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio (Cass., Sez. 5-, ordinanza n. 21071 del 24/8/2018; Sez. 5, sentenza n. 8374 del 24/4/2015; Sez. 5, sentenza n. 654 del 15/1/2014). Nel caso concreto, infatti, le ricorrenti hanno avuto piena conoscenza dell’atto, tant’è che hanno promosso tempestivamente impugnazione alle cartelle di pagamento ed è, dunque, evidente che l’asserita irregolarità della notificazione non ha leso alcun legittimo diritto di difesa delle parti.

7.1. Nello specifico, peraltro, non solo i vizi della notifica non incidono sull’atto impositivo, ma le irregolarità rilevate sono comunque prive di fondamento, e ciò con riguardo soprattutto al primo motivo, la cui infondatezza si desume dal combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 e del D.L. n. 5 del 2009, art. 8-quinquies, commi 10 e 10-bis,. Infatti, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra Comune e Concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l’attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 2 o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”. Secondo la riportata disposizione, dunque, le cartelle di cui al precedente art. 25 possono legittimamente essere notificate dagli ufficiali della riscossione, peraltro, mediante semplice raccomandata a.r. Secondo il D.L. n. 5 del 2009, art. 8-quinquies, così come modificato dall’art. 1, comma 525, della cd. “Legge di Stabilità 2013” (L. n. 228 del 2012), comma 10, “Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione l’AGEA procede alla riscossione mediante ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonchè per l’eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia. Tali attività sono remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società”; comma 10-bis, “La notificazione della cartella di pagamento prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 e successive modificazioni, e ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, e successive modificazioni, sono effettuate dall’AGEA, che a tal fine si avvale del Corpo della guardia di finanza. Il personale di quest’ultimo esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione”. Dunque, a norma del D.P.R. 1973, art. 26, comma 1, le cartelle di cui al precedente art. 25 possono essere notificate anche dagli Ufficiali della riscossione, e a norma dell’art. 8-quinquies, comma 10, AGEA per gli atti della riscossione di avvale del Gruppo Equitalia.

7.2. Equitalia, pertanto, è legittimata a notificare le predette cartelle e, dunque, il primo motivo è infondato.

7.3. In relazione, invece, al secondo motivo, deve rilevarsi che questa Corte si è già espressa sul punto, sancendo che in tema di riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte, l’individuazione del responsabile del relativo procedimento coincide con l’individuazione del responsabile dell’iscrizione a ruolo, atteso che, a seguito dell’affidamento all’AGEA dell’intero procedimento di riscossione in tale settore, avvenuto con la L. n. 228 del 2012, (cd. legge di Stabilità 2013) la successiva emissione della cartella, da parte dello stesso ente, è atto esecutivo dell’unitario procedimento di riscossione avviato con l’iscrizione a ruolo, non esistendo alcuna separazione tra il procedimento di iscrizione a ruolo (di competenza dell’ente creditore) e quello di emissione della cartella (di competenza del concessionario della riscossione), come invece avviene per la riscossione per le imposte sui redditi (cfr. Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 26669 del 10/11/2017: nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto necessaria sia l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo che di quello di riscossione). Deve, quindi, ritenersi che nel procedimento di riscossione del prelievo supplementare nel settore latte, poichè esso è interamente affidato al creditore AGEA, l’individuazione del responsabile del procedimento coincida con l’individuazione del responsabile della iscrizione a ruolo, in quanto le successive emissioni e notificazioni, da parte dello stesso Ente, non sono che atti esecutivi dell’unitario procedimento di riscossione avviato con l’iscrizione a ruolo.

8. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di cui in motivazione, con ogni conseguenza in ordine alle spese.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 8.200,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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