Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12925 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12925 Anno 2015
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA
sul ricorso 12680-2012 proposto da:
GENTILI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
NICOLA RICCIOTTI N. 11, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO IMPROTA, rappresentato e
difeso dall’avvocato ROBERTO ZOLLER; giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente
contro

ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA SOCIETA’ PER
AZIONI (ITEA) in persona del Presidente e legale
rappresentante Dott.ssa AIDA RUFFINI, elettivamente

Data pubblicazione: 23/06/2015

domiciliata
studio

in ROMA,

VIA PAOLO EMILIO 7,

dell’avvocato

rappresenta

e

difende

ACHILLE

presso

CHIAPPETTI,

giusta

che

speciale

procura

lo
la
a

margine del controricorso;
controricorrente

2

BENOLLI REMO & C , ALLIANZ SUBALPINA SPA ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 23/2012 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 19/01/2012, R.G.N. 120/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/04/2015 dal Consigliere Dott.
RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato MASSIMO LETIZIA per delega;
udito l’Avvocato ITALO CASTALDI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

non chè contro

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 2005 Mario Gentili ha convenuto davanti
al Tribunale di Rovereto la s.p.a. ITEA-Istituto Trentino Edilizia
Abitativa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni

arrecati all’edificio di sua proprietà durante i lavori di

La convenuta ha resistito alla domanda, contestando la sua
responsabilità, dovendosi rivolgere ogni addebito
all’appaltatrice, di cui ha chiesto ed ottenuto la chiamata in
causa per esserne garantita.
La Benolli, in concordato preventivo, ha resistito anch’essa,
chiamando in garanzia la sua assicuratrice, s.p.a. Allianz
Subalpina, la quale pure si è costituita resistendo alla domanda.
Con sentenza n. 556/2009 il Tribunale ha respinto le domande
attrici contro l’ITEA,

ritenendo responsabile dei danni

esclusivamente l’impresa appaltatrice dei lavori.
Proposto appello dal Gentili, a cui ha resistito ITEA, con
sentenza 8 novembre 2011 – 19 gennaio 2012, che si assume
notificata il 13 marzo 2012, la Corte di appello di Trento ha

ristrutturazione dello stabile confinante.

confermato la sentenza di primo grado.
,

Il Gentili propone tre motivi di ricorso per cassazione.
Resiste ITEA con controricorso illustrato da memoria..

\‘—■

Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369,
n. 2, cod. proc. civ.

3

secondo comma

La citata norma impone al ricorrente di provvedere al deposito,
unitamente al ricorso ed agli altri documenti, entro il termine di
cui al primo comma, della copia della decisione impugnata con la
relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, a pena di
improcedibilità.

cassazione della tempestività dell’esercizio del diritto di
impugnazione, a tutela dell’esigenza pubblicistica (quindi non
disponibile dalle parti) a che sia rispettato il vincolo della
cosa giudicata formale (cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. 3, 11
maggio 2010 n. 11376;

Idem,

27 gennaio 2015 n. 1443)..

Il ricorrente pertanto, in tutti i casi in cui espressamente od
implicitamente alleghi che la sentenza impugnata gli è stata
notificata, è tenuto a produrre la copia che gli è stata
notificata,

incorrendo

altrimenti

nella

suddetta

sanzione

dell’improcedibilità (cfr. Cass. civ. S.U. ord. 16 aprile 2009 n.
9005; Cass. civ. Sez. Lav. 31 marzo 2014 n. 7469, fra le tante).
Nella specie il ricorrente ha dichiarato nel ricorso che la
sentenza gli è stata notificata, ma non ha prodotto il documento.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, restando
assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara improcedibile il ricorso

e

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate complessivamente in

4

e

3.200,00, di cui C

La disposizione è funzionale al riscontro, da parte della Corte di

200,00 per esborsi ed

3.000,00 per onorari; oltre al rimborso

delle spese generali ed agli accessori di legge.

Roma, 21 aprile 2015

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