Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12926 del 22/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 22/06/2016), n.12926
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10418/2015 proposto da:
P.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE
REGINA MARGHERITA, 262/264, presso lo studio dell’avvocato LUCA
STEVANATO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO DIMICHELE
e CARMELO CATALIOTTI, giusta procura in calce del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano
6929/44/2014 del 24/11/2014 depositata il 17/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, nel rigettargli l’appello, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento relativo ad IRPEF 2004.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Il contribuente ha presentato anche successive memorie.
I motivi sono inammissibili.
Come già statuito da questa Corte “il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Cass. 19959/2014); nel caso di specie i motivi sono enunciati come “sulla carenza di motivazione” e “sulla percezione di Euro 5.349,00 dalla società STM srl”, senza alcuna indicazione del vizio che si intende denunciare, ed appaiono inammissibilmente diretti a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016