Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12924 del 13/06/2011

Cassazione civile sez. II, 13/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 13/06/2011), n.12924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERSO DI TRAPANI, in persona del Prefetto

pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello

Stato e domiciliati presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi,

n. 12;

– ricorrenti –

contro

L.R.M.G.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Alcamo n.

393/2005, depositata il 31 ottobre 2005 e notificata il 18 gennaio

2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso: “nulla osserva”.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 2 marzo 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con la sentenza n. 419 del 2005, depositata il 31 ottobre 2005 e notificata il 18 gennaio 2006, il Giudice di pace di Alcamo accoglieva l’opposizione proposta da L.R.M.G. avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS) elevatole dalla Polstrada di Trapani in relazione alla violazione di cui all’art. 142 C.d.S., comma 9, avuto riguardo alla ritenuta fondatezza del motivo riguardante l’inattendibilità dell’eseguito accertamento per mancata sottoposizione alla necessaria taratura dell’apparecchio di rilevamento elettronico della velocità.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (notificato ex art. 149 c.p.c., il 18 marzo 2006 e depositato il 6 aprile 2006) il Ministero dell’Interno (e, per quanto occorrente, il Prefetto di Trapani) basato su un unico complessivo motivo relativo alla violazione e/o falsa applicazione della L. 11 agosto 1991, n. 273, nonchè del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45 e art. 142, comma 6 e degli artt. 192, 345 e 383 del regolamento di esecuzione al codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992), con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’intimata, nei cui confronti è stata rinnovata la notificazione del ricorso per come disposta con due distinte ordinanze interlocutorie camerali, non si è costituita in questa fase.

Ritiene il relatore che sembrano sussistere, nel caso in questione, i presupposti per pervenire all’accoglimento del ricorso (da considerarsi ammissibile perchè relativo alla disciplina antecedente alla sopravvenuta soppressione della L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., per effetto del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, comma 1, lett. b) per sua manifesta fondatezza.

Il Giudice di pace di Alcamo, con l’impugnata sentenza, dopo aver respinto il motivo relativo alla supposta illegittimità dell’omessa contestazione immediata della violazione, ha accolto l’opposizione con riguardo al motivo della dedotta illegittimità dell’accertamento per mancata sottoposizione alla ritenuta prescritta taratura dell’autovelox a mezzo del quale era stata accertata l’infrazione.

Con il proposto motivo le Amministrazioni ricorrenti hanno prospettato la violazione delle richiamate norme sul presupposto che non è prevista alcuna norma nazionale o comunitaria direttamente applicabile o, comunque, con efficacia cogente che imponga la necessità della sottoposizione ad una “taratura periodica” dell’apparecchiatura autovelox 104 C-2 e il rilascio di un’apposita certificazione del costruttore ai fini del regolare funzionamento.

La formulata doglianza è meritevole di pregio perchè corrisponde alla concorde giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 23978/2007 e, da ultimo, Cass. n. 9846/2010), alla quale si aderisce, secondo la quale, in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità stabiliti, di cui all’art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale relativo alla verifica della taratura, poichè esso attiene alla materia c.d. metrologica, che è diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed appartiene alla competenza di autorità amministrative diverse da quelle legittimate alla rilevazione delle infrazioni al codice della strada.

In proposito è stata, tra l’altro, rilevata (v. Cass. n. 29333/2008) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, prospettata con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., relativa all’art. 45 C.d.S., comma 6, D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 3 (conv. in L. n. 168 del 2002), art. 142 C.d.S., comma 6, e art. 345 reg. C.d.S., nella parte in cui non prevedono, per gli strumenti elettronici di misurazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, l’adozione dei sistemi di controllo, preventivi e periodici, previsti dalle relative normative (soprattutto dalla L. n. 273 del 1991), per tutti gli altri sistemi di misurazione (pesi, misure, età). Al riguardo si è, infatti, evidenziato che non sussìste alcuna violazione dell’art. 3 Cost., in quanto l’esistenza di evidenti difformità nei fini e negli oggetti delle discipline prese in considerazione impedisce di istituire un corretto raffronto fra le normative medesime, da cui poter desumere una disparità di trattamento rilevante ai fini della conformità alla norma costituzionale. Inoltre, la previsione, nel sistema normativo, di complessi sistemi di controllo – preventivi, in corso di utilizzazione e successivi – dei misuratori della velocità delle autovetture garantisce pienamente il cittadino, assoggettato all’accertamento, dalle possibili disfunzioni delle apparecchiature medesime ed esclude, quindi, ogni possibile lesione al diritto di difesa dei cittadini (art. 24 Cost.) ed alla legittimità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), non esistendo norme comunitarie vincolanti in materia di isurazione della velocità dei veicoli e di pertinenti apparecchiature.

In definitiva, si riconferma che sussistono le condizioni per procedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c. (nella versione ante L. n. 69 del 2009), ravvisandosi la manifesta fondatezza del proposto ricorso”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, nei riguardi della quale non sono state sollevate critiche ad opera delle parti (non essendo risultate depositate memorie a tal fine e non essendo comparso alcuno all’adunanza camerale);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di pace di Alcamo, in persona di altro magistrato, che (oltre a dover esaminare anche l’altro motivo dedotto con il ricorso originario di opposizione al verbale di accertamento, ritenuto assorbito con la sentenza impugnata) si atterrà all’indicato principio di diritto e provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa l’impugnata sentenza, rinviando, anche per le spese del presente giudizio, al giudice di pace di Alcamo, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2011

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