Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12926 del 23/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 23/05/2017, (ud. 08/03/2017, dep.23/05/2017),  n. 12926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25595/2014 proposto da:

C.A., nella qualità di titolare della Ditta individuale

Emilcarni di C.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Carcano Angelo Maria, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento della Ditta Emilcarni di C.A.;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il

05/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/03/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale SOLDI ANNA MARIA, che chiede che la Corte cassi

con rinvio il provvedimento impugnato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

il tribunale di Bologna rigettava l’istanza di esdebitazione proposta da C.A., il cui fallimento era stato chiuso con decreto del 14-52012 per compiuta ripartizione finale dell’attivo; la corte d’appello ne rigettava a sua volta il reclamo, osservando che (i) il fallito aveva riportato una condanna definitiva per reato di cui alla L. n. 516 del 1982, commesso in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa; (ii) il fallito non aveva collaborato con gli organi della procedura, così come evidenziato nella relazione del curatore a mezzo di rilievi non smentiti in sede di reclamo; (iii) era mancata anche l’oggettività dell’esdebitazione, dal momento che neppure parzialmente poteva ritenersi che fossero stati soddisfatti i creditori, ai quali infine era andata la modesta somma di Euro 68.183,15, destinata ai soli lavoratori dipendenti, per una percentuale pari allo 0,9% dei crediti ammessi al passivo; invero l’ammontare di detti crediti era stato pari a Euro 1.661.910,44, quanto ai privilegiati, e a Euro 5.481.614,77, quanto ai chirografari;

C. ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 142 della legge fall. e dell’art. 111 Cost.; gli intimati non hanno svolto difese;

il procuratore generale ha presentato conclusioni scritte.

Considerato che:

il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato ha – tra le altre cose – esplicitamente ritenuto che, in base alle risultanze della relazione del curatore fallimentare, non era stata soddisfatta la condizione di cui all’art. 142, comma 1, n. 1, legge fall., non avendo il fallito cooperato con gli organi della procedura e fornito le informazioni e la documentazione utili all’accertamento del passivo;

in particolare la corte d’appello ha sottolineato che le verifiche della guardia di finanza avevano messo in evidenza l’inattendibilità della contabilità ufficiale, e che a fronte di quello formalmente attestato era emerso infine un ulteriore passivo extracontabile per oltre 1.000.000,00 di Euro;

con riguardo a simile profilo della fattispecie la censura di parte ricorrente si risolve in un generico sindacato di fatto, basato sull’irrilevante considerazione che sarebbe sparito, dalla cancelleria del tribunale, il fascicolo del fallimento;

la censura è dunque in parte qua inammissibile e l’inammissibilità assorbe tutte le altre, a loro volta inammissibili per difetto di interesse, essendo infine la decisione di merito destinata a consolidarsi con riguardo alla suddetta concorrente ratio (v. per tutte Cass. n. 1106-06; Cass. n. 2108-12);

nella riferita condizione, non va dato seguito a quanto sostenuto nelle conclusioni scritte del procuratore generale;

è vero che, in tema di esdebitazione, la domanda con cui il debitore chiede di essere ammesso al beneficio va notificata, unitamente al decreto col quale il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e ss. cod. proc. civ., ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 181-08 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua l’art. 143 legge fall..

è pure vero che la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tali creditori determina la necessità di rimettere la controversia al giudice a quo, ove il vizio attenga al solo procedimento di reclamo, o addirittura al primo giudice, ex artt. 383 e 354 cod. proc. civ., ove si tratti di vizio afferente la prima fase del procedimento (v. Cass. n. 23303-15 e Cass. n. 12950-14, nelle due rispettive ipotesi);

tuttavia la statuizione andrebbe correlata al pregiudizio suscettibile di derivare ai creditori insoddisfatti da un’esdebitazione accordata in difetto di loro possibile interlocuzione; situazione che nella specie è da escludere, attesa l’inammissibilità del ricorso avverso il decreto che ha negato l’esdebitazione;

essendo pacifico che faceva difetto una delle condizioni del beneficio, ed essendo il ricorso del fallito addirittura inammissibile, l’integrazione del contraddittorio si rivelerebbe superflua e ininfluente sull’esito del procedimento (cfr. Cass. Sez. U n. 21670-13; Cass. Sez. U n. 6826-10);

questa constatazione è essenziale al fine di escludere la necessità della regressione del processo in una fase anteriore, giacchè in essa la violazione del contraddittorio si sarebbe consumata a fronte di domanda inammissibile o manifestamente infondata;

l’attuazione dei principi del giusto processo, di cui all’art. 111 Cost., impone di contemperare le esigenze di natura pubblicistica del litisconsorzio necessario e il dovere del giudice di verificare preliminarmente la sussistenza di un reale interesse a contraddire in capo al soggetto pretermesso (v. al riguardo Cass. Sez. U n. 1152313);

nel caso concreto nessun interesse dei creditori pretermessi verrebbe presidiato dalla regressione del procedimento.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, su relazione del consigliere Terrusi (est.), il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA