Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12926 del 23/06/2015
Civile Sent. Sez. 3 Num. 12926 Anno 2015
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA
SENTENZA
sul ricorso 13456-2012 proposto da:
ZAMPONI MIRCO ZMPMRC77A388W, MORETTI PASQUALINA
elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE DEI QUATTRO
VENTI 150, presso lo studio dell’avvocato LAURA
P
ì
LUCIDI, rappresentati e difesi dall’avvocato MAURIZIO
BENVENUTO giusta procura speciale in calce al
2015
ricoìso;
– ricorrenti –
974
non chè contro
STROZZI GIUSEPPINA;
– intimata –
1
‘k,
Data pubblicazione: 23/06/2015
contro
STROZZI MARIA TERESA, CIROCCHI GIULIA, elettivamente
domiciliate in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10,
presso lo studio dell’avvocato FILIPPO CASTELLANI,
che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato
Segretario Comunale del Comune di SERRA SAN QUIRICO;
– resistente con procura speciale
–
avverso la sentenza n. 25/2012 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 14/01/2012, R.G.N.
1053/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/04/2015 dal Consigliere Dott.
RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato LAURA LUCIDI per delega;
udito l’Avvocato ROMEO FERRINI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
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ROMEO FERRINI giusta procura speciale autenticata dal
Svolgimento del processo
Franco Strozzi
ha convenuto davanti al Tribunale di Ancona,
sez. dist. di Fabriano, Pasqualina e Gino Moretti, nonché Mirco
Zamponi
rispettivamente proprietaria,
usufruttuario e
affittuario di un terreno confinante con altro di
proprietà
suo fondo
dall’inadeguata irreggimentazione delle acque
provenienti dal fondo soprastante, di proprietà dei convenuti,
danni quantificati in E.
5.371.000, oltre all’esecuzione dei
lavori necessari ad evitare il ripetersi degli inconvenienti.
I convenuti hanno resistito ed il Tribunale, con sentenza 27
giugno 2005, li ha condannati al pagamento di e 498,64 oltre
interessi
legali
dall’evento
dannoso
al
saldo,
nonché
all’esecuzione dei lavori necessari ad evitare il ripetersi dei
danni, ed ha compensato le spese di causa.
Proposto appello da Giulia Crocchi ved. Strozzi, Maria Teresa
Strozzi e Giuseppina Strozzi, nella qualità di eredi di Franco
Strozzi, deceduto nelle more del processo, e rimasti contumaci
gli appellati, con sentenza n. 25/2012, depositata il 14 gennaio
2012, la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza
di primo grado, ha condannato gli appellati al pagamento delle
spese processuali e di CTU relative al giudizio di primo grado,
nonché al pagamento delle spese di appello.
Con atto notificato il 23 maggio 2012 Mirco Zamponi e Pasqualina
Moretti propongono ricorso per cassazione.
Gli intimati non hanno depositato difese.
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dell’attore – chiedendo il risarcimento dei danni provocati al
Giulia Crocchi e Maria Teresa Strozzi hanno conferito procura al
difensore, il quale ha partecipato alla discussione della causa
in udienza.
Motivi della decisione
1.-
Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano violazione
illogicità ed erroneità della motivazione, per avere la Corte di
appello escluso la sussistenza di gravi ragioni per compensare
le spese.
Assumono che la Corte ha omesso di considerare una circostanza
fondamentale ai fini della compensazione delle spese, cioè la
sostanziale riduzione della somma richiesta dall’attore in
risarcimento dei danni, da parte del giudice di primo grado.
2.- Il motivo non è fondato.
Va premesso che, essendo stato il presente giudizio instaurato
prima del 1 ° .3.2006, è ad esso applicabile l’art. 92 cod. proc.
civ. nel ‘testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 2
della 1. n. 263/2005 e poi dall’art. 45 della 1. n. 69/2009.
L’attore è risultato vincitore in primo grado, pur se per una
somma molto inferiore a quella richiesta, alla quale peraltro
aveva adeguato la sua domanda in sede di precisazione delle
conclusioni.
In questi casi non ricorre la fattispecie della reciproca
soccombenza, bensì solo l’obbligo del giudice – ove si tratti
della condanna al pagamento di una somma di denaro – di
liquidare le spese alla parte vittoriosa applicando le voci di
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dell’art. 92, 2 ° comma, cod. proc. civ. e insufficienza,
tariffa corrispondenti alla somma concretamente attribuita
all’attore, anziché a quella da lui domandata, a norma dell’art.
6 della tariffa forense.
Sempre in base alla formulazione originaria dell’art. 92 cit.,
la riduzione della somma attribuita può anche costituire
giudizio è rimesso alla discrezionale valutazione del giudice,
quindi non è suscettibile di censura in questa sede di
legittimità.
Ed invero, in tema di regolamento delle spese processuali, il
sindacato della corte di cassazione non può andare oltre
l’accertamento che non sia stato violato il principio per cui le
spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.
Esula dal controllo di legittimità e rientra nel potere
discrezionale del giudice di merito la valutazione circa
l’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di
lite: ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca; sia
nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 14
novembre 2002, n. 16012; Cass. 1 ° ottobre 2002, n. 14095; Cass.
11.novembre 1996, n. 9840).
3.- Il ricorso è respinto.
4.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna i
ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
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giusto motivo di compensazione delle spese, ma il relativo
liquidate complessivamente in C
900,00, di cui C 200,00 per
esborsi ed C 700,00 per compensi; oltre al rimborso delle spese
generali ed agli accessori di legge.
Roma, 21 aprile 2015
L’E t