Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12923 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 26/05/2010), n.12923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.G.C., rappresentato e difeso dall’avv. Toniolatti

Paolo e dall’avv. Luciano Garatti, presso il quale è elettivamente

domiciliato in Roma in via della Giuliana n. 63;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso

la stessa domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di

Trento, sezione 1, n. 43/06, depositata il 21 luglio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” V.G.C., consulente amministrativo gestionale e amministratore di società, propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento, sezione 01, n. 43/06, depositata il 21 luglio 2006, che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Tione di Trento, gli ha negato il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il ricorso contiene tre motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ..

Con i primi due motivi si lamenta, sotto diversi profili, la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP in ordine al presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione; con il terzo si censura la sentenza per vizio di motivazione.

La ratio decidendi della sentenza impugnata – secondo la quale il caso previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, esclusa l’ipotesi di un’attività professionale indirizzata e controllata da altri … sembra comprendere ogni attività professionale autonomamente organizzata …, e secondo la quale per produrre quel valore aggiunto che interessa ed è presupposto dell’imposta di carattere reale, in mancanza di soglie minime non indicate dal legislatore, saranno sufficienti elementi anche minimi di organizzazione, tra i quali è possibile individuare gli strumenti informatici o di comunicazione, un’autovettura …, e secondo la quale è richiesto che il titolare sia capace di organizzare un’attività autonoma da terzi titolari di altri centri di interessi o di altre attività commerciali, imprenditoriali o professionali – non è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della autonome organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’artt. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria di secondo grado di Trento.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria di secondo grado di Trento.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

 

 

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