Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12923 del 13/06/2011

Cassazione civile sez. II, 13/06/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 13/06/2011), n.12923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23898/2009 proposto da:

COMUNE DI RIACE (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 26/B, presso

lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA RULLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALVARO PIETRO, giusta Delib. Giunta Municipale 5

ottobre 2009, n. 87 e giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FUNEBRI INGROS DI BROGNANO GIOVAMBATTISTA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 348/2008 del TRIBUNALE DI LOCRI SEZIONE

DISTACCATA DI SIDERNO, depositata il 17/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che nulla osserva.

Il Collegio:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, soprattutto in relazione alle questioni relative all’espletamento dei servizi di polizia stradale sul territorio di competenza da parte di agenti della polizia municipale, non sussista l’evidenza decisoria che giustifica la trattazione della causa con il rito camerale di cui all’art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia la discussione della causa alla Pubblica Udienza presso la Struttura.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2011

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