Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12922 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 13/05/2021), n.12922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28555-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SANTA SEDE e per essa L’AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA SEDE

APOSTOLICA APSA, in persona del suo Prelato Segretario e Procuratore

Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FONTEIANA, 49,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO LOTTINI, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1080/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza n. 1080/7/19, depositata il 26 febbraio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello della Santa Sede-Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (A.P.S.A.) contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva respinto il ricorso della stessa contribuente contro l’atto con il quale l’Agenzia del territorio di Roma aveva provveduto a rivalutare la rendita catastale di due immobili (innalzando la classe per uno dalla prima alla quarta e per l’altro dalla prima alla quinta) siti nella microzona (OMISSIS) della città di (OMISSIS), della L. 30 dicembre 2004, n. 311, ex art. 1, comma 335.

La CTR ha accolto l’appello del contribuente ritenendo l’atto impugnato non sufficientemente motivato.

La contribuente è rimasta intimata.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo l’Ufficio deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione “della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, nonchè delle norme e dei principi in materia di motivazione degli avvisi d’accertamento catastale”.

Assume infatti l’Agenzia ricorrente che il giudice a quo avrebbe errato nel ritenere l’atto impositivo non sufficientemente motivato. Va premesso che, come risulta dalla stessa sentenza impugnata oltre che da quella di primo grado la cui motivazione è stata trascritta nel ricorso, ed oltre all’avviso d’accertamento pure in parte riprodotto nel ricorso – l’atto di classamento controverso è inequivocabilmente fondato sulla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

Tanto premesso, secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, la motivazione dell’atto di riclassamento deve essere rigorosamente completa, specifica e razionale sia riguardo alla microzona ove insiste l’immobile, sia con specifico riferimento al singolo immobile che viene riclassato.

Pertanto, quando il mutamento della rendita consegue alla revisione della L. 30 dicembre 2004, ex art. 1, comma 335, del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere motivata dall’accertamento della variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 11/09/2019, n. 22671).

E’ dunque necessario che l’avviso di accertamento illustri le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento ed essendo invece indispensabile che l’Amministrazione indichi, in modo dettagliato, quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno interessato l’area riqualificata, non essendo sufficienti meri richiami ad espressioni di stile avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. 09/03/2015, n. 4712; Cass. 17/02/2015, n. 3156; Cass. 21/06/2018, n. 16378; Cass. 26/09/2018, n. 23129; Cass. 02/11/2018, n. 28035), in difetto di riscontri estimativi individualizzanti (Cass. 08/04/2019, n. 9770; Cass. 23/07/2019, n. 19810; Cass. 19/11/2019, n. 29988; Cass. 28/11/2019, n. 31112; Cass. 11/03/2020, n. 6801).

Infatti, nella procedura di revisione del classamento, e quindi nella motivazione del relativo atto nel quale essa si conclude, si devono considerare, nel medesimo contesto cronologico, i caratteri specifici ed individualizzanti di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. 12/04/2019, n. 10403).

Pertanto, proprio riguardo alla necessità di motivare l’atto con specifico riferimento alle ricadute dei mutamenti di valore della microzona di competenza sulla singola unità immobiliare riclassata, è stato puntualizzato che “La ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, è la rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona, mentre, al momento dell’attribuzione della classe e della rendita catastale del singolo immobile, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie del fabbricato di cui al D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 7, assumendo pertanto specifica rilevanza in sede di motivazione dell’atto, nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell’intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento.” (Cass. 28/11/2019, n. 31112).

Nello stesso senso, si è quindi detto che “L’avviso di accertamento per rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, non può ritenersi congruamente motivato ove faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l’immobile rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare.” (Cass. 23/01/2020, n. 1543; conforme, ex plurimis, Cass. 14/07/2020, n. 14932).

Pertanto, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, perciò generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata, rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Piuttosto, l’atto deve specificamente indicare sia gli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; sia come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. 11/09/2019, n. 22671; Cass. 17/09/2019, n. 23051).

In materia, questa Corte ha invero più volte ribadito che in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona, rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le conseguenti i difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto (Cass. 17/10/2018, n. 25960; Cass. 01/10/2018, n. 23792; Cass. 23/01/2020, n. 1560, ex plurimis).

Ed è stato altresì chiarito che l’attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera); sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità è situata; sia infine alle caratteristiche edilizie dell’unità stessa e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, eccetera) (Cass. 17/10/2018, n. 25960; Cass. 01/10/2018, n. 23792; Cass. 29/09/2017, n. 22900; Cass. 17/02/2015, n. 3156).

Inoltre, è stato precisato che quando si procede all’attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia competente deve specificare se il mutamento è dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano, trattandosi di uno dei possibili presupposti del riclassamento (Cass., Sez. U., 18/04/2016, n. 7665).

Infine, va sottolineato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 249 del 2017, se ha ritenuto che “la scelta fatta dal legislatore con il censurato comma 335 (L. n. 311 del 2004, art. 1), non presenta profili di irragionevolezza (in quanto) la decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene”, ha tuttavia contemporaneamente evidenziato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”.

Pertanto, anche il giudice delle leggi ha richiamato l’attenzione sulla funzione essenziale della motivazione dell’atto di riclassamento e sulla necessità di una rigorosa verifica della sua completezza.

Così riassunto il consolidato orientamento di questa Corte nella materia sub iudice, al quale si intende qui dare ulteriore continuità, deve rilevarsi che è rimasto isolato il diverso pronunciamento di questa Corte (Cass. 19/01/2016, n. 21176), favorevole ad un’interpretazione meno rigorosa dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione dell’atto di riclassamento, citato nel ricorso e nella stessa sentenza impugnata.

1.1. Tutto ciò premesso, la CTR, nella sentenza impugnata, non si è adeguata ai predetti criteri normativi ed alla loro interpretazione giurisprudenziale.

Infatti il giudice d’appello, dopo aver richiamato la citata sentenza della Corte costituzionale ed alcune pronunce di legittimità in materia di motivazione del riclassamento catastale adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, ha invece valutato in concreto la congruità della motivazione dell’atto controverso con esplicito riferimento ai criteri di cui alla stessa L., successivo comma 336, ed in particolare alla fattispecie legale astratta delle intervenute variazioni edilizie, che integra una causa petendi della pretesa erariale diversa da quella che risulta controversa.

Altrettanto distonico, rispetto al thema decidendum, appare inoltre il riferimento della CTR alla necessaria “indicazione dei fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento”. Tale formula, priva di elementi che la riconducano puntualmente alla fattispecie di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, appare piuttosto riferibile ad atti in ipotesi emessi ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 58, per la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche.

Tanto meno, poi, appare riconducibile alla fattispecie concreta sub iudice la citazione del precedente di legittimità richiamato nella motivazione (“Cass. n. 2629/2012”), che verte in tutt’altra materia. Dunque la valutazione della congruità della motivazione dell’atto impositivo controverso è stata effettuata dal giudice a quo alla stregua di parametri normativi diversi rispetto a quelli applicabili (anche secondo le premesse della stessa sentenza qui impugnata) alla fattispecie concreta sub iudice, che è quella del riclassamento catastale adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

La rilevanza di tale erronea prospettazione, che si traduce nel denunciato vizio di violazione e falsa applicazione di legge, è resa palese dal differenziato onere motivazionale che questa Corte ha da tempo riconosciuto alle diverse fattispecie legali di riclassamento ed alle relative causae petendi, essendo stato precisato che “In tema di estimo catastale, la motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve esplicitare se il nuovo classamento sia adottato, ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 336, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, recando, in tal caso, l’analitica indicazione di tali trasformazioni; oppure se questo sia stato adottato, ai sensi del medesimo art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale di questa rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, deve recare la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento; infine, se l’atto in questione sia stato emesso ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 58, in ragione della constatata manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, deve indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento; non può, pertanto, ritenersi sufficiente la mera indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’Ufficio e l’eventuale connesso difetto di motivazione costituisce ragione autonoma sufficiente a sorreggere la successiva pronunzia di annullamento.” (Cass. 13/11/2012, n. 19820).

Va quindi accolto il ricorso e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rimessa al giudice a quo affinchè, in diversa composizione, proceda ai necessari accertamenti in fatto, applicando i principi normativi e giurisprudenziali già richiamati.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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