Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12922 del 09/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. U Num. 12922 Anno 2014
Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA
Relatore: DI AMATO SERGIO

SENTENZA

sul ricorso 6540-2013 proposto da:
ENEL GREEN POWER S.P.A., in persona dell’avvocato Aldo
Marianera, nella qualità di procuratore della Società,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONSERRATO 34,
presso lo studio dell’avvocato MAZZULLO GIANFRANCO, che
la rappresenta e difende, per delega a margine del
ricorso;

Data pubblicazione: 09/06/2014

- ricorrente contro

REGIONE VENETO, in persona del Presidente della Giunta
Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio

difende unitamente agli avvocati MIO EMANUELE, ZANON
EZIO, CRISTINA ZAMPIERI, per delega a margine del
controricorso;
EN.IN .ESCO S.R.L., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
FRANCIA 197, presso lo studio dell’avvocato ANSELMO
ANTONELLA, che la rappresenta e difende, per delega a
margine del controricorso;
– controricorrenti nonchè contro

SEGRETERIA REGIONALE ALL’AMBIENTE E TERRITORIO
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO – GIUNTA REGIONALE – REGIONE
VENETO;
– intimata –

avverso la sentenza n. 179/2012 del TRIBUNALE SUPERIORE
DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 07/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/05/2014 dal Consigliere Dott. SERGIO DI
AMATO;
uditi gli avvocati Gianfranco MAZZULLO, Antonella
ANSELMO, Michele COSTA;

dell’avvocato MICHELE COSTA, che la rappresenta e

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

,

,

– che, con sentenza del 7 dicembre 2012, pronunciando in sede di
cognizione diretta, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche rigettava il
ricorso con cui la s.p.a. Green Power, convenendo in giudizio la Regione
Veneto e la s.r.l. En.In.Esco, chiedeva l’annullamento del decreto
dirigenziale 27 agosto 2010, n. 160 e degli atti coordinati e connessi, con
cui la Regione Veneto, nel confronto tra le incompatibili richieste,
presentate dalle due società, di concessione della derivazione idrica delle
acque di scarico del c.d. canale SAVA, aveva ritenuto preferibile il progetto
presentato dalla s.r.l. En.In.Esco «sulla base del criterio di priorità della
presentazione, supportato anche dalla maggiore sicurezza idraulica
garantita»;
– che, in particolare, Il TSAP osservava quanto segue: 1) il sito sul
quale la s.r.l. En.In.Esco aveva progettato l’impianto non apparteneva alla
s.p.a. Enel Green Power, ma al demanio, poichè il c.d. canale Sava (dal
nome della dante causa dell’Enel), convogliava l’acqua di scarico della
centrale di Zevio di proprietà della ricorrente utilizzando gli alvei, rimasti
conglobati, di altri corsi d’acqua e per tale ragione era collocato nell’elenco
ufficiale delle acque pubbliche regionali del bacino di pianura e
pedemontano dell’Adige; 2) in tale contesto l’ammissione ad istruttoria
dell’istanza della s.r.l. En.In.Esco costituiva un atto semplicemente
prodromico insuscettibile di ledere gli interessi della Green Power, in
ipotesi legittimata a dolersi solo di un eventuale provvedimento di
sottensione; 3) non ricorrevano le condizioni per l’applicazione dell’art. 83

bis della legge Regione Veneto n. 11/2001, che autorizza il concessionario
di derivazione idrica a produrre energia elettrica, poiché tale disposizione
presuppone che l’aumento della produzione di un precedente impianto
avvenga senza aumento delle opere di presa; 4) in ogni caso, ipotizzando
che la concessione della quale godeva le conferisse titolo per l’utilizzazione
delle acque, Green Power avrebbe dovuto impugnare l’ordinanza di
ammissione ad istruttoria del progetto presentato dalla s.r.l. En.In.Esco;
5) ipotizzando, invece, la proprietà della Green Power in una fattispecie di
couso, non era prospettabile una sottensione per l’assenza di
incompatibilità e, comunque, l’eventuale sottensione sarebbe stata
indennizza bile nell’eventuale disciplinare di concessione; 5) le maggiori

SU27m6540-13

4

Ritenuto in fatto e in diritto

luci di scarico del progetto della s.r.l. En.In.Esco, garantivano una
maggiore sicurezza idraulica, che insieme a quello della priorità temporale,
rappresentava idoneo criterio a supporto della scelta della Regione.
– che la s.p.a. Enel Green Power proponeva ricorso per cassazione,
deducendo i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 25, 28 e 31;
violazione del disciplinare di concessione n. 3230/1956; violazione dell’art.
132 n. 4 c.p.c., lamentando, nella sostanza, un vizio di motivazione

canale di scarico e che la sentenza impugnata aveva trascurato le
previsioni del disciplinare di concessione, secondo cui il canale di scarico
diventava di proprietà dello Stato soltanto al termine della concessione; 2)
vizio di motivazione perchè il TSAP aveva contraddittoriamente affermato
sia la necessità di impugnare l’ordinanza di ammissione ad istruttoria del
progetto della s.r.l. En.In.Esco, sia la non lesività del provvedimento che
aveva scelto detto progetto; 3) violazione dell’art. 132 c.p.c. per l’estrema
concisione e, in alcune parti, l’incomprensibilità della motivazione che era
perciò inidonea ad esprimere la ratio decidendi;
– che la Regione e la s.r.l. En.In.Esco resistono con controricorso;
– che la s.p.a. Enel Green Power e la Regione Veneto hanno presentato
memoria;
– che il ricorso, come eccepito dalle controricorrenti, è inammissibile
per la mancanza di una sufficiente esposizione dei fatti di causa, come
richiesta dall’art. 366 n. 3 c.p.c. Al riguardo, infatti, non può ritenersi
sufficiente la mera trascrizione della «narrativa figurante nella sentenza»
impugnata, se da essa non è possibile ricavare la cognizione dell’origine e
dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle
posizioni assunte dalle altre parti, senza necessità di ricorrere ad ulteriori
fonti (Cass. 16 settembre 2013, n. 21137; Cass. 16 giugno 2004, n.
11338; Cass. s.u. 20 febbraio 2003, n. 2602; Cass. 16 ottobre 2001, n.
12599). L’esigenza di una adeguata esposizione dei fatti di causa è, d’altro
canto, più stringente quando la sentenza impugnata è resa, come nella
specie, in un giudizio iniziato dopo l’entrata in vigore della legge n.
69/2009, che ha sostituito l’art. 132 n. 4 c.p.c., prevedendo che la
sentenza debba recare la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di
diritto della decisione, omettendo il precedente riferimento anche alla
SU27m6540-13

5

conseguente al fatto che la dante causa della ricorrente aveva realizzato il

concisa esposizione dello svolgimento del processo. Ne consegue la
possibilità, verificatasi in questo caso (la stessa ricorrente, del resto,
lamenta l’estrema concisione e, in alcune parti, incomprensibilità della
sentenza impugnata), che i riferimenti alle posizioni assunte in causa dalle
parti, con specifico riguardo a fatti e ragioni di diritto, siano estremamente
concisi e tali perciò, da soli, da non consentire a questa Corte di
comprendere l’incidenza dei motivi sulle questioni dibattute nel giudizio di

della decisione con le posizioni, ad esse ovviamente note, assunte nel
corso del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, lo stesso
evidentemente non vale per la Corte di cassazione, che per conoscere le
dette posizioni non deve essere costretta ad esaminare gli atti del giudizio
di merito. Al ricorrente non giova, infine, il fatto che l’esposizione dei fatti
di causa possa essere rinvenuta nei controricorsi, poiché secondo la
consolidata giurisprudenza di questa Corte si tratta di un requisito
imprescindibile del ricorso, non surrogabile con la consultazione di altre
fonti (e plurimis, oltre alle decisioni sopra ricordate, Cass. s.u. 20 febbraio
2003, n. 2602).
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente al
rimborso delle spese di lite liquidate in favore di ciascuna delle
controricorrenti in C 4.200,00=, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese
forfettarie ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 m gio 2014
il cons. estensore

il p

merito. In tale situazione, mentre le parti possono confrontare le ragioni

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA