Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12924 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 13/05/2021), n.12924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29820-2019 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e

difesa dall’Avvocato FRANCESCO CAIDERARO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) UFFICIO LEGALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2184/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 25/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.L. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 2184/12/2018, depositata il 25 maggio 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Agrigento, che aveva accolto il ricorso della medesima contribuente contro l’avviso d’accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno d’imposta 2008, all’esito di accertamenti bancari.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto storico decisivo, “risultante dagli atti di causa”.

Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo, nell’accogliere il relativo motivo d’appello erariale, ha escluso la nullità dell’atto impositivo per difetto di sottoscrizione del Direttore della Direzione provinciale di Agrigento dell’Agenzia delle entrate o altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, ritenendo l’esistenza e la legittimità della delega in capo all’effettivo sottoscrittore, Dott. L.P.M., sulla base dei documenti prodotti dall’Ufficio, che tuttavia non sarebbero probanti in tal senso. Secondo la ricorrente, infatti, la CTR non avrebbe esaminato la circostanza di fatto decisiva, consistente nella mancata produzione, da parte dell’Amministrazione, del solo specifico documento (“provvedimento prot. n. 2012/36533”) che avrebbe potuto dimostrare l’esistenza e la legittimità della delega esercitata dal sottoscrittore dell’accertamento.

Come eccepito dalla controricorrente, con il motivo non si censura l’omesso esame di un fatto storico, determinato e decisivo, già introdotto nel contraddittorio, ma si pretende sostanzialmente di rivisitare il giudizio di merito che il giudice a quo ha espresso in ordine ai documenti prodotti in giudizio ed alla loro idoneità a rappresentare il fatto dell’esistenza di una delega di firma conferita al predetto sottoscrittore dell’atto.

Tale rivisitazione, già ex se inammissibile in questa sede di legittimità, lo è tanto più laddove pretende di censurare la valutazione in fatto del materiale istruttorio acquisito nel giudizio di merito neppure sulla base della rilevanza di quest’ultimo, ma in ragione dell’apodittica esclusiva efficacia probatoria di un diverso documento non prodotto nel merito dall’Amministrazione, quindi per definizione non apprezzabile dalla CTR, neanche per dedurne la pretesa insufficienza di quelli invece prodotti.

Pertanto, il motivo è inammissibile, atteso che “Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; conforme, ex plurimis, Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

2. Con il secondo motivo, subordinato al rigetto del primo, la contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 1 e 3, riproponendo nella sostanza la medesima censura di cui al primo motivo.

Anche il secondo motivo, come eccepito dalla controricorrente, è inammissibile.

Infatti, “In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c., è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.” (Cass., Sez. U -, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020).

2. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA