Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12926 del 09/06/2014
Civile Ord. Sez. U Num. 12926 Anno 2014
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: DI AMATO SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso 10224-2014 proposto da:
FORNASIER ELENA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE TIZIANO 80, presso lo studio dell’avvocato
RICCIARDI PAOLO, che la rappresenta e difende, per
2014
delega a margine del ricorso;
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– ricorrente contro
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI ROMA, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO
Data pubblicazione: 09/06/2014
IL TRIBUNALE DI ROMA, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA, PROCURA GENERALE
DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la decisione n. 12/2014 del CONSIGLIO NAZIONALE
udito l’avvocato Paolo RICCIARDI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/05/2014 dal Consigliere Dott. SERGIO
DI AMATO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Umberto APICE, il quale chiede che la
Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, respinga
l’istanza, con le conseguenze di legge.
FORENSE, depositata il 21/02/2014;
Ritenuto in fatto e in diritto
– che, con decisione del 21 febbraio 2014, il Consiglio nazionale
forense ha affermato la responsabilità disciplinare dell’avv. Elena
Fornasier, in relazione alla parziale mancata restituzione del prestito di lire
160.000.000 ricevuto da un cliente, applicandole la sanzione della
sospensione dall’esercizio della professione forense per dodici mesi;
– che avverso detta decisione l’avv. Elena Fornasier ha proposto
prescrizione dell’illecito; 2) travisamento dei fatti; 3) illegittimità
costituzionale della funzione giurisdizionale attribuita al Consiglio nazionale
forense, in relazione agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU;
– che la ricorrente ha chiesto la sospensione dell’esecutività della
decisione impugnata;
– che non sussistono le condizioni, in relazione al
sospendere l’esecuzione della decisione.
P.Q.M.
rigetta l’istanza di sospensione.
fumus boni iuris, per
ricorso per cassazione, deducendo le seguenti ragioni di censura: 1)