Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12922 del 22/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 22/06/2016), n.12922
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12489/2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
A.D. GROUP SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 156/34/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di TORINO del 4/12/2012, depositata il 15/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ha confermato la decisione di primo grado con cui la CTP aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso cartella di pagamento relativa ad imposta di registro su atto di compravendita terreni edificabili; la CTR, in particolare, ha evidenziato che l’atto di rettifica e liquidazione (prodromico rispetto alla cartella impugnata) non era stato ritualmente notificato a mezzo posta L. n. 890 del 1982, ex art. 8; al riguardo ha precisato che, non essendo stato possibile recapitare (per temporanea assenza della destinataria) il plico contenente l’atto fiscale, la raccomandata con la quale la contribuente era stata avvisata del deposito del plico non conteneva, come invece richiesto dalla citata disposizione, nè l’ubicazione dell’Ufficio postale ove era stato depositato il plico nè i tempi e modalità del ritiro del detto plico.
La contribuente non resiste.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi, con i quali, denunciando violazione di legge, si ribadisce la ritualità della notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione, sono fondati.
La L. n. 890 del 1982, art. 8, nell’indicare quelli che devono essere i contenuti dell’avviso (e, tra questi, l’ubicazione dell’Ufficio postale ove il plico è stato depositato nonchè i tempi e le modalità del ritiro del detto plico), fa riferimento alla c.d. CAD, e cioè all’avviso in busta chiusa con cui viene data notizia al destinatario dell’avvenuta tentata notifica e dell’avvenuto deposito del piego presso l’Ufficio postale; i predetti contenuti non devono invece essere riportati nell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale la CAD è stata spedita; nel caso di specie la CTR ha fatto erroneo riferimento proprio al contenuto di siffatto avviso di ricevimento, sicchè, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese, alla CTR Piemonte, diversa composizione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Piemonte, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016