Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12923 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 13/05/2021), n.12923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29050-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.F., in proprio e nella qualità di esclusivo titolare e

legale rappresentante pro tempore della società SYSTEM PROJECT,

elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GIOVANNI DIRINDELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1460/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. B.F., titolare della ditta individuale System Project, ha proposto ricorso, dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Siena, avverso l’avviso d’accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate nei suoi confronti, relativamente all’anno d’imposta 2010, in materia di Irpef, Irap ed Iva, con il quale – per quanto qui ancora interessa- sono stati ritenuti non documentati e non inerenti, quindi non deducibili e non detraibili ai fini Iva, i costi dichiarati dal contribuente per lavorazioni di tipo elettromeccanico, effettuate da imprese esterne.

L’adita CTP ha accolto il ricorso per la violazione del contraddittorio preventivo denunciata dal contribuente.

2. L’Ufficio ha allora proposto appello principale dinnanzi la Commissione tributaria regionale della Toscana ed il contribuente ha proposto a sua volta appello incidentale.

3. L’adita CTR, per quanto qui ancora d’interesse, ha rigettato entrambe le impugnazioni, confermando, con diversa motivazione, il dispositivo della sentenza impugnata. Infatti, nella propria motivazione, il giudice d’appello ha escluso che sussistesse la pretesa violazione del contraddittorio endoprocedimentale, ed entrando nel merito delle censure del contribuente avverso i rilievi erariali, ha ritenuto infondati quelli relativi ai costi dichiarati dal contribuente per lavorazioni effettuate da imprese esterne.

4. L’Ufficio ha quindi proposto ricorso, affidato ad un motivo, per la cassazione della sentenza impugnata.

Il contribuente si è costituito con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo l’Ufficio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia la violazione e falsa applicazione “degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), artt. 108 e 109, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21”.

Secondo l’Amministrazione ricorrente, le fatture relative ai predetti costi non sarebbero idonee per difetto di contenuto e forma, ed in particolare non consentirebbero di identificare natura, quantità e qualità dei beni e dei servizi oggetto delle relative operazioni, con la conseguente impossibilità di verificare positivamente la congruità e la coerenza dei relativi costi, al fine di ritenerne l’inerenza necessaria. Sarebbe altresì incerto, secondo la ricorrente Agenzia, lo stesso pagamento delle prestazioni di cui alle fatture, eseguito in contanti.

Il motivo, come eccepito dal controricorrente, è inammissibile per diverse ragioni, ciascuna sufficiente di per sè sola alla relativa declaratoria.

Infatti, nel ricorso non viene indicato se, ed in che fase e grado del giudizio di merito, le fatture in questione siano state prodotte.

Tanto meno, nel corpo del ricorso, sono riprodotti i predetti documenti contabili, essendosi limitata l’Amministrazione a riprodurre un prospetto sintetico, stralcio di un più ampio documento, del quale neppure viene indicata l’origine e collocata l’eventuale pregressa produzione nel merito.

Nè, in calce al ricorso, viene data puntuale menzione dell’allegazione specifica delle fatture e del prospetto.

Non risulta quindi adempiuto l’onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di specifica indicazione, a pena d’inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito. (Cass. 15/01/2019, n. 777; Cass. 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726).

Infatti, come questa Corte ha in più occasioni avuto modo di chiarire “detta disposizione, oltre a richiedere l’indicazione degli atti e dei documenti, nonchè dei contratti o accordi collettivi, posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale tali fatti o documenti risultino prodotti, prescrizione, questa, che va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Il precetto di cui al combinato disposto delle richiamate norme deve allora ritenersi soddisfatto:

a) qualora l’atto o il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile;

b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non partecipi al giudizio di legittimità o non depositi il fascicolo o lo depositi senza quell’atto o documento (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475; Cass. 11 gennaio, n. 195, chiarisce altreì che, ove si tratti di atti e documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, il requisito di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, è soddisfatto mediante il deposito della richiesta di trasmissione presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ferma, beninteso, l’esigenza di specifica indicazione degli atti e documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi).

In tale prospettiva va altresì ribadito che l’adempimento dell’obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, previsto a pena d’inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da un’elencazione contenuta nell’atto, non essendo a tal fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte (Cass. 6 ottobre 2017, n. 23452).

In breve, il ricorrente per cassazione, nel fondare uno o più motivi di ricorso su determinati atti o documenti, deve porre la Corte di cassazione in condizione di individuare ciascun atto o documento, senza effettuare soverchie ricerche.” (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 1235 del 2019, in motivazione).

1.1. Il motivo risulta altresì inammissibile, come eccepito dal controricorrente, sotto altro aspetto.

Infatti, sebbene sotto la rubrica della sola censura per violazione di legge, nel corpo del motivo l’Ufficio attinge nella sostanza anche il giudizio esposto nel merito dalla CTR sia in ordine alla sufficiente specificità delle fatture in questione, rispetto alla valutazione positiva della loro congruità e coerenza con l’attività svolta dal contribuente e con i corrispondenti ricavi; sia riguardo la natura non indiziante, in ordine all’ipotetica inesistenza delle operazioni fatturate, del pagamento in contanti, in relazione agli importi.

Tali valutazioni, nel loro contenuto di apprezzamento fattuale, non possono tuttavia essere sindacate in questa sede, se non eventualmente nei limitati termini di cui alla censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qui non introdotta.

1.2. Peraltro, le stesse censure in fatto, esposte contemporaneamente a quelle relative alla pretesa violazione di legge, danno luogo ad una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, con l’inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. 23/09/2011, n. 19443; Cass. 11/04/2008, n. 9470), non risultando specificamente separati la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. 11/04/2018, n. 8915; Cass. 23/04/2013, n. 9793).

Si tratta quindi di censure non ontologicamente distinte dallo stesso ricorrente e quindi non autonomamente individuabili, senza un inammissibile intervento di selezione e ricostruzione del mezzo d’impugnazione da parte di questa Corte.

1.3. Infine, il ricorso è inammissibile anche perchè non attinge, contrastandola puntualmente, la ratio decidendi sostanziale esposta nella motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale “Per quanto riguarda le spese sostenute per lavorazioni esterne si osserva che l’Ufficio non contesta l’esistenza”.

2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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