Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12926 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 26/05/2010), n.12926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALEDSSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3408-2008 proposto da:

COMUNE DI L’AQUILA in persona del Vice Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 563 7, presso lo

studio dell’avvocato D’AMARIO FERDINANDO, che lo rappresenta e

difende, giusta Delib. 2 marzo 2001, n. 111 e giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 79/2006 della Commissione Tributaria Regionale

di L’AQUILA del 9.11.06, depositata il 14/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/03/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.

E’ presente il P.G., in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La C.T.R. dell’Abruzzo ha rigettato l’appello del Comune di L’Aquila nei confronti di C.F. confermando l’annui lamento di avvisi di accertamento per ICI 1997-2001. In motivazione osservava che il terreno in questione è assoggettabile ad espropriazione per pubblica utilità e che gli interventi edificatori sono solo ad iniziativa di enti pubblici, non esisteva pertanto possibilità di edificazione diretta. Rilevava inoltre che il decorso di un quinquennio senza l’espropriazione rendeva inedificabile l’area, cessava pertanto la natura edificatoria dei terreni.

Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi il Comune, il contribuente non si è costituito.

Con il secondo motivo si censura per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 l’avere escluso la destinazione edificatoria sul rilievo della non utilizzabilità diretta, mentre i terreni destinati dal PRG a verde pubblico attrezzato sono edificabili per attrezzature ricreative, sportive e culturali e quelli destinati a servizi pubblici sono edificabili per scuole ed altri servizi pubblici, deduce che quel che rileva è l’edificabilità ed il connesso maggior valore e conclude con il quesito: se configura violazione del D.Lgs. n. 504, artt. 1 e 2 l’esclusione della destinazione edificatoria di terreni per i quali il PRG ne prevede l’edificabilità?. La risposta al quesito deve essere positiva. Come ha stabilito questa Corte con sentenza n. 19161 del 2004: In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.) la nozione di edificabilità non si identifica e non si esaurisce in quella di edilizia abitativa cosicchè anche un’area classificata in forza di previsione di P.R.G. in zona F/1, come indicata dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e comprendente le parti del territorio destinate a attrezzature e impianti di interesse generale, può considerarsi edificabile qualora il vincolo posto dalla classificazione introduca una destinazione realizzabile non necessariamente mediante interventi (o successive espropriazioni) di carattere pubblico ma anche ad iniziativa privata o promiscua pubblico – privata(non importa se direttamente ovvero in seguito ad accordi di natura complessa), non essendo un tale vincolo idoneo ad escludere la vocazione edificatoria del suolo e il potenziale sfruttamento economico del diritto dominicale da parte del privato proprietario.

Il primo motivo, con il quale si rilevava che, quale che fosse la destinazione urbanistica del terreno, esso è sempre soggetto ad CI ed il proprietario all’obbligo di denuncia, resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.

Con il terzo motivo si deduce che il decorso del termine quinquennale di cui alla L. n. 1187 del 1968, art. 2 per l’espropriazione non determina la decadenza del vincolo trattandosi di vincolo conformativo non soggetto decadenza.

Il motivo è fondato. Ha ritenuto questa Corte con sentenza n. 11848 del 2006 che In tema di determinazione dell’indennità di espropriazione di area interessata dalla localizzazione di un impianto scolastico in zona a destinazione viaria e di rispetto, premesso che del vincolo relativo alla localizzazione non deve tenersi conto, data l’evidente preordinazione a esproprio, la destinazione viaria e di rispetto, inquadrabile nell’indicazione delle opere di viabilità da parte del piano regolatore generale, concreta un vincolo conformativo, non soggetto a decadenza, e incidente sul valore del bene.

All’accoglimento dei due motivi che precedono consegue quello del secondo in ordine alla sussistenza dell’inadempimento dell’obbligo di denuncia delle aree edificabili ai fini ICI prescritta dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

 

 

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