Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12925 del 22/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 22/06/2016), n.12925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3998/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1244/5/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE del 25/03/2014, depositata il 17/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due motivi, illustrati anche da successiva memoria, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento relativo ad IRPEG, IRAP ed IVA anno 2005, notificato il 3-12-2010; la CTR, in particolare, rilevato che nel caso in questione era stato effettuato un accesso anche domiciliare, ha evidenziato che l’avviso di accertamento era stato emesso prima dello scadere dei 60 gg previsti della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, senza che fosse stato addotto alcun valido motivo di urgenza per siffatta emissione anticipata; nello specifico la CTR ha precisato che il citato termine non poteva farsi decorrere dalla data di inizio delle operazioni di verifica (39-2008) e che lo stesso andava rispettato anche in caso di verbale (formalmente non denominato pvc) meramente descrittivo delle operazioni di verifica.

Il contribuente non resiste.

La ricorrente Agenzia si duole che la CTR abbia ritenuto applicabile il termine dilatorio di cui sopra anche all’ipotesi in esame, nella quale era previsto e si era effettivamente svolto un contraddittorio con il contribuente nel corso della verifica (primo motivo), e, in subordine, sostiene che non era stato violato il cit. termine, in quanto l’unico accesso era stato compiuto il 3-9-2008, e che comunque sussisteva la particolare e motivata urgenza esonerativa, in quanto stava per scadere (31-12-2010) il termine di decadenza per l’azione accertativa (secondo motivo).

I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono parzialmente fondati.

Costituisce circostanza pacifica che, nella fattispecie in esame, si è svolto un accesso nella sede dell’attività del contribuente in data 3-92008, poi proseguito nelle giornate dell’8-9-2008 e del 3/10/2008, e che la verifica è poi continuata con la presentazione del contribuente in ufficio (su invito dell’Amministrazione) il 4 ed 5-11-2010 (circostanze pacifiche e comunque risultanti dal ricorso per Cassazione – pag. 2- e dallo stesso avviso di accertamento trascritto in ricorso); è indubbio, pertanto, che l’avviso di accertamento in questione, notificato il 3-122010, è stato emesso in seguito ad accesso dell’Ufficio nella sede dell’attività del contribuente (c.d. “verifica in loco”), con conseguente applicabilità, per espressa previsione di legge, della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Questa Corte, al riguardo, ha già chiarito che “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno detetininato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio” (Cass. 18184/2013); al riguardo, inoltre, è stato puntualizzato che “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria, ove alleghi l’imminente scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento al fine di contrastare l’eccezione di nullità per inosservanza della L. 31 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, ha l’onere di specificare e dimostrare, in conformità del principio di vicinanza del fatto da provare, che ciò non sia dipeso dalla sua incuria, negligenza o inefficienza, ma da ragioni che hanno impedito il tempestivo ed ordinato svolgimento delle attività di controllo entro il sessantesimo giorno antecedente la chiusura delle operazioni, come, ad esempio, nuovi fatti emersi nel corso delle indagini fiscali o di procedimenti penali svolti nei confronti di terzi, eventi eccezionali che hanno inciso sull’assetto organizzativo o sulla regolare programmazione dell’attività degli uffici, condotte dolose o pretestuose o volutamente dilatorie del contribuente sottoposto a verifica” (Cass. 25759/2014); in particolare, inoltre, è stato precisato che le dette specifiche ragioni di urgenza, riferite al rapporto tributario controverso “non possono identificarsi nell’imminente spirare del termine di decadenza di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, che comporterebbe anche la convalida, in via generalizzata, di tutti gli atti in scadenza, mentre, per contro, è dovere dell’amministrazione attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale” (Cass. 2592/2014).

Questa Corte ha, inoltre, precisato che “in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati alla raccolta di documentazione, e solo dal rilascio di copia del predetto verbale decorre il termine di sessanta giorni trascorso il quale può essere emesso l’avviso di accertamento ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7” (Cass. 7843/2015; v. anche Cass. 15010/2014, che ha statuito che “Il termine dilatorio di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo. (In applicazione di tale principio la S.C. ha escluso la nullità dell’avviso di accertamento notificato nel rispetto del temine “de quo”con riferimento ad un verbale di accesso, nonostante l’assenza di un successivo processo verbale di constatazione”).

Questa stessa Corte, inoltre, nella motivazione della sentenza 24823/2015, ha inteso anche chiarire la ratio del termine dilatorio in questione e, nel ritenerlo applicabile (almeno per i tributi non armonizzati) solo alle ipotesi di accertamenti che conseguano ad accessi, ispezioni o verifiche “in loco”, ha rilevato la stretta connessione tra la necessità del contraddittorio e l’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente, evidenziando (v. pag. 22) che proprio detta intromissione giustifica, quale controbilanciamento, il contradditorio, al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e dell’amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali; ne consegue, nel rispetto proprio di tale ratio, la decorrenza del termine in questione dalla data di consegna del p.v. di accesso nei luoghi del contribuente, senza che, a tal fine, abbia invece rilievo la successiva attività svolta “a tavolino”.

La CTR, non considerando che nella specie l’accesso era avvenuto in data 3-9-2008 (v. pvc del 3-9-2008; pag. 14 ricorso per cassazione), poi proseguito nelle giornate dell’8-9-2008 e del 3-10-2008, e dando invece rilievo, ai fini della decorrenza iniziale del termine in questione, agli ulteriori incontri del contribuente con funzionari dell’Agenzia, avvenuti nei giorni del 4 e 5 novembre 2010 presso l’Ufficio e su invito di quest’ultimo al contraddittorio per delucidazioni (v. pvc del 4 e del 511-2010), non si è attenuta ai su riportati principi e va, quindi, cassata, con rinvio, anche per le spese, alla CTR Toscana, diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Toscana, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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