Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12922 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12922 Anno 2015
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: RUBINO LINA

SENTENZA

sul ricorso 12549-2012 proposto da:
ORTUSO GIUSEPPE RSTGPP6OLO4H501H, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE G.MAZZINI 25, presso lo
studio dell’avvocato SILVIA FELICETTI, che lo

L.

rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –

2015
970

contro

ACEA SPA in persona del suo procuratore speciale
Avv. ROMANA SARDARELLI, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio

1

Data pubblicazione: 23/06/2015

dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al controricorso;
– controri corrente nonché contro

ASSICURAZIONI ROMA MUTUA ASSICURATRICE COMUNALE

ROMANA in persona del Dott. ALKER LUIG nella
qualità di Direttore Generale, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo
studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
ROBERTO PICARDI, ENRICA FASOLA, NICOLA RIVELLESE
giusta procura speciale del Dott. Notaio PAOLA
GERVASIO in ROMA in ROMA il 16/5/2013, rep. n.
2353;
– resistente can procura speciale –

avverso la sentenza n. 5373/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/12/2011, R.G.N.
3079/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 21/04/2015 dal Consigliere
Dott. LINA RUBINO;
udito l’Avvocato SILVIA FELICETTI;
udito l’Avvocato ENRICA FASOLA anche per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per

L.‘).

2

l’accoglimento del 2 ° motivo di ricorso;

\aR.G. 12549 \ 2012 _

I FATTI
Giuseppe Ottuso, odontoiatra con studio in Roma, conveniva in giudizio Acea s.p.a. e la

compagnia assicuratrice di questa, Le Assicurazioni di Roma — Mutua Assicuramice
Comunale Roma chiedendo che fossero condannate a risarcirgli, sia a titolo di
responsabilità contrattuale che extracontrattuale ex artt.2043 e 2050 c.c., il danno
riportato da tutte le apparecchiature specialistiche e in genere elettriche del suo studio
odontoiatrico, a seguito di uno sbalzo di tensione che aveva interessato in data 27.8.2001
l’intero palazzo di via Cavour 294 in Roma ove aveva sede il suo studio.
Il Tribunale di Roma dichiarava la carenza di legittimazione passiva della compagnia di
assicurazioni e rigettava la domanda del dott. Ortuso nei confronti dell’Acea.
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, rigettava l’appello. Pur
riconoscendo che l’attività di somministrazione di energia elettrica svolta da Acea sia
qualificabile come attività pericolosa, la corte ne escludeva ogni responsabilità risarcitoria
sulla base delle clausole contrattuali sottoscritte dall’utente, limitative della responsabilità
di Acea, non ravvisando al contempo una responsabilità dell’A= per colpa grave.
Giuseppe Ottuso propone ricorso per cassazione articolato in cinque motivi nei
confronti di Acea s.p.a. e di Le Assicurazioni di Roma — Mutua Assicuratrice Comunale
Roma per la riforma della sentenza n. 5373 del 2011 emessa dalla Corte d’Appello di
Roma il 13.12.2011 e notificata il 22.3.2012.
Resiste Acca s.p.a con controricorso.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.
Le Assicurazioni di Roma — Mutua Assicuratrice Comunale Roma, regolarmente evocata
in giudizio, non ha svolto attività difensiva.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

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J

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione
dell’art. 2050 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. nonché l’incompiutezza e omissione di
motivazione circa le conseguenze della ritenuta pericolosità dell’attività svolta da Acea, e
la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia circa la responsabilità
extracontrattuale di Acea ex art. 2050 c.c., in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.

• dei due diversi titoli di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale sia ai sensi
dell’art. 2043 che dell’art. 2050 c.c. e la necessiti di una loro distinta valutazione, nonché
il difetto di motivazione per indebita sovrapposizione degli istituti.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la Violazione del principio dispositivo ex art.
115 c.p.c. nonché la violazione dell’art. 2697 c.c. per aver la sentenza impugnata ritenuto
la esistenza di esimenti da responsabilità contrattuale non dimostrate da Acca.
Con il quarto, denuncia la incongruità ed illogicità della motivazione per insufficiente ed
erronea valutazione della c.t.u. svolta in primo grado e per omessa valutazione delle
deposizioni testimoniali.
Infine, con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per
omesso esame della censura relativa alla contestazione del difetto di legittimazione
passiva in capo alla compagnia di assicurazioni.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e sono
fondati.
Il ricorrente ha agito nei confronti della società di somministrazione di energia elettrica
sia a titolo di responsabilità contrattuale che a titolo di responsabilità extracontrattuale,
proponendo sia l’azione generale di responsabilità civile ex art. 2043 che l’azione ex art.
2050 c.c. sul presupposto che l’attività di erogazione di energia elettrica rientri nel novero
delle attività pericolose, azioni che come è noto sottostanno a diversi principi regolatori
in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio, al tipo di responsabilità, alla prova
liberatoria, limitandoci ai profili di diversità quelli in questa sede rilevanti.
La corte d’appello, con la sbrigativa. sentenza impugnata, non ha rispettato, come
esattamente rilevato dal ricorrente, l’autonomia dei due diversi tipi di responsabilità e
non ha esaminato partitamente la configurabilità dell’una o dell’altra ipotesi di
4

