Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12925 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 26/06/2020), n.12925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24705-2018 proposto da:

ANAS SPA – AZIENDA NAZ. AUT. DELLE STRADE (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FELICE GROSSI GONDI, 62, presso lo studio dell’avvocato

CARLO SEBASTIANO FOTI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE

AGNUSDEI;

– ricorrente –

contro

M.S., T.B., M.G., domiciliati

ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAIONE,

rappresentati e difesi dagli avvocati ROSARIO MARINO, GAETANO

GRIECO;

– controricorrenti –

nonchè contro

M.N.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 102/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. DI FLORIO Antonella.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che:

1. L’Anas Spa ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bari che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia con la quale era stata condannata al risarcimento dei danni subiti da S., N. e M.G. nonchè T.B. per la morte del congiunto M.S. conseguente al sinistro stradale occorso il 14.2.1993 su una strada statale in cui egli, conducente di un’autovettura, aveva tragicamente perso la vita unitamente ai terzi trasportati.

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, la responsabilità accertata era stata ricondotta all’art. 2051 c.c., essendo stata riscontrata una grave negligenza nella manutenzione della strada da parte dell’Anas ed esclusa la sussistenza del caso fortuito in relazione alla condotta della vittima del sinistro.

2. Gli intimati hanno resistito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

1.1. Lamenta, al riguardo:

a. che la Corte territoriale, in relazione all’eccezione di prescrizione, l’aveva erroneamente respinta applicando il termine più lungo previsto per l’omicidio colposo, invece che quello biennale o quinquennale fissato per la materia assicurativa e risarcitoria; e che, in relazione alla medesima questione, non aveva tenuto conto che la prima richiesta valida doveva ritenersi quella indirizzata alla direzione generale dell’ANAS il 3.5.1999;

b. che i giudici d’appello avevano violato il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato avendo erroneamente affermato che l’art. 1227 c.c., era stato invocato al fine di ottenere l’integrale rigetto della domanda e non una riduzione della percentuale di responsabilità dell’ente: da ciò era derivata l’ingiusta decisione con la quale era stata confermata la sentenza di primo grado, nonostante che dalla motivazione si intuisse che la Corte aveva ravvisato la possibilità di ridurre la percentuale di responsabilità a carico dell’ente, avendo affermato che la condotta di guida della vittima avrebbe potuto determinare un concorso di colpa a suo carico. Deduce, al riguardo, la violazione dell’art. 112 c.p.c., essendo stato erroneamente escluso che il giudicante potesse graduare la colpa, in applicazione del 1227 c.c., in relazione al comportamento del danneggiato da valutarsi in termini di “autoresponsabilità”, a nulla valendo le conclusioni formulate per il rigetto della domanda e la restituzione di quanto già pagato, conclusioni che il giudice ben poteva accogliere solo parzialmente.

1.2. Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi della controversia.

Assume che, contrariamente a quanto statuito, non erano stati acquisiti elementi in base ai quali l’incidente potesse essere ascritto alla responsabilità esclusiva dell’ANAS: dalla dinamica del sinistro, con particolare riferimento alla traiettoria dell’auto precedente all’impatto, doveva anzi evincersi che il contatto con il pilone – che era stato fatale, determinando una violenta collisione ed il successivo incendio dell’autovettura – poteva essere evitato, ove il conducente avesse occupato la corsia dove avrebbe dovuto transitare e non la sede laterale della strada che aveva poi indotto il veicolo alla anomala deviazione della traiettoria di marcia.

2. Il primo motivo è infondato.

Si osserva infatti, in relazione alla censura sub a), che – come correttamente affermato dalla Corte territoriale – è principio ormai consolidato quello secondo cui, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per un fatto costituente reato, la previsione di cui all’art. 2967 c.c., comma 3, si riferisce a tutti i possibili soggetti della pretesa risarcitoria: la qualificazione incidentale del fatto, infatti, costituisce un potere del giudice e le conseguenze di essa sono applicabili, indistintamente, sia in caso di domanda proposta dalla vittima diretta o indiretta del reato, sia nell’ipotesi di richiesta proveniente da persone che, pur avendo risentito un danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice (cfr. Cass. 28464/2013; Cass. SUU 1641/2017; Cass. 26958/2018).

2.1. La doglianza deve, pertanto, essere respinta con assorbimento del rilievo relativo all’intervenuta scadenza del termine, rilievo comunque viziato da carenza di autosufficienza in quanto non è stato riportato il correlativo motivo d’appello.

2.2. Il profilo sub b) della prima complessiva censura è, invece, inammissibile, anche se la motivazione della sentenza deve essere modificata, ex art. 384 c.p.c., u.c..

2.3. La critica, infatti, pur denunciando apparentemente un error in procedendo, chiede una diversa valutazione del compendio istruttorio che la Corte territoriale, al di là motivazione resa, suscettibile di correzione per ciò che si dirà, ha sufficientemente esaminato, rendendo una motivazione legittimamente adesiva alla sentenza di primo grado ed alle risultanze della CTU.

2.4. Al riguardo, si osserva che i giudici d’appello alla luce dell’esame della relazione peritale hanno affermato che le condizioni della strada, caratterizzate da lavori in corso, dal restringimento della carreggiata e dalla mancanza di idonea segnalazione orizzontale e verticale rappresentavano gravi indici di negligenza e comportavano la responsabilità del gestore della strada, “tenuto a fare il possibile per consentire la viabilità in condizioni di sicurezza” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); hanno altresì affermando che tale accertamento avrebbe potuto indurre ad una declaratoria di responsabilità parziale, solo in presenza di una specifica censura volta a vedere ridotta la propria percentuale di colpa ex art. 1227 c.c., assente tuttavia nel caso di specie, in cui le conclusioni formulate dall’appellante militavano per il rigetto integrale della domanda.

2.5. Gli elementi evidenziati al fine di confermare la valutazione del giudice di primo grado, dunque, sono stati coerentemente esaminati, anche se l’affermazione, di tono ipotetico, contenuta nella sentenza è erronea nella parte in cui prospetta il principio secondo cui l’applicabilità dell’art. 1227 c.c. – al fine di accertare una responsabilità concorsuale – necessiterebbe di conclusioni specifiche, alternative a quelle volte ad ottenere, come nel caso in esame, la complessiva riforma della sentenza e la totale esclusione di responsabilità: al riguardo, questa Corte ha avuto modo di affermare che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.” (cfr. Cass. 9345/2019 ed in termini Cass. 2480/2018; Cass. 30775/2017; Cass. 27724/2018).

Il principio risponde, in sostanza, alla regola secondo cui “il più comprende il meno”: al riguardo, la modulazione della concorsualità rientra nel potere del giudice che deve esercitarlo in base alla valutazione delle prove.

2.6. Nel caso di specie, tale valutazione risulta articolata in modo congruo ed aderente alle risultanze processuali: ragione per cui, sia pur con la modifica della motivazione sopra articolata, il motivo è inammissibile in quanto prospetta una diversa considerazione delle emergenze istruttorie, non consentita in questa sede (cfr. ex multis Cass. 18721/2018; Cass. 7394/2010; Cass.13954/2007Cass. 12052/2007; Cass. 7972/2007).

3. Anche il secondo motivo è inammissibile.

3.1. Con esso, infatti, si critica la motivazione con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deducendosi l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi della controversia: al riguardo, deve evidenziarsi il doppio rilievo secondo cui, da una parte, tale vizio non è più esistente D.L. n. 83 del 2012, ex art. 54, comma 3, convertito nella L. n. 134 del 2012 che ne ha sostituto la formulazione con “l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”, e, dall’altra, esso ex art. 348 ter c.p.c., u.c., non può essere invocato neanche nella nuova formulazione quando, come nel caso di specie, la sentenza impugnata è conforme a quella di primo grado.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 13.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della terza sezione civile, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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