Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12923 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 26/06/2020), n.12923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2211-2017 proposto da:

LA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, in persona del Dott.

G.G., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata difesa dall’avvocato ANTONIO

SCIAUDONE;

– ricorrente –

contro

I.N., MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

T.N., EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2969/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. PORRECA PAOLO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

I.N. si opponeva all’intervento spiegato dall’agente della riscossione Equitalia Polis, s.p.a., in una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare intentata in suo danno deducendo, per quanto qui ancora rileva, la prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle allegate;

il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, limitatamente a due cartelle correlate a due ordinanze d’ingiunzione per sanzioni amministrative, affermando l’intervenuta prescrizione quinquennale;

la Corte di appello rigettava il gravame osservando, in particolare, che:

– la mancata opposizione alle ordinanze non poteva impedire di opporre in sede esecutiva la prescrizione maturata successivamente, non risultando termini al riguardo quali quelli esplicitamente propri della materia tributaria;

– non era fondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’esattore poichè era stato lo stesso a intervenire nella procedura coattiva;

– non era fondata, quanto a una delle cartelle, l’eccezione di interruzione e sospensione della prescrizione in ragione della pendenza dell’opposizione a ingiunzione, poichè la domanda era stata svolta dal debitore e non dal creditore che, in persona del Ministero per le politiche agricole, avrebbe potuto procedere al recupero del credito in mancanza di sospensione da parte del giudice di quella opposizione;

– era infondata la censura sulle spese perchè in prime cure vi era stato parziale accoglimento e dunque soccombenza reciproca;

avverso questa decisione ricorre per cassazione Equitalia Servizi di Riscossione, s.p.a., succeduta all’originaria società concessionaria del servizio di riscossione, articolando quattro motivi;

resiste il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, che ha proposto altresì ricorso incidentale contenente due motivi.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

Che:

con il primo motivo di ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 27 e 28, art. 2943 c.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di rilevare che il rinvio della L. n. 689 del 1981, alle norme sulla riscossione delle imposte dirette avrebbe imposto di constatare l’intervenuta cristallizzazione della pretesa afferente alle cartelle anche per la parte inerente all’eccepita prescrizione precedente la notifica delle cartella medesime;

con il secondo motivo di ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., art. 2945 c.c., comma 2, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che con l’ingiunzione si era determinata l’interruzione della prescrizione e con l’opposizione alla stessa la sua sospensione per la durata del processo medesimo;

con il terzo motivo di ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato omettendo di constatare che l’opposizione all’esecuzione era totalmente o quasi infondata, sicchè le spese non avrebbero potuto compensarsi, come fatto dal giudice di prime cure, quanto meno per tre quarti;

con il quarto motivo (rubricato sub 5, posto che il precedente non integra autonoma censura) poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di rilevare la carenza di legittimazione passiva dell’esattore rispetto a deduzioni afferenti al merito della pretesa, con ogni effetto utile di legge;

con il primo motivo di ricorso incidentale si ripropongono le medesime censure di cui al primo motivo di ricorso principale;

con il secondo motivo di ricorso incidentale si ripropongono le medesime censure di cui al secondo motivo di ricorso principale;

Rilevato che:

il primo motivo di ricorso principale è infondato;

l’opposizione alla cartella esattoriale fondata su fatti estintivi successivi alla formazione del titolo, è un’opposizione all’esecuzione e come tale un accertamento negativo del diritto di procedere per quel credito;

ne deriva che non è soggetta ai termini perentori previsti per opporsi all’ingiunzione amministrativa, neppure nell’ipotesi, come quella di specie, in cui la prescrizione risulta, nelle stesse prospettazioni di parte e nelle verifiche del giudice di merito, antecedente alla notifica delle cartelle;

questa Corte ha chiarito che l’opposizione a cartella è soggetta ai termini per l’impugnativa delle sanzioni amministrative solo quando c.d. “recuperatoria”, ossia quando costituisca il primo atto con cui si sia venuti a conoscenza della pretesa dell’amministrazione, che si contesti nell’originario merito come avrebbe potuto e dovuto farsi in ipotesi di corretta notificazione del provvedimento amministrativo, e non quando si articoli un’opposizione propriamente ex art. 615 c.p.c., che non è non soggetta a preclusioni temporali, per fatti estintivi successivi alla formazione del titolo, quale la prescrizione comunque sopravvenuta (cfr., Cass., Sez. U., 22/09/2017, n. 22080, p. 81.1);

il secondo motivo è fondato;

nel giudizio di opposizione a ingiunzione amministrativa, è l’amministrazione ad assumere la veste di attore sostanziale che ha l’onere di provare quella che è una sua pretesa (Cass., Sez. U., 30/09/2009, n. 20930, Cass., 22/01/2018, n. 1529, Cass., 24/01/2019, n. 1921);

ne deriva che, dopo la notifica dell’ordinanza d’ingiunzione, qualora questa sia opposta, la costituzione dell’amministrazione, qui pacifica sul punto, equivale a proposizione della domanda in giudizio, con conseguente interruzione permanente della prescrizione sino alla definizione del giudizio oppositivo, ex art. 2943 e 2945 c.c. (Cass., 22/02/2019, n. 5369; cfr. nella stessa logica, Cass., 29/03/2007, n. 7737, e Cass., 19/09/2014, n. 19738,, secondo 5a cui Fil creditore convenuto con opposizione all’esecuzione si costituisce formulando una domanda comunque tendente all’affermazione del proprio diritto di procedere all’esecuzione, e in tale categoria va compresa certamente anche la mera richiesta di rigetto dell’opposizione, compie un’attività processuale rientrante nella fattispecie astratta prevista dall’art. 2943 c.c., comma 2, sicchè, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 2, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio);

tutto ciò è assorbente al di là, in particolare, del rilievo per cui il rinvio della L. n. 689 del 1981, art. 27, al regime della riscossione delle imposte dirette, deve intendersi: a) riferito, evidentemente, alla riscossione stessa, e non alle connesse opposizioni; b) nei limiti di compatibilità sistematica (Cass., 08/11/2018, n. 28529);

ne deriva che ha errato la Corte territoriale quando, per affermare l’intervenuta prescrizione, ha negato, al riguardo (della cartella di cui al terzo motivo di appello), la necessità di sottrarre il periodo del processo in questione;

il terzo motivo è assorbito;

il quarto motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;

la legittimazione a contraddire nel caso di opposizione a cartella è propria sia del concessionario che procede alla riscossione e alla notifica della cartella, sia dell’ente impositore quale titolare del credito;

infatti (Cass., 31/10/2019, n. 28029) in linea generale il soggetto nei cui confronti è necessario dispiegare la contestazione è proprio quello che, in virtù della configurazione dell’attuale sistema, fondato sulla istituzionalizzata scissione tra titolarità del credito e titolarità del potere di azione esecutiva, a quest’ultima ha dato in concreto luogo o ha in concreto minacciato di farlo: cioè l’agente della riscossione;

poichè, poi, l’agente di riscossione ha un vero e proprio onere di chiamare in causa l’ente creditore interessato onde evitare di subire le conseguenze negative della lite, egli ha sì la facoltà di chiedere di essere manlevato dal chiamato, quando evidentemente la contestazione ritenuta fondata riguardi non già atti commessi dal medesimo agente, ma appunto vizi di procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all’altro, ma poi bene risponde delle spese di lite imposte dalla sua – benchè doverosa per l’impulso dell’ente creditore – stessa condotta, in forza non tanto (come avverrebbe se la contestazione ritenuta fondata riguardasse atti ad esso ascrivibili) del principio di soccombenza, quanto piuttosto di quello di causalità;

onde non aggravare ulteriormente senza motivo la posizione del debitore di pretesa esattoriale, già assoggettato a regime di particolare sfavore rispetto all’esecuzione ordinaria – in nome delle esigenze di maggiore effettività del recupero connesse alle qualità oggettive o funzionali del credito, non può allora farglisi carico della ripartizione, tutta interna al rapporto tra ente creditore interessato ed agente della riscossione, dell’imputabilità dell’ingiustizia od iniquità dell’azione esecutiva al primo o al secondo, nemmeno ai fini del riparto delle spese della lite che egli è stato costretto ad intentare per fare valere l’illegittimità dell’azione esecutiva stessa;

resta salva, beninteso, l’azione di manleva che l’agente della riscossione può specificamente proporre nei confronti dell’ente creditore interessato e che viene a configurarsi come onere processuale in senso tecnico;

nel caso, peraltro, Equitalia afferma che la consegna dei ruoli sarebbe avvenuta a quinquennio prescrizionale già decorso, ma la circostanza, contestata dalla difesa erariale, non indica come e quando essere stata oggetto di allegazione e accertamento;

infine, il concessionario articola la censura ora in scrutinio affermando che riguarderebbe il merito della pretesa, mentre concerne un fatto estintivo successivo alla sua cristallizzazione del residuo merito originario, e l’articola “a qualsivoglia ulteriore effetto utile” senza precisare quale, rendendo il motivo “parte qua” aspecifico;

restano assorbiti i ricorsi incidentali adesivi dell”Avvocatura dello Stato, con il cui controricorso, peraltro, è stata sanata la notifica del ricorso avvenuta presso l’Avvocatura distrettuale invece che generale;

fermo quanto sopra, i motivi di ricorso incidentale, in quanto adesivi rispetto alle censure principali, e dunque soggetti al regime ordinario delle preclusioni per la loro proposizione (Cass., 09/04/2019, n. 9801, p. 3), come tali sarebbero stati tardivi, trattandosi di opposizione esecutiva non soggetta alla sospensione feriale;

spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e quarto motivo, accoglie il secondo, assorbito il terzo e i motivi di ricorso incidentale, cassa in relazione e rinvia alla Corte di appello di Napoli perchè, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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