Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12925 del 26/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 26/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 26/05/2010), n.12925
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI L’AQUILA, in persona legale rappresentante pro tempore Vice
Sindaco, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 5637,
presso lo studio dell’avvocato D’AMARIO FERDINANDO, che lo
rappresenta e difende giusta Delib. 2 marzo 2001, n. 111 e giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
V.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 40/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di L’AQUILA del 4/06/07, depositata il 18/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/03/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La C.T.R. dell’Abruzzo ha rigettato l’appello del Comune di L’Aquila nei confronti di V.M. confermando l’annullamento di avvisi di accertamento per ICI relativi a terreni edificabili. In motivazione premetteva che il terreni risultano destinati ad attrezzature collettive o culturale e, dunque, non edificabili privatamente, in ogni caso risultavano decaduti i vincoli urbanistici preordinati all’espropriazione. Negava che edificabilità non privata avesse rilevanza ai fini ICI e che la legge interpretativa di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, si riferisse a questo tipo di edificabilità.
Propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi il Comune di L’Aquila, la contribuente non si è costituita;
Il primo motivo con il quale si assume la violazione dell’art. 112 c.p.c ed il vizio di motivazione in relazione a parti della motivazione afferenti questioni che si assumono non conferenti il petitum. Il motivo è infondato in quanto gli obiter dicta non incidenti ai fini della motivazione non configurano vizio di questa nè violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. La sentenza impugnata ha fondato il rigetto dell’appello, come risulta dal quinto capo della motivazione, dalla inedificabilità a fini privati dei terreni e sulla decadenza del vincolo espropriativo su di essi, le altre questioni non sono rilevanti.
Esaminando nell’ordine logico gli altri motivi di ricorso precede logicamente il quarto motivo con il quale, formulando idonei quesiti, si deduce il vizio di motivazione in ordine alla decadenza del vincolo espropriativo e alla sua irrilevanza ai fini dell’imposta.
Assorbente è il rilievo di questa Corte in altra controversia nei confronti del medesimo comune: E’ legittimo il recupero del l’i.c.i.
sull’area qualificata come edificatoria dal piano regolatore generale del Comune anche se il vincolo espropriativo è decaduto perchè non rinnovato; la decadenza del vincolo comporta esclusivamente la perdita da parte dell’ente della facoltà di intervenire, ma non influisce sulla qualificazione dell’area, che resta edificabile laddove in questi termini fu definita nello strumento di programmazione urbanistica. Cass. n. 16858/2008.
Con il terzo motivo, formulando idoneo quesito di diritto, si censura l’errore di avere ritenuto assoggettabili all’ICI solo i terreni per i quali il PRG prevede l’edificabilità da parte dei privati. La censura è fondata. Ha ritenuto questa Corte, con sentenza n. 19161/04, ha affermato che l’edificabilità dei terreni ai fini ICI non sia soltanto quella privata, precisando che: In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.) la nozione di edificabilità non si identifica e non si esaurisce in quella di edilizia abitativa cosicchè anche un’area classificata in forza di previsione di P.R.G. in zona (OMISSIS), come indicata dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e comprendente le parti del territorio destinate a attrezzature e impianti di interesse generale, può considerarsi edificabile qualora il vincolo posto dalla classificazione introduca una destinazione realizzabile non necessariamente mediante interventi (o successive espropriazioni) di carattere pubblico ma anche ad iniziativa privata o promiscua pubblico – privata(non importa se direttamente ovvero in seguito ad accordi di natura complessa), non essendo un tale vincolo idoneo ad escludere la vocazione edificatoria del suolo e il potenziale sfruttamento economico del diritto dominicale da parte del privato proprietario.
All’accoglimento dei due motivi che precedono consegue quello del secondo in ordine alla sussistenza dell’inadempimento dell’obbligo di denuncia delle aree edificabili ai fini ICI prescritta dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese de giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010