Con il secondo motivo, denuncia la violazione dei principi che prevedono l’autonomia

responsabilità in capo ad Acea, sulla base delle ben diverse regole disciplinanti le due
forme di responsabilità e, in esclusivo riferimento alla ipotesi di responsabilità
contrattuale, sulla base delle specifiche pattuizioni contrattuali esistenti tra le parti. Al
contrario, ha effettuato una commistione tra considerazioni afferenti esclusivamente al
profilo della responsabilità extracontrattuale (in ordine all’essere o meno l’attività di Acca

contrattuale ( (l’esistenza di clausole contrattuali limitative della responsabilità)
pervenendo al risultato — errato in diritto ed altresì incongruo sotto il profilo
motivazionale — di motivare l’esclusione della responsabilità extracontrattuale dell’Acca
a mezzo della limitazione della responsabilità , emergente dal contratto, alle sole ipotesi
di colpa grave.
La commistione operata tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale da una
parte integra la violazione lamentata con il secondo motivo, in quanto le due
responsabilità possono ben concorrere ma non fondersi – al di fuori di una previsione
normativa – in una nuova forma di responsabilità in relazione alla quale il giudice
individui arbitrariamente la disciplina applicabile traendola a suo piacimento dalla
disciplina della responsabilità contrattuale o extracontrattuale, e dall’altra rende del tutto
priva di logica e contraddittoria la motivazione della sentenza che esclude la
responsabilità ex art. 2050 c.c. della Acea per i danni provocati dallo sbalzo di tensione,
perché non vi sarebbe stata inadempienza contrattuale.
L’accoglimento dei primi due motivi rende superfluo l’esame dei motivi terzo e quarto
che rimangono assorbiti.
Il quinto motivo, diversamente dai precedenti, concerne il rapporto processuale tra il
ricorrente e la compagnia di assicurazioni della controricorrente Acca e denuncia
l’omessa pronuncia da parte della corte territoriale, nonostante l’esistenza di uno
specifico motivo di appello proposto dal ricorrente in ordine al dichiarato difetto di
legittimazione passiva della compagnia di assicurazioni per mancanza di azione diretta da
parte del danneggiato nei suoi confronti.
11 motivo va dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto dalla
sentenza di appello non è dato evincere che un motivo di appello sulla questione dedotta
5

riconducibile alle attività pericolose)e considerazioni afferenti esclusivamente al rapporto

fosse stato effettivamente formulato ( essa omette ogni riferimento alle conclusioni delle
parti). Dall’esiguo testo della sentenza non è dato evincere neppure che la questione sia
stata sollevata davanti al giudice di primo grado e da questi decisa in senso sfavorevole al
ricorrente. Era pertanto onere del ricorrente riportare nel ricorso i passi della sentenza
di primo grado ove il problema è, stato affrontato e deciso e soprattutto il suo motivo di
appello, indicandone anche la collocazione all’interno degli atti processuali depositati.

diversa composizione che deciderà anche sulla spese, facendo applicazione del principio
di diritto secondo il quale qualora la parte che assume di essere stata danneggiata da un
soggetto al quale è legata da un rapporto contrattuale proponga contestualmente sia
l’azione di responsabilità contrattuale che l’azione extracontrattuale, il giudice adito deve
dapprima verificare se tali distinte ipotesi di responsabilità possano concorrere nel caso
concreto e quindi esaminare partitamente, sulla base delle distinte regole che disciplinano
i diversi tipi di responsabilità in concreto evocate, la configurabilità in capo al convenuto
dell’uno o dell’altra ovvero di entrambe le ipotesi di responsabilità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo e il quarto, e
dichiara inammissibile il quinto. Rinvia la causa alla Corte d’Appello di Roma in diversa
composizione che deciderà anche in ordine alle spese.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 21 aprile 2015

Il Co igliere estensore

Il Pr : • ente

La sentenza impugnata va pertanto cassata e rinviata alla corte d’appello di Roma in

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